28 Marzo 2023

Danno da emotrasfusione e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III,17.02.2023, n. 5119 – Pres. Travaglino – Rel. Rubino

Risarcimento del danno da emotrasfusione – Danno biologico – Tabelle di Milano – Decorrenza della prescrizione – Indennizzo – Compensatio lucri cum damno – Cumulo – Scomputo – Criteri

(artt. 2043, 2056, 2041, 2697 e 2727 c.c., L. 210/1992)

[1] In caso di danno c.d. lungo-latente, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.

CASO

L’attore conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l’Azienda Ospedaliera, presso la quale nel 1969 si era sottoposto ad emotrasfusione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per aver contratto, a seguito della stessa, un’infezione cronica da epatite C e per aver subìto nel 2001 un aggravamento delle proprie condizioni di salute, che lo aveva portato a doversi sottoporre nel 2009 ad un trapianto di fegato.

Il Giudice di primo grado respingeva la domanda, affermando che nel 1969 non era nota l’epatite C e che, pertanto, non gravava sull’amministrazione sanitaria l’obbligo di prevenirne la diffusione;  mentre la Corte d’Appello, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera, riconosceva all’attore un danno biologico fondato su un’invalidità permanente del 40% (a partire dal 2009, anno in cui la malattia cessava di essere latente e si manifestava in tutta la sua gravità) e, quindi, un risarcimento, a titolo di danno biologico e morale, pari ad oltre € 330.000,00, così quantificato ricorrendo alle Tabelle del Tribunale di Milano.

Il paziente danneggiato ricorreva in Cassazione, lamentando la decorrenza del danno non dal 2009 ma dal 1969, cioè dal momento in cui la malattia era stata contratta.

Il Ministero della Salute impugnava, invece, la decisione in via incidentale, contestando la quantificazione del danno, per avere la Corte di merito riconosciuto il danno morale nella percentuale del 30% del danno biologico, nonostante fosse stato negato il diritto ad un’ulteriore personalizzazione, e lamentando la mancata detrazione di quanto percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo, secondo quanto previsto dalla L. 210/1992.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per confermare la propria giurisprudenza in tema di danni c.d. lungo-latenti, ovvero quelli che si palesano dopo lungo periodo di tempo dal fatto illecito, ribadendo che il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo nel momento in cui si manifesta la sintomatologia e non quando si contrae la malattia (nel caso di specie, l’infezione). E ciò in quanto il danno biologico non consiste nella mera lesione dell’integrità psico-fisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli per il soggetto danneggiato, in mancanza delle quali non vi è danno risarcibile “altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi; ne consegue che, in caso di danno c. d. lungo-latente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione“.

QUESTIONI

Il risarcimento del danno va liquidato nel momento in cui si verifica il fatto illecito (nella specie l’emotrasfusione infetta) oppure nel momento in cui il danneggiato abbia cognizione del contagio e, dunque, quando si siano verificate le relative conseguenze pregiudizievoli?

È questo il quesito cui la Suprema Corte dà risposta con la sentenza in commento, ricordando alcuni principi indefettibili a cui attenersi nella corretta liquidazione del danno alla salute.

Secondo gli Ermellini, nel caso di danni lungo-latenti, ossia danni a decorso occulto, che si manifestano a distanza di tempo (anche anni) dal fatto lesivo, la relativa liquidazione va fatta con riferimento al momento in cui la malattia si manifesta e non al tempo in cui viene contratta.

Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza 02.09.2022 n. 25887, secondo cui, nel caso di danni lungo-latenti, il danno biologico non consiste nella mera lesione dell’integrità fisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano per la persona.

Pertanto, fino a che la malattia, provocata dall’agente patogeno, non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto il solo danno-conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto.

Nel caso di danni lungo-latenti, quindi, il danno non è presunto, né in re ipsa (cioè coincidente con l’evento lesivo), ma è appunto un danno-conseguenza.

In applicazione dell’anzidetto principio, la sentenza in commento ha rigettato il ricorso principale del paziente, il quale, per trent’anni, non aveva lamentato alcuna sintomatologia ed addirittura era all’oscuro della malattia; talché non ha patito alcun pregiudizio, finché l’epatite si è manifestata nella sua forma più grave, degenerando in cirrosi epatica ed obbligandolo al trapianto di fegato.

La Cassazione ricorda che non va confuso il piano della causalità materiale tra condotta ed evento, che ricorre quando il comportamento abbia generato o contribuito a generare l’evento, con quello della causalità giuridica, che, tra le varie condotte collegate ad un evento dannoso, seleziona quelle che ne sono la causa giuridicamente rilevante.

