28 Giugno 2016

La pensione di inabilità è impignorabile, perché è una prestazione di natura previdenziale

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Trib. Padova, ord. 14 gennaio 2016; Pres. Maiolino; Est. Sabino

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Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Erogazioni previdenziali – Erogazioni assistenziali – Pensione di inabilità – Impignorabilità relativa (Cod. proc. civ., art. 545; l. 12 giugno 1984 n. 222, art. 2; d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132) 

[1] La pensione di inabilità erogata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222/1984 è astrattamente pignorabile nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c., poiché deve essere ricompresa tra le pensioni a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti.

[2] La pensione d’invalidità per ciechi assoluti e l’indennità di accompagnamento sono erogazioni a carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volte a garantire unicamente il c.d. minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse dell’art. 545, 2° comma, c.p.c., ed impignorabilità dei relativi importi. 

CASO
[1] Il creditore sottoponeva a pignoramento presso terzi i trattamenti pensionistici percepiti dal debitore, al fine di recuperare i canoni di locazione da questi non versati. 

Segnatamente le prestazioni erogate dall’Inps in favore del debitore e sottoposte a pignoramento erano la pensione da inabilità lavorativa, la pensione percepita nella qualità di invalido civile nella misura del 100% e l’indennità di accompagnamento.

Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione della procedura.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva con ordinanza la procedura esecutiva, poiché riteneva che le pensioni pignorate fossero impignorabili ex art. 545, 2° comma, c.p.c. in quanto caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante del soggetto beneficiario.

Il creditore procedente proponeva reclamo sostenendo che le prestazioni erogate dall’Inps in favore del debitore (inabilità lavorativa, invalidità civile al 100% oltre all’indennità di accompagnamento) andassero ricomprese tra le somme pignorabili ex art. 547, 7° comma, c.p.c., come novellato dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, e non tra le somme impignorabili come invece affermato dal giudice.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Padova nella decisione in epigrafe ha rigettato il reclamo proposto dal creditore procedente in ragione di una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e trattamenti pensionistici di natura assistenziale.

Il giudice ha affermato che la pensione di inabilità, erogata dall’INPS ex legge 12 giugno 1984, n. 222, debba essere ricompresa tra le pensioni a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, e che come tale sia riconducibile ai trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale.

La pensione di inabilità pertanto, in virtù della sua natura previdenziale, è astrattamente pignorabile, salvi i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.

L’art. 545, 7° comma, c.p.c. dispone che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Nel caso in esame, tuttavia, la pensione di inabilità percepita dal debitore esecutato era di ammontare inferiore all’assegno sociale aumentato della metà; pertanto il giudice ha dichiarato la sua impignorabilità per mancato superamento della soglia prevista dall’art. 545, 7° comma, c.p.c.

Sulla scorta della distinzione tra erogazioni a carattere previdenziale ed erogazioni di natura assistenziale, il tribunale ha poi affermato l’impignorabilità assoluta, ex art. 545, 2° comma, c.p.c., degli importi pensionistici percepiti dal debitore a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di cecità, poiché queste somme hanno carattere assistenziale e non previdenziale, in quanto volte a garantire unicamente il c.d. minimo vitale.  

QUESTIONI
[1] Il provvedimento in esame è degno di menzione sia perché esamina i limiti alla pignorabilità delle pensioni, sia perché rappresenta un’applicazione del novellato (ancora una volta) art. 545 c.p.c. 

Il tema dei limiti alla pignorabilità delle pensioni ha da tempo destato l’attenzione del legislatore e della giurisprudenza, in particolar modo avuto riguardo alla determinazione del c.d. minimo vitale impignorabile perché necessario ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di vita fondamentali del pensionato.

All’interno del dibattito sull’argomento ha avuto un ruolo fondamentale la pronuncia della Corte costituzionale 4 dicembre 2002 n. 506, che ha tracciato il perimetro dell’area di pignorabilità delle erogazioni pensionistiche.

La Corte costituzionale ha affermato che “sono incostituzionali, in applicazione dell’art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, gli art. 1 e 2, comma 1, d. p. r. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”.

La giurisprudenza di legittimità e di merito si sono successivamente allineate alla posizione assunta dalla Corte costituzionale ed hanno affermato che “è assolutamente impignorabile quella parte di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. minimo vitale), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto – ex art. 545, 4° comma, c.p.c. – la parte residua” (cfr. ex multis, Cass. 7 agosto 2013, n. 18755).

La novella del legislatore del 2015 affonda le radici nella menzionata pronuncia della Corte costituzionale. Quanto affermato dalla giurisprudenza in materia di pignoramento di pensioni è stato recepito dal legislatore e trasfuso nell’introduzione del 7° comma dell’art. 545 c.p.c., che quantifica il c.d. minimo vitale impignorabile (sul tema, v. Battaglia, V., Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, in Eclegal 12 ottobre 2015).  

Nella decisione analizzata il Tribunale di Padova, in applicazione della disposizione normativa riformata, ha da un lato riconosciuto la pignorabilità della pensione di inabilità, perché erogazione di natura previdenziale, dall’altro lato ne ha tuttavia dichiarato l’impignorabilità, in quanto i relativi importi in concreto percepiti dal debitore sono stati accertati come inferiori rispetto alla soglia impignorabile ex art. 545, 7° comma, c.p.c.

 

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