6 Giugno 2017

Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 1853 c.c. stabilisce che “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.

Cass. n. 12953/2016, in materia di conto corrente bancario, intervenendo sulla disposizione suddetta, nel rilevare che la stessa è dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, ha confermato che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, deve essere attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell’unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.

Il meccanismo compensativo di cui all’art. 1853 c.c. è preso in considerazione anche da Cass. n. 512/2016, per precisare che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Ne deriva che, in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex art. 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo già esigibile per la banca, l’estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67 l. fall. ma alla compensazione, ammessa dall’art. 56 l. fall., tra il credito della banca verso il cliente poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest’ultimo.