5 Febbraio 2019

La competenza nelle cause d’opposizione all’esecuzione esattoriale

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2018 n. 8069; Pres. Amendola, est. Cirillo.

Le cause d’opposizione all’esecuzione proposte ex art. 615 c.p.c. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole di cui all’art. 27 c.p.c.

MASSIMA

Competenza civile – Competenza per territorio – Foro della Pubblica Amministrazione – Controversie delle quali sia parte l’Agenzia del Territorio – Applicazione del foro erariale – Esclusione – Fondamento

Ai sensi dell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, le cause di opposizione all’esecuzione proposte ex art. 615 c.p.c. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell’art. 27 c.p.c. e non a quelle di cui all’art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l’art. 7 cit. esclude l’operatività del foro erariale.

CASO

C.R. proponeva opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale a lui notificata per un credito conseguente a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, davanti al giudice di pace di Torre Annunziata nei confronti del Prefetto di Napoli e di Equitalia sud S.p.A. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e condannava i convenuti rimasti contumaci al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di 200,00 euro a favore dell’opponente. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sola condanna alle spese di lite davanti al Tribunale di Torre Annunziata, il quale accoglieva l’appello.

Per la cassazione della decisione del Tribunale di Torre Annunziata ricorreva avanti alla Suprema Corte il Prefetto di Napoli, facendo valere, come unico motivo di ricorso la nullità della sentenza per violazione dell’art. 341 c.p.c. e dell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 30 ottobre 1933, assumendo che l’appello dovesse essere proposto davanti al Tribunale di Napoli, quale foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, non ritenendo fondato il motivo, ha rigettato il ricorso. Richiamando quanto già affermato in precedenza, in particolare in forza dell’ordinanza del 24 gennaio 2014, n. 1465, ha evidenziato che le cause di opposizione all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. nei confronti della P.A vanno instaurate non già davanti al giudice del foro erariale, bensì davanti al giudice nel cui circondario si trovano i beni immobili oggetto di esecuzione, trovando applicazione l’art. 27 c.p.c. e non l’art. 25 c.p.c., ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del r.d. n. 1611/1933.

QUESTIONI

Dalla sintetica motivazione articolata dalla Suprema Corte non emergono tutte le criticità del caso, id est la corretta interpretazione dell’art. 7 del regio decreto cit. e la qualificazione dell’opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto un credito derivante da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Nel decidere il ricorso, infatti, gli Ermellini, ponendosi in linea di continuità con l’orientamento espresso nella precedente ordinanza n. 1465/2014 e in adesione al principio di diritto già in questa enunciato, ribadiscono che nelle cause di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. riguardanti la Pubblica Amministrazione, in deroga alla regola del foro erariale stabilita dall’art. 25 c.p.c., trova applicazione la regola generale espressa dall’art. 27 del medesimo codice, ai sensi del quale è competente il giudice del luogo in cui si trovano gli immobili sottoposti ad esecuzione.

Nella causa decisa con l’ordinanza n. 1465/2014 oggetto di contestazione era l’individuazione del giudice competente a decidere dell’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento, avendo la P.A. contestato che i giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali proposti ai sensi dell’art. 615 c.p.c. potessero rientrare nei giudizi relativi ai procedimenti esecutivi; diversamente, nel caso in esame, la Pubblica Amministrazione non contesta la competenza del Giudice di pace di Torre Annunziata, quanto piuttosto la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a decidere dell’appello avverso la sentenza del Giudice di pace che ha deciso l’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.

Se nella soluzione della causa decisa con l’ordinanza n. 1465/2014 rileva il primo comma dell’art. 7 del r.d. n. 1611/1933 – il quale recita che “le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un’Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo” – nella soluzione del caso in esame rileva invece il secondo comma dell’art. 7 cit., che prevede che “l’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate”.

Sebbene si tratti di un articolo risalente nel tempo e neanche aggiornato, stante l’intervenuta soppressione dell’ufficio del pretore, pare potersi desumere che l’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi relativi ai procedimenti esecutivi – nel caso di specie, avverso la sentenza del Giudice di pace nel giudizio di opposizione all’esecuzione, proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – debba essere proposto al giudice del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.

La soluzione delineata dall’art. 7 del r. d. n. 1611/1933 si pone, nel campo del procedimento esecutivo, a metà strada tra la regola del foro erariale sancita all’art. 25 c.p.c. e la regola dell’art. 27 c.p.c.: competente a decidere quindi dell’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 sopra richiamato, non è il Tribunale di Torre Annunziata, ma il Tribunale di Napoli, essendo il luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice di pace di Torre Annunziata.

Rimane, in ogni caso, valido il principio enunciato dalla Suprema Corte in questa ordinanza, ossia che i giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c. si propongono davanti al giudice del luogo dove si trovano gli immobili sottoposti ad esecuzione.

Da ultimo, occorre portare l’attenzione ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite, sent. n. 22080 del 22 settembre 2017, che ha stabilito che “l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada”. Di conseguenza, in questi casi, l’impugnazione avverso la sentenza che decide dell’opposizione alla cartella di pagamento non deve essere proposta secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 7 r.d. n. 1611/1933, ma, secondo quanto stabilito da numerose pronunce della Suprema Corte (vedansi in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23285/2010, nonché la sent. n. 5249/2018): “ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del ‘foro erariale’ stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato, ma prevale la regola speciale prevista dal legislatore per il procedimento di primo grado, e cioè la competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.