19 Ottobre 2021

La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale secondo la Cassazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La clausola derogativa della competenza territoriale spesso prevista nei contratti bancari deve essere – pena la sua invalidità – espressamente conosciuta e accettata da parte del contraente aderente (rileva al riguardo il dettato degli artt. 1341 e 1342 c.c.).

In particolare, deve risultare manifesta la facoltà riservata all’altro contraente di adire, con carattere di asimmetria rispetto alle prerogative della controparte contrattuale, diversi fori alternativamente individuati come competenti per territorio.

Secondo la Cassazione, la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (c.d. clausola asimmetrica), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l’altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all’autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass. n. 22313/2021, cortedicassazione.it, che richiama Cass. n. 15103/2016 e Cass. n. 9314/2008).

Nell’affermare tale principio, la Corte di legittimità ha sottolineato come non possa essere ravvisato alcun abuso processuale nella scelta di un contraente di avvalersi di un determinato foro anziché di un altro, ove tale facoltà sia stata espressamente concordata ed accettata dalla controparte, tenuto conto dell’ampiezza della discrezionalità riconosciuta alle prerogative dell’autonomia privata in materia di deroga della competenza territoriale, ove siano state osservate le specifiche disposizioni di legge in tema di contenuto e di forma (Cass. n. 22313/2021).

È chiarito, in particolare, che la sola individuazione, nell’ambito di una clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale, di una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti (di regola, dalla parte predisponente le condizioni generali, il modulo o il formulario), non vale, di per sé, a rappresentare un vulnus al principio costituzionale di precostituzione del giudice, attesa la perdurante coerenza, di tale previsione convenzionale, ai principi del sistema che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all’autonomia negoziale (sia pure entro i limiti di forma e di sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29 c.p.c.), un ampio margine di discrezionalità, liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti (Cass. n. 22313/2021).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest’ultimo, l’efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del “foro del consumatore” è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma anche – a norma dell’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34 (Cass. n. 8268/2020).