10 Settembre 2019

Impugnativa delibera assembleare, distacco dal riscaldamento condominiale – intervento di terzo

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale civile di Milano, Sez. 3^, 10 gennaio 2017 n.187.

Art.1136 c.c. – art. 1120 c.c. – 105 c.p.c.

“Tanto rilevato in fatto e diritto ed in mancanza di diversa allegazione e prova, osserva questo giudice che seppure l’odierno attore, in linea di principio, ha diritto d rinunziare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento ed a distaccarsi dallo stesso, non ostandovi alcuna norma regolamentare contrattuale; invece, per quanto emerso in fatto, il distacco in questione comporterebbe per i restanti condomini e per l’impianto condominiale quegli squilibri dell’impianto ed aggravi di spese di gestione e manutenzione dello stesso, che sono ostativi al legittimo distacco

FATTO

La fattispecie riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale da parte di un condomino, cui era stata negata dal Condominio l’autorizzazione al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale, cui si accompagnava l’intervento adesivo di altro condomino a sostegno delle ragioni del condominio costituitosi in giudizio per il rigetto della domanda attorea.

L’impugnante deduceva la violazione dell’articolo 1136, comma III^ c.c. ed accompagnava alla domanda di impugnazione con effetti caducatori del deliberato assembleare anche l’accertamento del proprio diritto al distacco, con conseguente modifica del piano di riparto spese approvato dall’assemblea.

Da parte propria il Condominio eccepiva che vertendosi in materia riguardante le innovazioni, le maggioranze richieste risultavano essere quelle peculiari di cui al comma V^ dell’articolo 1136 c.c. (maggioranza partecipanti e due terzi valore dell’edificio) e non quelle indicate dall’attore ai fini della delibera.

SOLUZIONE

Il Tribunale meneghino rigettava la domanda del condomino ed in accoglimento delle ragioni del Condominio riteneva la legittimità della delibera impugnata, negando il diritto al distacco in quanto in violazione alle condizioni stabilite attraverso l’elaborazione giurisprudenziale (“squilibri termici, incremento consumi e più veloce usura della caldaia”), condannando l’attore alla rifusione delle SOLE  spese del convenuto principale e non dell’interveniente.

QUESTIONI

Tra le prime questioni di interesse della sentenza, vi è senz’altro quella preliminare relativa all’ammissibilità “dell’intervento adesivo”; nel senso che la corte ribadisce l’ammissibilità del medesimo, in quanto è legittimo che un condomino sostenga le ragioni di una delle parti in giudizio, in questo caso il Condominio convenuto, nella sua qualità di “comproprietario dell’impianto centralizzato di riscaldamento oggetto di causa”.

Il Tribunale richiama infatti le condizioni di ordine generale in ordine alle quali la legge e la giurisprudenza prevalente[1][2], ammettono l’intervento volontario:

  1. Interesse giuridicamente rilevante e qualificato tra le ragioni di adiuvante ed adiuvato;
  2. necessità di impedire effetti pregiudizievoli derivanti dal giudicato nella propria sfera giuridica.

E quelle peculiari alla materia condominiale, in ordine ai quali, l’assenza della personalità giuridica del Condominio e la sua qualificazione come “ente di gestione”, non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni dell’edificio[3], come nella fattispecie in esame con il dispiegato intervento.

Si potrebbe criticamente ritenere che se è pur vero che l’estensione del potere di impugnativa della delibera, comporta la generica ammissibilità di un interesse ad agire di più soggetti coinvolti, tra i quali, anche: a) amministratore, b) terzo; c) ex condomino, attraverso lo spiegato intervento  adesivo autonomo o dipendente entro i limiti della domanda e nei termini del giudizio, con le conseguenti preclusioni eventualmente maturate, ciò non dimeno la sentenza impugnata avendo soltanto effetti caducatori e non costituivi da un lato non è provvisoriamente esecutiva in assenza di giudicato e dall’altra il giudicato si estende nei confronti di tutta la compagine condominiale e non solo dell’impugnante.

Nella soluzione del caso, il tribunale “ratione temporis”, evidenzia che la delibera impugnata è di poco antecedente (13.6.2013), rispetto all’entrata in vigore della nuova normativa condominiale (18.6.13), tuttavia richiamando la giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma, come richiamata anche dalla riforma, rileva che le condizioni per operare il distacco, in assenza dell’unanimità dei condomini, necessitassero della duplice condizione, ossia che dal distacco non derivasse né uno squilibrio termico pregiudizievole dell’impianto né un aggravio di spese per gli altri condomini che continuassero ad usufruire dell’impianto.[4]

Nei successivi passaggi argomentativi, il tribunale rileva l’esistenza di un regolamento di natura contrattuale, nel quale viene dato atto della natura di beni comuni dell’impianto di riscaldamento e della caldaia.

Le prove ed allegazioni prodotte non prevedono specifici divieti alla possibilità da parte di un condomino di rinunciare all’utilizzo di essi beni comuni.

Ciò nondimeno veniva richiesto dal Condominio a parte attrice un elaborato tecnico che dimostrasse il rispetto delle condizioni e  dei requisiti di cui sopra, a tutela degli altri condomini; elaborato che,  a detta del Condominio, non veniva assunto in contraddittorio, in quanto redatto unilateralmente, con il che all’interno del giudizio in esame, il tribunale assumeva CTU, la quale accertava che il distacco avrebbe generato: “squilibri termici, incremento consumi e più veloce usura della caldaia”.

Di tal chè il Tribunale argomentava che pur non sussistendo elementi ostativi al distacco in via di principio, in assenza di divieti regolamentari, esso non era attuabile in quanto comporterebbe a carico della compagine condominiale quegli squilibri e quegli aggravi, impeditivi del distacco, in assenza di un consenso unanime da parte di tutti i condomini.

Ne seguiva il rigetto della domanda attorea, che forse si era spinta anche al di fuori del perimetro dell’impugnazione di delibera, in quanto in uno agli effetti caducatori aveva affiancato la richiesta di uno specifico effetto costitutivo, costituito dalla domanda di accertamento del diritto al distacco.

[1] Cass. civ., Sez. I^, 19.9.2013 n.21472; Cass. civ., Sez. I^, 10.01.2014 n.364.

[3] Cass. civ. Sez. II^, 2092011 n.19223; Cass. civ., Sez. II^, 2.08.2002 n.12588.

[4] Cass. civ., Sez. II^ 31.07.2012 n.13718; Cass. civ., Sez. II^ 29.9.2011 n.1893.

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