16 Luglio 2019

La sospensione necessaria ex art. 75 comma 3 cod. proc. pen. si interpreta restrittivamente

di Franco Stefanelli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., Sent., ud. 26 febbraio 2019, 21 maggio 2019, n. 13661, Pres. Mammone – Rel. Perrino

 [1] Pregiudizialità – Sospensione del processo civile – Rapporti tra giudizio penale e civile – Sospensione necessaria (cod. proc. civ., art. 295; cod. proc. pen., artt. 74, 75, 651, 651-bis, 652 e 654)

[1] In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75 comma 3 cod. proc. pen., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

CASO
[1] R.P., C.F., C.G., C.B. e C.L.N.P.G., rispettivamente moglie, figli e fratelli di C.M., proponevano, innanzi il Tribunale di Milano, azione per il risarcimento dei danni loro cagionati dalla morte del loro congiunto, avvenuta a causa di un incidente stradale, indirizzandola nei confronti di B.F., proprietario e conducente del veicolo investitore, nonché della impresa assicuratrice della responsabilità civile.

Il giudice istruttore disponeva la sospensione del processo, in quanto, a seguito della costituzione come parti civili dei fratelli della vittima nel processo penale promosso nei confronti di B.F., peraltro iure proprio e non già con la spendita, poi avvenuta in sede civile, della qualità di eredi di C.V., padre di M., era stata pronunciata sentenza di primo grado di condanna dell’imputato, soltanto in esito alla quale era stata promossa l’azione civile.

Contro l’ordinanza di sospensione gli attori del processo civile proponevano regolamento di competenza e la terza sezione civile della Corte di Cassazione prospettava al Primo Presidente l’opportunità di devolvere il giudizio alla cognizione delle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione se il giudizio civile in esame dovesse essere necessariamente sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti, oppure se la sospensione operasse soltanto in relazione all’azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente-imputato, oppure ancora se non operasse sospensione alcuna.

SOLUZIONE
[1] Le Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso ed annullando l’ordinanza di sospensione e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Milano, hanno affermato che, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75 comma 3 cod. proc. pen., i quali rispondono a finalità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisce il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non trova applicazione, qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile ,dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

QUESTIONI
[1] Le motivazioni della sentenza ripercorrono in maniera completa ed esaustiva gli argomenti e gli approdi ermeneutici sul tema e saranno, pertanto, seguite nella presente esposizione.

La questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite ed oggetto del presente commento riguarda l’identificazione dei presupposti legali soggettivi di operatività della sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato promosso quando nel processo penale concernente il reato sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado.

In motivazione, la S.C. ha chiarito come detto profilo sia prevalente, in quanto, nel caso di specie, non vi era coincidenza tra i soggetti che si erano costituiti parti civili nel processo penale e coloro che avevano promosso, anche mediante spendita di diversa qualità, il giudizio civile: i danneggiati, dunque, avevano proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell’imputato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assicuratrice della responsabilità civile.

La soluzione restrittiva sui limiti della sospensione prevista dall’art. 75 comma 3 cod. proc. pen. (per cui, vi infra) è stata posta in dubbio con l’ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite; in sostanza, il giudice a quo ha inteso criticare, in generale, l’individuazione della ratio posta a sostegno della sospensione necessaria nell’esigenza di prevenire il rischio di un esito potenzialmente difforme del giudizio civile rispetto a quello del giudizio penale, in relazione alla sussistenza di uno o più presupposti di fatto comuni e, in particolare, ha calcato la mano sull’interesse dell’imputato a potersi valere dell’eventuale giudicato penale di assoluzione. Nell’ottica della sezione rimettente, si è osservato che l’esclusione della sospensione incrinerebbe l’equilibrio degli interessi in conflitto, ossia dell’interesse del danneggiato, volto a conseguire senza dilazione il ristoro del danno subito, e di quello dell’imputato, indirizzato all’accertamento della propria estraneità o, comunque, dell’esclusione della propria colpevolezza rispetto al reato contestato. Da ciò, la Terza Sezione, ha ricavato che un potenziale vulnus degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l’opponibilità del giudicato di assoluzione finirebbe col dipendere dalla scelta processuale del titolare della pretesa risarcitoria di agire in sede civile soltanto nei confronti dell’imputato oppure anche nei confronti degli altri coobbligati. In conclusione, la tutela dell’interesse dell’imputato dovrebbe comportare la sospensione della sola domanda proposta nei suoi confronti, in caso di litisconsorzio facoltativo, e la sospensione di tutto il processo, in caso di litisconsorzio necessario.

