31 Agosto 2015

La tutela cautelare in corso di causa e il rito sommario di cognizione

di Maddalena Ciccone Scarica in PDF

Trib. Napoli, decr. 2 luglio 2015


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Procedimento civile – Procedimento sommario di cognizione – Domanda cautelare in corso di causa – Accoglimento
(Cod. proc. civ., art. 669 sexies, 700)

[1] La domanda volta ad ottenere, con decreto inaudita altera parte, di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. può essere inserita nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed impone al giudice la valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare.

CASO
[1] Nell’ambito di un giudizio sommario di cognizione, unitamente al ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., è avanzata domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del D.P.C.M. di sospensione del ricorrente dalla sua carica, ai dell’700 c.p.c. Il presidente del tribunale accoglie l’istanza cautelare, previo accertamento della fondatezza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

SOLUZIONE
[1] Il provvedimento che si annota, pronunciandosi nel merito del ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., implicitamente afferma la compatibilità della tutela cautelare, anche in corso di causa, con il procedimento sommario di cognizione.
In argomento cfr., nella giurisprudenza:

 

– Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2013, Foro it., Rep. 2014, voce Provvedimenti di urgenza, n. 18, che ha rigettato nel merito la domanda cautelare proposta nell’ambito di un procedimento sommario di cognizione, attivato sul presupposto della natura documentale e della rapida definizione della controversia, per mancanza del periculum in mora;

 

– Trib. Nola, ord. 7 maggio 2012, id., Rep. 2012, voce cit., n. 24, che ha ritenuto inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., laddove il creditore – munito di prova documentale – abbia potuto perseguire lo stesso risultato in tempi rapidi avvalendosi del procedimento monitorio o del procedimento sommario di cognizione;

 

– Trib. Nola, ord. 14 aprile 2011, id., Rep. 2011, voce cit., n. 32; ord. 8 aprile 2010, id., Rep. 2012, voce cit., n. 235, secondo cui non sono proponibili domande cautelari all’interno del procedimento sommario, atteso che tale rito «deve rimanere confinato alle fattispecie di pronta e facile risoluzione».

 

QUESTIONI
[1] Nel senso della compatibilità della tutela cautelare anteriore alla causa con un successivo giudizio di merito instaurato nelle forme del rito sommario di cognizione, si sono posti i primi protocolli dei Tribunali e la dottrina maggioritaria. Cfr. Trib. Modena, schema 21 dicembre 2009, Foro it., 2010, V, 49, con nota esplicativa di Mondini; Consolo, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corriere giur., 2009, 883; Ferri, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, 95, che rileva come «le prove acquisite nella fase cautelare potrebbero rendere superflua una successiva istruttoria formale tipica della cognizione piena». Contra, Capponi, Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e segg. c.p.c.), in www.judicium.it. Alla base c’è l’idea che il sommario di cognizione sia uno speciale rito a cognizione piena ma a trattazione semplificata (cfr. Luiso, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2009, 1568. Contra Carratta, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell’“istruzione sommaria”: prime applicazioni, in Giur. it., 2010, 904).

In relazione alla tutela cautelare in corso di causa, il problema si sposta sulla valutazione, in concreto e nei singoli casi, dell’urgenza cautelare, considerati i tempi occorrenti alla decisione di merito. In tal senso si è espresso Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2013, cit., il quale, ritenendo che il pregiudizio dedotto dipendesse esclusivamente dai tempi necessari per la decisione di merito, ha respinto il ricorso cautelare per carenza di periculum in mora, non potendosi escludere, al momento della proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., la rapida soluzione giudiziale della controversia. Si tratta, tuttavia, di «circostanza contingente», che può ricorrere, in forza dell’art. 187, 1° comma, c.p.c., anche per il ricorso cautelare avanzato nel procedimento ordinario di cognizione (Cfr. Izzo, Sulla compatibilità tra tutela cautelare in corso di causa e procedimento sommario di cognizione, in www.judicium.it).