3 Ottobre 2017

La mancanza del titolo esecutivo può essere rilevata di ufficio dal giudice dell’esecuzione: un giusto «salvagente» per il debitore dopo la modifica dell’art. 615 c.p.c.?

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605, Pres. Amendola – Rel. Tatangelo

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di verificare di ufficio la sussistenza del titolo esecutivo – Sussistenza (cod. proc. civ., artt. 474, 484, 617).

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Provvedimento del giudice dell’esecuzione che rileva la carenza del titolo esecutivo – Rimedi – Opposizione agli atti esecutivi (cod. proc. civ., artt. 474, 617).

[1] Il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, deve dichiarare l’esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo.

[2] L’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione del potere/dovere di verificare l’esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso è censurabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

CASO

[1] [2] Un creditore, dopo avere notificato atto di precetto di pagamento di euro 327,59, procede a pignoramento presso terzi ai danni dell’INPS.

ll giudice dell’esecuzione ritiene che il credito era stato soddisfatto dopo la notifica dell’atto di precetto e, di ufficio, dichiara improcedibile il procedimento esecutivo e dispone la liberazione delle somme pignorate.

Il creditore propone opposizione agli atti esecutivi, che viene accolta dal Tribunale di Foggia, il quale ritiene che il pagamento eseguito dall’INPS prima della notifica dell’atto di precetto non era stato interamente satisfattivo.

Il Tribunale, pertanto, dichiara nulla l’ordinanza impugnata e condanna l’INPS al pagamento delle spese.

L’INPS propone ricorso per cassazione.

Con il primo motivo l’INPS assume che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che rileva l’avvenuto integrale pagamento dell’importo di cui al titolo esecutivo in epoca anteriore alla notificazione dell’atto di precetto, non era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in quanto si sarebbe trattato di un provvedimento emesso nella fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, come tale non definitivo e non impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

Con il secondo motivo l‘INPS lamenta che il tribunale aveva errato nel ritenere che lo stesso Istituto non aveva integralmente pagato quanto dovuto prima della notifica del precetto.

Con il terzo motivo l’INPS contesta l’ammontare delle spese liquidate dal tribunale nell’importo di euro 4.600,00 a titolo di onorario di avvocato.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di cassazione rigetta il primo motivo ed afferma che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di dichiarare di ufficio la improcedibilità dell’esecuzione, nel caso di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia.

In motivazione, la Suprema Corte chiarisce pure che questo provvedimento non è adottato in via né sommaria né provvisoria, ma conclude il processo esecutivo e pertanto è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Se invece il giudice dell’esecuzione provvede in seguito a contestazioni sollevate dal debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, si è in presenza di un provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente: in questo secondo caso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e ciascuna delle parti potrà dare inizio al giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione.

Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

La Corte di cassazione, sulla base dei superiori rilievi, rigetta il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità del motivo di ricorso, in quanto l’INPS non aveva specificato per quali ragioni si doveva ritenere che il pagamento anteriore alla notifica del precetto era stato integralmente satisfattivo.

ln motivazione si legge inoltre che l’INPS non aveva trascritto integralmente l’atto di precetto e pertanto la Corte non era stata posta nelle condizioni di esaminare la fondatezza del motivo.

Infine la Corte accoglie il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese.

A fronte di una causa del valore di euro 327,59, il tribunale aveva infatti liquidato euro 4.600,00, importo superiore ai valori massimi previsti dal D.M. n. 55/2014.

La pronuncia impugnata viene quindi cassata con riguardo al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite e la causa viene rinviata al Tribunale di Foggia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

[1] [2] Costituisce un principio pacifico che il giudice dell’esecuzione ha il potere di verificare la sussistenza del titolo esecutivo e di interpretarlo.

Questo potere deve essere esercitato quando il giudice dell’esecuzione è chiamato ad emettere uno qualsiasi dei provvedimenti previsti dal codice di procedura civile: per potere attuare quanto previsto dal titolo esecutivo, il giudice deve infatti verificare il suo contenuto e la sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione.

