9 Dicembre 2015

La disciplina transitoria delle nuove disposizioni sul concordato in bianco: prevale la legge applicabile alla data del deposito della domanda

di Luca Iovino Scarica in PDF

Tribunale di Trento, decreto 15 ottobre 2015

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Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei crediti Concordato in bianco – Domanda proposta prima dell’entrata in vigore del  d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132 – Disciplina transitoria – Applicazione della disciplina successiva – Esclusione.

[1] Il procedimento di concordato in bianco o con riserva si apre con la proposizione della domanda ex art. 161 comma 6 l. fall., mentre  il successivo deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione rappresenta una semplice integrazione o evoluzione del procedimento già pendente; conseguentemente, alle domande di concordato in bianco o con riserva proposte prima dell’entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv in l. 6 agosto 2015, n. 132, non vanno applicate le nuove disposizioni che, ai sensi dell’art 23 dello stesso d.l., si applicano ai procedimenti introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

(d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv in l. 6 agosto 2015, n. 132, art. 23; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 161)

CASO
[1] Il 30.05.2015 un imprenditore commerciale propone al Tribunale di Trento una domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161 comma 6 l. fall., con riserva, dunque, del  deposito della proposta di concordato, del piano concordatario e  dei relativi documenti  nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 161 comma 4 l. fall.

L’istante provvede al deposito di proposta, piano e documenti il successivo 30.09.2015; nelle more, sono entrati in vigore il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, e la legge di conversione  n. 132 del 6 agosto 2015.

Tali interventi legislativi, come è noto, hanno introdotto rilevanti innovazioni in materia di concordato preventivo, prevedendo, tra l’altro,  che tranne che nelle ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, “in ogni caso, la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”(art. 160 ult. Co l. fall., introdotto in sede di conversione) e che “la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore” (art. 161 comma 2 lett. e).

Il piano e la proposta depositati dall’istante non soddisfano le superiori condizioni previste  dal d.l. 83/2015.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Trento ammette l’imprenditore al concordato preventivo e ritiene che il procedimento di concordato in bianco iniziato con domanda del 30.5.2015  non rientri tra “i procedimenti di concordato preventivo introdotti dopo l’entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83”, secondo l’espressione contenuta nell’art. 23 del medesimo decreto, che regola la disciplina transitoria.

Il Tribunale afferma che la proposizione della domanda di concordato in bianco o con riserva determina, da sola, l’introduzione del procedimento di concordato preventivo; il successivo deposito della proposta di concordato, del piano concordatario e  dei relativi documenti, lungi dal comportare l’introduzione di un nuovo e diverso procedimento, costituisce la semplice evoluzione o integrazione della procedura già pendente.

QUESTIONI
[1] All’indomani dell’entrata in vigore del d.l. 82/2015, si è aperto un dibattito giurisprudenziale sulla disciplina intertemporale relativa alle domande di concordato in bianco o con riserva. Questo dibattito inevitabilmente ha coinvolto la qualificazione della natura stessa dell’istituto.

Alla decisione del Tribunale di Trento si contrappone un precedente del Tribunale di Pistoia che, in fattispecie pressoché analoga, si è pronunciato in maniera opposta (cfr.  Tribunale di Pistoia 29.10.2015 su www.ilcaso.it, nota di Antonio Pezzano).

I giudici di Pistoia avevano attribuito alla domanda di concordato in bianco o con riserva ex art. 161 comma 6, una natura prenotativa, inidonea ad introdurre la procedura concorsuale; secondo questa pronuncia il deposito della domanda di concordato in bianco aprirebbe soltanto una fase preconcordataria, mentre la fase concordataria (meramente eventuale, potendo il debitore depositare una domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.), inizia soltanto a seguito del deposito della proposta e del piano.

La pronuncia del Tribunale di Trento, che viene qui commentata, appare più aderente al dato normativo ed alla funzione dell’istituto.

Il Tribunale di Trento afferma che il procedimento di concordato in bianco inizia al momento della presentazione della domanda.

A sostegno di tale affermazione milita innanzitutto il dato letterale dell’art. 161 comma 6 l. fall. che inequivocabilmente si riferisce alla domanda di concordato.

Inoltre non si può trascurare che gli effetti protettivi si producono in favore dell’imprenditore sin dalla presentazione della domanda di concordato in bianco ed indipendentemente dal deposito del piano e della proposta concordataria.