L’art. 75 comma 3 cod. proc. civ. dispone, invero, che «Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge» e, quindi, ne è incontroversa l’applicabilità in ipotesi di assenza di cumulo soggettivo.

Il cumulo soggettivo (sia nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo sia in quella di litisconsorzio necessario ed indipendentemente dal fatto che alcuno o tutti fra i coobbligati siano stati citati nel processo penale come responsabili civili), di converso, sia pure prevalentemente con riguardo all’ipotesi della proposizione dell’azione in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, non consentirebbe la sospensione (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 1862; Cass. civ., Sez. III Sent., 13 marzo 2009, n. 6185; Cass. civ., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 17608).

La sospensione non troverebbe giustificazione, si è argomentato, con riguardo al responsabile civile, in quanto la proposizione successiva dell’azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile (art. 82 comma 2 cod. proc. pen., per il quale ci si permette di rinviare a STEFANELLI, sub art. 82, in Commento al Codice di Procedura Penale, a cura di CORSO, Piacenza, 2008, pag. 394), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 651 cod. proc. pen., e l’inutilità dell’attesa degli esiti del processo penale. Né essa si giustifica in relazione all’imputato: in caso di litisconsorzio necessario, perché la necessarietà del cumulo non consente la separazione delle domande; in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, perché l’art. 75 comma 3 cod. proc. pen. si riferisce alla causa tra singole parti, e non già al cumulo soggettivo. Siffatta interpretazione tradisce lo sfavore per la proliferazione dei casi di arresto del processo civile, del quale la sospensione è comunque vicenda anomala (sul punto, si richiama la giurisprudenza che ha escluso qualsiasi spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitabile fuori dai casi tassativi di sospensione legale; Cass. civ., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14670).

La sospensione necessaria prevista dall’art. 75 comma 3 cod. proc. pen., in definitiva, sanzionerebbe la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato sin dall’inizio per la proposizione in seno al processo penale della propria domanda risarcitoria: in tal caso, anche se dismette la qualità di parte civile, egli dovrà sottostare all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale. Analogamente, se il danneggiato abbia trascurato il processo penale, in seno al quale pure abbia avuto possibilità di costituirsi parte civile e neppure abbia agito in sede civile, dovrà subire la sospensione del processo civile che abbia iniziato dopo la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato, per il disinteresse per l’azione civile da lui mostrato (Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2009, n. 9807).

I rapporti tra processo civile e processo penale sono stati profondamente rinnovati con la riforma del codice di procedura penale: il codice del 1988, infatti, ha preferito la regola della separazione dei giudizi al principio di unità della giurisdizione (che – si ricorda – secondo la Consulta, non ha rilevanza costituzionale) e di prevalenza del giudizio penale (si rinvia ad AMODIO, Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in Commentario al Nuovo codice di procedura penale, diretto da AMODIO e DOMINIONI, I, Milano, 1989, pag. 437).

Corrisponde al vero che il danneggiato, nell’odierno sistema processualpenalistico, è incoraggiato a evitare la costituzione di parte civile e a promuovere la propria pretesa in sede civile, anche per poter sfuggire agli effetti del giudicato di assoluzione dell’imputato-danneggiante (art. 652 cod. proc. pen.).

