21 Settembre 2015

Il rilievo dell’incompetenza e la tralsatio iudicii davanti al giudice d’appello

di Livia Di Cola Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 9 giungo 2015, n. 11969

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Appello proposto davanti a giudice di secondo grado incompetente per territorio – Erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione – Conseguenze – Cassazione con rimessione al giudice d’appello competente.

[1] In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l’organo adito, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell’art. 50 c.p.c.

[2] La Corte di cassazione deve cassare e rinviare la causa al giudice d’appello compente per territorio, qualora il giudice d’appello incompetente abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo.

CASO
[1, 2] La Corte d’appello di Firenze dichiara inammissibile il gravame davanti alla stessa proposto, perché si ritiene territorialmente incompetente.

I soccombenti ricorrono per la cassazione della sentenza e deducono come unico motivo di impugnazione la falsa applicazione degli artt. 50, 341 e 433 c.p.c. In proposito, i ricorrenti argomentano che la Corte d’appello incompetente avrebbe dovuto rilevare la corretta costituzione del rapporto processuale per effetto della tempestiva proposizione del gravame e che, perciò, sussistevano tutti i presupposti per la rimessione della causa davanti alla Corte d’appello nel caso di specie competente.

SOLUZIONE
[1, 2] La Corte di cassazione accoglie il ricorso e perciò cassa la sentenza della Corte d’appello di Firenze, rimettendo la causa davanti alla Corte d’appello di Genova.

QUESTIONI
[1, 2] Preliminarmente, la Corte chiarisce che l’art. 38 c.p.c. disciplina esclusivamente la questione di competenza rispetto al giudice di primo grado e si applica al giudizio che si svolge davanti alla Corte d’appello solo quando essa sia giudice di primo grado; tuttavia, ciò non preclude al giudice d’appello di rilevare anche d’ufficio, in qualsiasi fase del giudizio, la propria incompetenza (v. Cass., 10 febbraio 2005, n. 2709;  Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23594).

Sulla specifica questione prospettata con il ricorso la Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l’organo adito, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell’art. 50 c.p.c. (v. Cass., 2 luglio 2004, n. 12155). Viene escluso, per converso, l’effetto conservativo, se l’appello viene proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado.

La rituale introduzione e coltivazione del gravame dinanzi ad un giudice d’appello incompetente costituisce evento idoneo ad impedire la decadenza dall’impugnazione, e la definizione in rito del giudizio innanzi al giudice d’appello incompetente, attraverso lo strumento legislativo della translatio iudici, legittima il passaggio del rapporto processuale, in ragione della competenza territoriale, da un giudice di secondo grado incompetente ad altro, del medesimo grado, competente.

Pertanto, se il giudice d’appello incompetente ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame proposto, la Cassazione adita deve cassare la sentenza e, dopo aver individuato il giudice competente, deve rimettere a quest’ultimo la causa per la sua definizione nel merito.