Nel caso di specie, il Giudice di merito ha appurato il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita (l’emotrasfusione) e l’evento dannoso (il contagio di epatite C) ma, al fine del risarcimento del danno, occorre accertare la causalità giuridica, cioè è necessario accertare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili giuridicamente alla condotta illecita.

In altre parole, il danno, per essere risarcito, deve comunque manifestarsi in una perdita concreta, di tipo patrimoniale o non patrimoniale.

Prosegue la Corte che ammettere il risarcimento del danno alla salute di un soggetto che non lamenta alcun pregiudizio, come nel caso di specie, in cui il paziente aveva contratto l’infezione senza saperlo nel 1969 ma la malattia veniva scoperta nel 2001 e si manifestava in tutta la sua gravità solo nel 2009, significherebbe risarcire un danno in re ipsa, cioè un pregiudizio solo astrattamente affermato ma concretamente non accertato.

Ciò determinerebbe la violazione della disposizione dell’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento deve comprendere le conseguenze dirette ed immediate dell’evento sul piano della causalità giuridica (la malattia, le cure, la limitazione delle attività, etc.).

Il danno biologico, quindi, non è tale per il solo fatto che una lesione si sia verificata: il risarcimento del danno è possibile solo se, ed in quanto, sia dimostrato che quella lesione ha determinato una vera e propria compromissione di una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, “dal fare, all’essere, all’apparire”. In mancanza di questa compromissione, “la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno apprezzabile sul piano medico-legale e giuridicamente risarcibile” (ex multis, Cass. civ., ord. 7513/2018).

In tal senso depone anche l’art. 138 del Codice delle assicurazioni, che definisce il danno biologico come la lesione della salute, che esplica “un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.

La Suprema Corte, riprendendo un proprio precedente (Cass. civ., 26118/2021), ribadisce che il danno alla salute può consistere: nella temporanea/permanente compromissione dell’integrità psicofisica, nell’aumentato rischio di contrarre malattie in futuro ovvero nell’aumentato rischio di morte ante tempus.

Il danno alla salute che si sostanzi in uno dei suddetti pregiudizi è risarcibile, solo laddove il danneggiato abbia subìto un pregiudizio nelle proprie attività quotidiane o sia a conoscenza della malattia (nella specie del contagio) e tale consapevolezza gli abbia procurato un apprezzabile turbamento. Mancando tali conseguenze pregiudizievoli, manca la perdita non patrimoniale, che costituisce l’essenza del danno risarcibile.

Quanto ai motivi del ricorso incidentale, gli Ermellini hanno ritenuto fondate entrambe le doglianze.

Con riferimento al primo, con cui il Ministero aveva contestato il quantum richiesto, non essendo stata riconosciuta la personalizzazione del danno, la sentenza in commento afferma che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, laddove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, sia del danno biologico, sia di quello morale, il “quantum” risarcitorio deve essere  determinato applicando integralmente i valori della Tabella (che contemplano entrambe le voci di danno). Infatti, riconoscere un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato, costituisce una duplicazione risarcitoria, laddove – come nella specie – non sia riconosciuta la personalizzazione del danno.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero si doleva che l’impugnata sentenza, nel quantificare il quantum di risarcimento dovuto al danneggiato, avrebbe dovuto decurtare, dall’importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, gli importi percepiti e percipiendi a titolo di indennizzo, ai sensi della legge 210/1992.

La doglianza è fondata. E ciò in quanto opera il principio della compensatio lucri cum damno, in base al quale il danno non deve essere fonte di lucro per il danneggiato e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre, comunque, ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.

Sul punto, gli Ermellini richiamano il proprio costante orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 23588/2022; Cass. civ., 26757/2020; Cass. civ., 24177/2020; Cass. civ., 20111/2014), secondo cui la compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato e, quindi, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinare la misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio di acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. E se da queste emerge che l’indennizzo si stato effettivamente versato, la compensatio tra indennità e risarcimento è legittima.

Ne consegue che deve essere operato lo scomputo delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, ai sensi della legge 210/1992, dagli importi erogati a titolo di risarcimento del danno, diversamente opinando la vittima si gioverebbe di un ingiustificato arricchimento, posto che in relazione allo stesso fatto lesivo si vedrebbe riconoscere sia l’integrale risarcimento del danno, sia l’attribuzione indennitaria, dovute, peraltro, dal medesimo soggetto (il Ministero della salute).

In conclusione, quindi, la sentenza in commento rappresenta un’importante conferma giurisprudenziale in relazione al risarcimento del danno alla salute, chiarendo che non è sufficiente la mera lesione dell’integrità psico-fisica della persona, ma occorre che tale lesione abbia avuto un impatto negativo, in termini di conseguenze, sul modo di essere della stessa.

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