26 Gennaio 2021

L’approvazione dell’estratto conto

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (comma 3).

La contestazione degli estratti conto (in tema di conto corrente bancario) deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non precluda, pertanto, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017).

L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende infatti incontestabili, qualora non siano impugnati, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca (Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).

La presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l’estratto (o documento equipollente), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato comunque a conoscenza (ad es. perché acquisito direttamente in banca), a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle necessarie e specifiche contestazioni (così la recente Cass. n. 29415/2020, che richiama i precedenti di Cass. n. 9008/2000 e n. 9427/1990).

La mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito ne comporta dunque l’approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ove, infatti, il debitore principale sia decaduto – a norma dell’art. 1832 c.c. – dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 23807/2008).

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