4 Ottobre 2016

Comunicazione via pec della sentenza integrale e decorrenza del termine breve a impugnare

di Lidia Carrea Scarica in PDF

Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10525 (sent.) Pres. Nappi – Rel. Di Virgilio

Impugnazioni civili – Notificazioni e processi giudiziari telematici – Provvedimenti in materia fallimentare – Reclamo avverso sentenza di fallimento – Notificazione a cura della cancelleria e a mezzo PEC – Testo integrale della sentenza – Decorrenza termine breve per l’impugnazione in cassazione.

(Cod. proc. civ., artt. 133, comma 2, 325, 326; disp. att. c.p.c., art. 45, comma 2; l. fall., art. 18, commi 14 e 15).

[1] La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.

[2] Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca integrale copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45, disp. att. c.p.c., così come modificato dall’art. 16, d.l. n. 179/2012.

CASO
[1, 2] La Corte d’appello respingeva il reclamo proposto da parte appellante avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della stessa, rilevando che il medesimo reclamo era stato depositato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 18, comma 1, l.fall.

Avverso quest’ultima decisione della Corte territoriale, l’appellante proponeva ricorso per cassazione deducendo sei distinti motivi di censura, cui replicava il Fallimento con controricorso e avanzava, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui rispondeva ancora parte ricorrente.

In particolare, a fronte della deduzione del ricorrente che la sentenza impugnata non fosse stata notificata, il Fallimento aveva eccepito la tardività del ricorso avversario – proposto oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 18, comma 14, l.fall. – rispetto alla data di notificazione, ex art. 18, comma 13, l.fall., effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla cancelleria della Corte di merito al difensore domiciliatario di parte appellante.

SOLUZIONE
[1, 2] La problematica in esame riguarda la valutazione di un profilo processuale fondamentale, ovverosia se possa ritenersi che la notificazione del testo integrale della sentenza di secondo grado, effettuata a mezzo pec dalla cancelleria, valga a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 18, comma 14, l. fall.

La Suprema Corte, nel caso de quo, avuto riguardo alla data della notificazione da parte della cancelleria, dichiara inammissibile per tardività il ricorso principale e afferma il principio di diritto in forza del quale la notifica del testo integrale della sentenza effettuata dal cancelliere mediante pec, ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. fall., “è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”.

QUESTIONI
[1] La questione sollevata pone l’interrogativo se la comunicazione del testo integrale della sentenza, effettuata a mezzo pec, valga a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 18, comma 14, l. fall. Come noto, nella specifica materia fallimentare, per il reclamo avverso la sentenza di fallimento l’art. 18, al comma 13, dispone che “La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria“, e al seguente comma 14, che “Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione“.

La pronuncia in esame riprende una diatriba interpretativa che non ha ancora trovato il suo definitivo traguardo ermeneutico; infatti, all’interno del contesto giurisprudenziale di legittimità possono ravvisarsi quanto meno due differenti orientamenti.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in più di un’occasione.

Il più recente filone giurisprudenziale (v. Cass. civ., sez. VI, 18 marzo 2016, n. 5374; Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2015,  n. 18278) afferma in modo puntuale come la comunicazione del testo integrale della pronuncia di reiezione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata (anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, novellato dal D.L. n. 90 del 2014, n. 90, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014) dalla cancelleria della Corte d’appello per posta elettronica certificata, non sia idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione.

Un secondo filone (Cass. civ., ord. del 5 novembre 2014 n. 23526), invece, partendo da una diversificazione dell’applicazione dell’art. 133, comma 2, c.p.c., precisa che l’inidoneità dettata in quest’ultima norma non va a incidere sulle norme processuali derogatorie e speciali – come ad esempio l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. – che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria. Tale indirizzo, inoltre, evidenzia che la ratio sottesa al secondo comma dell’art. 133 c.p.c. è proprio quella di “neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni e solo nel caso di atto di impulso di controparte”.

Nella decisione in commento, la Suprema Corte, discostandosi nettamente dalle pronunce più recenti in tema di reclamo fallimentare, condivide il secondo orientamento poc’anzi descritto. I giudici di legittimità, infatti, ribadiscono che il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., non possa applicarsi ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale ex artt. 325 e 326 c.p.c. Ciò posto, ne consegue che, all’interno della materia fallimentare, in quanto disciplina di carattere speciale, non possa trovare applicazione la generica inidoneità descritta all’art. 133, c. 2, c.p.c., bensì il dettato di cui all’art. 18, commi 13 e 14, l. fall.

Pertanto, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità, ribaltando il suo orientamento più recente in tema di reclamo fallimentare, statuisce che la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è idonea a far decorrere i termini per impugnare ai sensi dell’art. 18, comma 14, l. fall.

 [2] In secondo luogo, nell’ottica di un processo sempre più volto alla digitalizzazione, il provvedimento in esame si preoccupa di riportare, seppur sinteticamente, le modalità con cui viene attuata la comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice tramite pec.

Infatti, laddove il provvedimento giudiziario sia originariamente cartaceo, sarà onere del cancelliere acquisirne copia informatica al fine di poter procedere all’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento nel rispetto dell’art. 45, disp. att. c.p.c. A tal proposito, può rammentarsi che l’art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133, comma 2, c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. In particolare, il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza apponendovi la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.