L’art. 75 comma 2 cod. proc. pen., nel sancire che «L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile», dimostra che la pendenza del processo penale non condiziona lo svolgimento di quello civile: la priorità logica del fatto di reato rispetto al risarcimento del danno e alle restituzioni conseguenti non implica necessariamente la priorità cronologica dei relativi accertamenti, con conseguente potenziale contraddizione logica, non pratica, in considerazione della diversità di oggetto dei due processi, tra le due decisioni relative alla responsabilità dell’imputato-danneggiante (sul punto, ci si permette sempre di rinviare a PALAZZO, sub art. 75, in Commento al Codice di Procedura Penale, a cura di CORSO, Piacenza, 2008, pag. 377 ss.).

Stando così le cose, è evidente che il valore dell’uniformità dei giudicati, elemento fondativo dell’ordinanza interlocutoria, recede. Sotto altro profilo, le Sezioni Unite qui annotate hanno rilevato come il valore dell’uniformità dei giudicati (o comunque delle decisioni) abbia perso d’importanza, in linea generale anche da un punto di vista normativo e non soltanto interpretativo (e.g., v. art. 20, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20; art. 54, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 55-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e persino in seno al medesimo giudizio penale è possibile che vi sia difformità di decisioni: l’art. 576 cod. proc. pen., infatti, consente alla parte civile d’impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (purché l’accertamento sia destinato a produrre gli effetti previsti dall’art. 652 cod. proc. pen.: Cass., Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 46688).

In definitiva – con icastica espressione – la pronuncia afferma che il favore per la separazione dei giudizi comporta l’accettazione del rischio di difformità dei giudicati ai quali i giudizi separati conducano.

La chiave di volta della sospensione necessaria prevista dall’art. 75 comma 3 cod. proc. pen. non si può, quindi, identificare con quella determinata dalla pregiudizialità (conflitto fra giudicati). Del resto, anche la tecnica processuale per l’operatività della sospensione necessaria ex art. 75 comma 3 cod. proc. pen. differisce da quella che opera al cospetto di sospensione necessaria per pregiudizialità.

Nel primo caso, e in particolare nell’ipotesi oggetto della sentenza qui annotata, è la pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale a determinare la sospensione del giudizio civile iniziato dopo. Nel secondo, quando il processo pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudizio pregiudicato può essere sospeso – ex art. 337 comma 2 cod. proc. civ. – e non deve esserlo – ex art. 295 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).

Insufficiente a giustificare la sospensione necessaria ex art. 75 cod. proc. pen., è, peraltro, la finalità latamente sanzionatoria evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità ed una siffatta finalità è ravvisabile anche in relazione all’ipotesi in esame.

In tesi, nel caso di azione civile proposta dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, l’esercizio dell’azione risarcitoria non necessariamente è frutto di una scelta consapevole del danneggiato, di modo che la conseguente tardività si possa a lui ascrivere sin dall’inizio. Tuttavia, è riconoscibile l’intento sanzionatorio del Legislatore: il danneggiato-attore, se pure non sia rimasto volontariamente al di fuori del processo penale per verificarne l’esito, trascura di provvedere sollecitamente alla cura dei propri interessi nel volgere di tempo necessario alla pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale; il che colora come attendista la proposizione dell’azione civile. Tale condotta è deviante rispetto al tracciato del Legislatore, teso a promuovere la proposizione dell’azione civile in sede propria.

Non è, tuttavia, questo intento a giustificare e ad imporre la sospensione del processo civile instaurato dopo la pronuncia penale di primo grado (o anche dopo la costituzione di parte civile nel processo penale). Quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art. 75 comma 3 cod. proc. pen., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del comma 2, è che la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 cod. proc. pen. Imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l’esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest’esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile.

Lo si evince dall’art. 211 disp. att. cod. proc. pen., a norma del quale «Salvo quanto disposto dall’articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale». Puntando su questa ratio, si è esclusa la sospensione del processo civile nei confronti delle (sole) parti diverse dall’imputato-danneggiante, alle quali siano ascritti fatti differenti da quelli oggetto di accertamento nel processo penale (da ultimo, Cass. civ., Sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18202).

