27 Luglio 2015

Compatibilità del giudice che ha deciso la fase sommaria del c.d. rito Fornero a decidere anche l’opposizione

di Simone Calvigioni Scarica in PDF

Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136

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Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Licenziamento – Impugnazione – Rito speciale – Fase sommaria e opposizione – Compatibilità dello stesso giudice
(Cod. proc. civ., art. 51; l. 28 giugno 2012 n. 92, art. 1, commi 47-51

[1] Il giudice che ha deciso la fase sommaria del rito speciale per l’impugnativa del licenziamento di cui alla l. 92/12, art. 1, commi 47 ss., non è incompatibile nella successiva ed eventuale fase di opposizione e la sentenza da esso emessa all’esito di tale seconda fase non è nulla. 

CASO
[1] La Cassazione riconosce la compatibilità del giudice che ha deciso la fase sommaria del c.d. rito Fornero a decidere anche la successiva fase di opposizione ed afferma che, seppure insussistente e comunque non costituente causa di nullità, il vizio lamentato dal ricorrente che denunciava l’incompatibilità dello stesso giudice nelle due fasi avrebbe dovuto esser prevenuto mediante l’istanza di ricusazione.

SOLUZIONE
[1] La presa di posizione della Cassazione, unitamente alla pronuncia della Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78, in G.U. 1a s.s., n. 20 del 2015 (che ha dichiarato non fondata nel merito la questione di legittimità dell’art. 51, 1° comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 1, comma 51, l. 92/12, «nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, l. 92/12 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49», sembra avere avviato ad una soluzione stabile la questione della compatibilità dello stesso giudice a decidere sia la fase sommaria, sia l’opposizione del rito Fornero.

QUESTIONI
[1] La questione in esame è una delle più complesse e controverse tra le molteplici poste dal rito Fornero. Si registrano divisioni in dottrina ed in giurisprudenza.

 

L’approdo della pronuncia che si annota si fonda sul presupposto secondo cui la fase di opposizione prevista dalla l. 92/12, art. 1, comma 51, «non è […] una revisio prioris instantiae, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado» (nello stesso senso v. Cass. 16 aprile 2015, n. 7782 ; Cass., ord. 20 novembre 2014, n. 24790 ; Cass., sez. un., ord. 18 settembre 2014, n. 19674, Foro it., 2015, I, 540, con commento di D. Dalfino, Lavoro giur., 2015, 3, 269, con commento di F.M. Giorgi).

 

Nel senso dell’incompatibilità, in fase di opposizione, dello stesso giudice che ha deciso la fase sommaria (con conseguente nullità della sentenza da questo pronunciata) v., ex plurimis, App. Genova 12 marzo 2014, Riv. it. dir. lav., 2015, II, 164, con commento di A. Vanni, Ricusazione del giudice e rito Fornero: la questione (mai risolta) dell’alterità del grado del processo.

 

Sul tema v., anche, Corte cost. 16 luglio 2014, n. 205, Riv. it. dir. lav., 2014, 4, 909, con commenti di F. Colella, Il c.d. rito Fornero e l’incompatibilità del giudice dell’opposizione: terzietà versus ragionevole durata (il quale conclude nel senso della compatibilità tra giudice che ha pronunciato nella prima fase e quello chiamato a decidere l’opposizione) e di S. Ortis, Sull’alterità soggettiva fra il giudice della fase sommaria e quello del giudizio d’opposizione nel rito Fornero (la quale, al contrario, conclude per l’incompatibilità), che ha dichiarato manifestamente inammissibile, in quanto volta ad ottenere un avallo interpretativo, la questione di costituzionalità della l. 92/12, art. 1, comma 51 e dell’art. 51, 1° comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non stabiliscono che vi debba essere una necessaria alterità soggettiva tra il soggetto giudicante nella fase sommaria e quello chiamato a giudicare nella fase di opposizione del rito Fornero.

 

Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78, cit., ha dichiarato non fondate nel merito tre analoghe questioni di legittimità (una delle quali sollevata da Trib. Milano 27 gennaio 2014, Lavoro giur., 2014, 6, 577 ss., con commento di F.M. Giorgi), mentre sono attualmente pendenti presso la Consulta altre questioni simili che verosimilmente avranno la stessa sorte (v. Trib. Sondrio 23 gennaio 2015, in G.U., 1a s.s., n. 17 del 2015).

 

Nella dottrina, ex permultis, v. N. Minafra, Brevi note sull’incompatibilità tra giudice della fase sommaria e giudice dell’opposizione nel procedimento per l’impugnativa del licenziamento, in Giusto processo civ., 2014, 811 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.

Sul campo di applicazione del rito Fornero dopo il d.leg. 4 marzo 2015 n. 23 (c.d. jobs act) v. A.D. De Santis, L’“eutanasia” del rito specifico accelerato per l’impugnativa dei licenziamenti individuali.