14 Settembre 2015

La ricerca telematica dei beni da pignorare: una novità in continua evoluzione

di Emanuela Benanti Scarica in PDF

L’istituto della ricerca telematica dei beni da pignorare, introdotto dal  d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, allo scopo di agevolare la soddisfazione coattiva dei crediti ha dato origine al molti dubbi applicativi sin dal principio ed è stato oggetto di modifiche da parte del d.l. 27 giugno 2015, n. 83recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2015, n. 132. Le novità apportate dalla legge 132/2015 sono rilevanti e sono destinate ad influire sulla operatività dell’istituto.

1. Premessa

Come ormai noto, il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, ha istituito la rivoluzionaria procedura di ricerca telematica dei beni da pignorare.

Essa è sicuramente stata originata allo scopo di costituire un valido strumento nelle mani del creditore al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione esecutiva.
Tuttavia, sin dal principio ampiamente discussa è stata la concreta operatività del nuovo istituto, anche ad opera della giurisprudenza di merito investita dalle istanze all’uopo proposte e , quindi, del compito di valutare la possibile utilizzabilità ad opera dei creditori.

A distanza di meno di un anno dalla sua introduzione, il legislatore ha deciso di modificare l’istituto attraverso il d.l. 27 giugno 2015 n. 83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con modifiche in l. 6 agosto 2015, n. 132.

2. Gli art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp.att.c.p.c.

L’art. 19 del d.l. 132/2014, entrato in vigore l’11 dicembre 2014, ha previsto la possibilità per il creditore di avvalersi del nuovo strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare, introducendo, tra le altre disposizioni, gli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp.att.c.p.c.

L’art. 492-bis c.p.c. consente al creditore di proporre una apposita istanza al presidente del tribunale competente affinché, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali. Ciò al fine acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

L’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. prevede la possibilità per il creditore di ottenere direttamente dai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492-bis c.p.c. (e di quelle ulteriori da individuare ai sensi dell’art. 155-quater disp.att.c.p.c.) le informazioni nelle stesse contenute, laddove le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario non siano funzionanti.

3. La concreta operatività dell’istituto e l’art. 155-quater disp.att.c.p.c.

L’art. 155-quater disp.att.c.p.c., anch’esso introdotto dal d.l. 132/2014, ha creato non pochi dubbi interpretativi sulla concreta utilizzabilità dell’istituto.

Questa disposizione prevedeva che casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati – sia ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. per il tramite dell’ufficiale giudiziario, sia ai sensi dell’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. direttamente per mezzo dei gestori delle stesse – dovevano essere individuati con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La mancata adozione del predetto decreto ha dato origine ad un vivace dibattito giurisprudenziale intorno alla effettiva possibilità di utilizzare il nuovo istituto.

Ed invero, un primo orientamento, facendo leva su tale dato, ha negato l’ammissibilità dell’istanza ex art. 492-bis c.p.c. (Trib. Firenze, 3 giugno 2015, Trib. Alessandria, 30 giugno 2015, Trib. Novara, 21 gennaio 2015).

Un secondo orientamento ha, invece, ammesso la ricerca telematica, in alcuni casi limitandosi ad autorizzare l’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c., in altri autorizzando il creditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati ai sensi dell’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. (Trib. Napoli, 5 maggio 2015, Trib. Napoli, 2 aprile 2015, Trib. Mantova, 3 febbraio 2015, in EClegal del  20 luglio 2015 con commento di Metafora, I presupposti per l’accesso del creditore esecutante alle banche dati tramite i gestori).

4. Le novità e le questioni

Il d.l. 83/2015 e la legge di conversione 132/2015 hanno apportato interessanti e significative novità nella disciplina dell’istituto, modificando sia l’art. 492-bis c.p.c. che l’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c.

Con riferimento all’art. 492-bis, le recenti disposizioni hanno esteso a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo la possibilità di proporre l’istanza di autorizzazione alla ricerca telematica tramite ufficiale giudiziario: non occorre più che il creditore istante sia anche creditore “procedente” (sul punto cfr. Ziino, Le novità in materia di ricerca dei beni da pignorare e le disposizioni sulla espropriazione degli autoveicoli, in Punzi, Il processo civile, sistema e problematiche, Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino, 2015, p. 481 ss.).

L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto entro cui l’obbligato può adempiere spontaneamente e, in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso: dal tenore letterale del nuovo testo dell’art. 492-bis c.p.c. è evidente che l’istanza non potrà essere proposta prima della notifica del precetto.

Tuttavia, la norma precisa che, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto; questo dovrà, poi, essere trasmesso o consegnato all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Viene, inoltre, aggiunto al secondo comma che l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni e redatto un unico processo verbale ove deve indicare tutte le banche dati interrogate e le risultanze, procede a pignoramento munito di titolo esecutivo e del precetto, che sono estratti in via telematica da fascicolo informatico.

Il nuovo testo dell’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. ha esteso l’utilizzabilità dell’accesso diretto tramite i gestori a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (in armonia, quindi con la modifica apportata all’art. 492-bis c.p.c.) e non più solo a quello “procedente”.

Inoltre il legislatore ha voluto risolvere o quantomeno a smorzare i dubbi interpretativi derivanti dalla lettura in combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c., e 155-quater e 155-quinquies disp.att.c.p.c.  

Sul punto, il testo originario del d.l. 83/2015 consentiva al creditore di chiedere al presidente del tribunale di essere autorizzato ad accedere alle banche dati indicate dall’art. 492-bis c.p.c. tramite i gestori delle stesse “anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati”.

Sembrava, dunque, che con tale intervento il legislatore avesse voluto chiudere la diatriba in merito alla effettiva utilizzabilità dell’istituto delineato dall’art. 155-quinquies disp.att.c.p.c., consentendo immediatamente al creditore di avvalersene.

Tuttavia il regime è cambiato nel corso dell’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge di conversione del d.l. 83/2015 e la Camera dei Deputati ha quasi interamente riformulato l’art. 155-quater disp.att.c.p.c.

Il testo definitivo stabilisce che, su richiesta del Ministero della Giustizia, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi con le modalità di cui all’art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n.82), ossia a titolo gratuito, mediante la cooperazione applicativa (ossia la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi).

La norma precisa inoltre che, sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la predetta cooperazione applicativa, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la privacy.

Il Ministero della giustizia, inoltre, pubblicherà sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.

In seguito a queste modifiche, i creditori dovranno attendere che l’Agenzia per l’Italia Digitale definisca gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi per mettere i dati a disposizione degli ufficiali giudiziari ovvero, in alternativa, dovranno attendere che venga stipulata la convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la privacy.

Fino a quel momento, i creditori non potranno avvalersi dei nuovi strumenti per la ricerca dei beni del debitore.