Di converso, quando i fatti siano i medesimi, il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651 e 651-bis cod. proc. pen., si potrebbe produrre nei confronti del responsabile civile soltanto qualora il processo risarcitorio sia promosso nei suoi confronti da un danneggiato diverso da colui che abbia proposto l’azione civile nel processo penale: solo in questo caso, e se il responsabile civile sia stato regolarmente citato o abbia spiegato intervento in sede penale, il giudicato di condanna del danneggiante-imputato o quello del suo proscioglimento per particolare tenuità del fatto avranno effetto verso di lui nel giudizio di danno.

Sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile si può difatti decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione; e poiché l’esodo della parte civile comporta che la citazione o l’intervento del responsabile civile perdano efficacia (a norma, rispettivamente, dell’art. 83 comma 6 ed art. 85 comma 4 cod. proc. pen., per i quali ancora una volta ci si permette di rinviare a STEFANELLI, sub art. 83 e sub art. 85, in Commento al Codice di Procedura Penale, a cura di CORSO, Piacenza, 2008, pag. 394 e ss.), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651-bis cod. proc. pen., per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile.

A maggior ragione, dunque, il vincolo non si può produrre in un caso, come quello in esame, in cui non v’è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e gli attori del processo civile, nel senso già specificato, e non vi sono stati citazione o intervento del responsabile civile nel processo penale, cosa che esclude anche la possibilità che si potesse determinare il vincolo previsto dall’art. 652 comma 1 cod. proc. pen.

Non sarebbe praticabile, parrebbe adombrare l’ordinanza interlocutoria, disporre la sospensione del giudizio, in caso di litisconsorzio facoltativo, nei confronti del solo danneggiante-imputato, nei confronti del quale non sono richieste condizioni, perché si produca il vincolo derivante dalla sentenza di condanna, ex art. 651 cod. proc. pen., o dalla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 651-bis cod. proc. pen. L’autore del fatto illecito costituente reato, riconosciuto come responsabile e perciò condannato, infatti, ha sicuramente avuto la possibilità di partecipare al processo penale in qualità di imputato, sicché il suo diritto di difesa ha ricevuto piena garanzia per l’intero corso del processo. A escludere tale possibilità sta la considerazione che le ipotesi di sospensione previste dall’art. 75 comma 3 cod. proc. pen., rappresentano pur sempre una deroga rispetto alla regola generale, che è quella della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. La natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrittive; e, in virtù di quest’interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538). Estendere l’applicazione di un’ipotesi derogatoria a un caso, come quello in esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l’interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, presente nel nostro ordinamento ben prima dell’emanazione dell’art. 111 comma 2 Cost., e comunque assurta a rango costituzionale per effetto di esso.

Benché si registrino opinioni contrarie, la sentenza in commento ricorda che anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu, 1 luglio 1997, Torri c. Italia), nel verificare il rispetto del diritto della parte civile alla ragionevole durata del processo di danno, garantito dall’art. 6.1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ha ritenuto che debbano essere computate cumulativamente la durata del processo penale, dal momento della costituzione di parte civile, e quella del successivo processo civile per la liquidazione del danno. E queste valutazioni rilevano indipendentemente dalla natura del litisconsorzio che lega le parti, necessario o facoltativo.

Non colgono nel segno le ulteriori perplessità dell’ordinanza di rimessione concernenti la tenuta sul piano costituzionale dell’opzione che, in un caso come quello in esame, esclude la sospensione, con riguardo alla posizione del danneggiante-imputato e al suo interesse a valersi dell’eventuale giudicato di assoluzione che riuscirà a conseguire. La separazione e l’autonomia dei giudizi comportano, difatti, che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d’esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non. In questi casi, non risulta meritevole l’interesse del danneggiante di attendere gli esiti del processo nel quale egli sia imputato.

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