Questo potere viene esercitato quando il giudice autorizza la vendita, ma anche in tanti altri momenti: ad esempio, se il giudice deve provvedere sull’istanza di assegnazione o deve disporre la cessazione della vendita forzata per lotti (art. 504 c.p.c.: sul tema v. Capponi, Il giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. proc. 2015, p. 1447 ss.).

Se il giudice rileva la carenza originaria o successiva del diritto di procedere ad esecuzione (perché mai sorto o perchè estinto), il giudice dell’esecuzione deve dichiarare improcedibile l’esecuzione; il relativo provvedimento sarà impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

Per quanto riguarda invece il potere del debitore di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, come è noto il codice di procedura civile stabiliva che era possibile proporre opposizione all’esecuzione in qualsiasi momento del processo esecutivo, fino alla sua conclusione.

Tuttavia il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, ha modificato l’art. 615, secondo comma, c.p.c.

Il nuovo testo stabilisce che «nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

La riforma del 2016 ha pure previsto che l’atto di pignoramento deve contenere l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ora, a seguito della riforma del 2016 è stato fissato un termine ultimo per proporre l’opposizione: se questo termine decorre senza che il debitore si attivi, la espropriazione potrà proseguire anche per anni ed anni, ma il debitore non potrà proporre opposizione per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione e neppure la pignorabilità dei beni.

Il termine finale è costituito dall’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione dei beni o dei crediti oggetto di pignoramento.

Appare utile precisare che il legislatore non ha previsto alcun termine nella piccola espropriazione mobiliare, che ha ad oggetto beni di valore non superiore ad euro 20.000.00, e nella quale non è prevista la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, salvo il caso in cui siano intervenuti altri creditori (cfr. artt. 525 e 530 c.p.c.).

Neppure nella esecuzione c.d. in forma specifica (esecuzione per consegna o rilascio, e di obblighi di fare e non fare) è previsto un termine finale per proporre l’opposizione.

La introduzione di un termine finale per proporsi opposizione all’esecuzione costituisce una innovazione molto importante, sia da un punto di vista applicativo che sistematico, che ha dato luogo a numerose critiche, in quanto si pone, in modo evidente, in contrasto con il principio del giusto processo.

L’espropriazione non è più strumento di tutela di diritti preesistenti, ma crea nuove situazioni giuridiche e si presta ad essere utilizzata come strumento di ingiustizia.

Il tema richiederebbe ampia disamina.

In questa sede ci si limita a segnalare che, in forza dell’orientamento che assegna al giudice dell’esecuzione il potere/dovere di verificare di ufficio la sussistenza del titolo esecutivo, il debitore potrà sempre sollecitare questo potere di ufficio.

Il debitore potrà pure proporre opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento illegittimo del giudice dell’esecuzione che non rilevi la mancanza di un valido titolo esecutivo.

Allo stesso modo, il debitore potrà sollecitare il rilievo di ufficio della impignorabilità dei beni, nel caso in cui l’impignorabilità è prevista dalla legge a tutela di interessi pubblici o che comunque è rilevabile di ufficio (come nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni).

Questa considerazione conferma i dubbi della dottrina sulla utilità della riforma, che non apporta alcun concreto beneficio alla gestione dei procedimenti esecutivi e sarà soltanto fonte di ingiustizie e di ulteriori contenziosi.

Per approfondimenti e richiami sulla modifica dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., v. Farina, Le modifiche «urgenti» all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in Eclegal 23 maggio 2016; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Corr. giur. 2016, p. 1329; Micali, Un termine finale per l’opposizione all’esecuzione…o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) dell’esecuzione forzata, in Riv. esec. forzata 2016, p. 419; Saletti, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) – Le modifiche al sistema dei controlli esecutivi, in Giur. It. 2016, p. 2045; Farina e Cardino, Due opinioni a confronto sul nuovo testo dell’art. 615, 1° co., c.p.c., in Riv. esec. forzata 2016, p. 625