29 Novembre 2016

Nel concordato c.d. misto non è necessaria la nomina del liquidatore

di Luca Iovino Scarica in PDF

Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, decreto 23 maggio 2016; Pres. Reali; Rel. Fanti

Fallimento – Concordato preventivo – concordato misto – organi – nomina liquidatore giudiziale – necessità – esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 182, 186 bis)

[1] Nell’ipotesi di concordato c.d. misto, in cui la prosecuzione dell’attività d’impresa si affianca alla liquidazione di alcuni beni aziendali, non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale che proceda alla liquidazione. È pertanto ammissibile una proposta di concordato misto che preveda che la liquidazione  venga condotta dagli stessi amministratori della società sotto il controllo del commissario giudiziale.

Concordato preventivo – concordato con cessione dei beni – organi – nomina liquidatore giudiziale – necessità – esclusione . (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 182).

[2] La nomina del liquidatore nel concordato con cessione dei beni non è obbligatoria, bensì derogabile per effetto della riserva contenuta nell’art. 182 l. fall., che ammette la diversa previsione nella proposta di concordato.

CASO
[1, 2] Una società propone al tribunale di Roma domanda di concordato preventivo c.d. misto che prevede la continuazione dell’attività d’impresa ai sensi dell’art. 186 bis l.fall. e la contestuale liquidazione di beni aziendali non strategici, al fine di soddisfare con il ricavato, i creditori concorsuali.

Nella proposta e nel piano concordatario viene escluso che la liquidazione sia affidata  ad un liquidatore nominato dal tribunale; è previsto, invece, che alla liquidazione provvedano gli stessi amministratori della società sotto il controllo del commissario giudiziale.

Il concordato viene approvato dai creditori; il tribunale omologa il concordato preventivo e, ritenuto necessario nominare un liquidatore cui affidare la componente  liquidatoria del concordato, provvede a designarlo nello stesso decreto di omologazione.

Segnatamente, il Tribunale ritiene applicabile alla componente liquidatoria del concordato misto la disposizione dell’art. 182 l. fall. che, relativamente al concordato con cessione di beni ai creditori, prevede la nomina di un liquidatore.

La società propone reclamo alla corte d’appello avverso la parte del provvedimento di omologazione nella quale il Tribunale ha nominato il liquidatore giudiziale.

SOLUZIONE
[1, 2] La corte d’appello di Roma accoglie il reclamo, revoca la nomina del liquidatore giudiziale e dispone che tutte le operazioni relative alla liquidazione siano attribuite alla società concordataria, come previsto nella domanda di concordato.

Il giudice del reclamo afferma che la nomina di un liquidatore giudiziale è prevista dall’art. 182 l. fall per il concordato con cessione dei beni ai creditori e non può essere estesa al concordato misto, sia perché l’art. 186 bis l.fall. non richiama l’art. 182 l.fall., sia perché manca qualsivoglia “sovrapponibilità” fra il concordato  misto e quello con cessione dei beni ai creditori.

Afferma inoltre la corte che la nomina del liquidatore non è obbligatoria neppure nel concordato con cessione dei beni ai sensi dell’art. 182 l. fall., secondo il quale “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”.

QUESTIONI
[1, 2] Sulla necessità della nomina di un liquidatore giudiziario cui affidare la parte liquidatoria del concordato misto si registrano decisioni contrastanti nella giurisprudenza di merito.

Le pronunce che sanciscono tale necessità, muovono dal principio, mutuato dalla disciplina dei contratti misti, secondo cui a tale figura di concordato che cumula in sé elementi di continuità aziendale ed elementi di cessione dei beni, possono applicarsi congiuntamente le due discipline purché compatibili.

La figura del liquidatore, secondo questo orientamento, ben può coesistere accanto alla continuazione della conduzione dell’impresa concordataria non apportandovi alcun intralcio. La sua opera, inoltre, rappresenta per i creditori una garanzia di massima valorizzazione del compendio aziendale da liquidare (Tribunale di Forlì 24.12.2014; Tribunale di Ravenna 28 aprile 2015; Tribunale di Roma 22 aprile 2015; Tribunale di Roma 31 luglio 2015).

Le pronunce che, come quella in commento, negano la necessità della nomina del liquidatore oltre che riferirsi al dato testuale dell’art. 186 bis che non contiene alcun richiamo all’art. 183 l.fall., escludono ogni assimilabilità e/o sovrapponibilità  tra le due figure concordatarie la cui diversità di ratio è tale da impedire di estendere la disciplina dell’una all’altra (cfr. Trib. Nola 23 settembre 2014)

L’intervento integrativo operato nello specifico dal tribunale di Roma attraverso la designazione di un liquidatore non contemplato nella proposta di concordato, è ritenuto inoltre, dalla corte d’appello “violativo dell’autonomia privata connessa alla natura negoziale del concordato (predisposto dal debitore ed accettato dai creditori)”; tale nomina si risolve “in un’alterazione della proposta sulla quale è stato raggiunto un accordo”.

La corte d’appello, infine, nell’affermare la derogabilità della nomina del liquidatore anche nel concordato con cessione dei beni ai creditori, si pone in aperto contrasto con una pronuncia del Supremo Collegio che ha sancito il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore ed ha interpretato in maniera restrittiva la riserva contenuta nell’art. 182 l. fall.

Secondo la Cassazione, infatti, la norma va interpretata nel senso che la nomina del liquidatore può essere anche effettuata dall’imprenditore nella richiesta di concordato (purché adempia i requisiti previsti dall’art. 28 l. fall.) e in mancanza deve comunque provvedervi il tribunale nel decreto di omologazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15699 in Giust. civ., 2012, I, 2120).