9 Marzo 2015

Come sostenere l’illegittimità dell’anatocismo bancario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF
  L’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto la sostituzione del secondo comma dell’art. 120 t.u.b., in materia di anatocismo, disponendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
  Il novellato secondo comma dell’art. 120 t.u.b. – che come emerge dai lavori preparatori “mira ad introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento bancario, ossia impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori” – è dibattuto se sia già operativo (dall’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia dal 1° gennaio 2014) o se invece sia indispensabile attendere l’emanazione della prevista Delibera CICR.     
  A sostegno della immediata operatività della nuova normativa (App. Genova 13.3.2014) è rilevato che la stessa contiene un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessita di essere ulteriormente specificato dalla (ormai da troppo tempo) attesa delibera attuativa del CICR, la quale dovrà quindi necessariamente collocarsi all’interno degli invalicabili confini delineati dalla norma primaria, limitandosi a prevedere specifiche tecniche bancarie contabili; a favore di tale lettura si pone anche la circostanza che il comma 749 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha stabilito l’entrata in vigore di tutte le disposizioni, compresa dunque la sostituzione del secondo comma dell’art. 120 t.u.b., a far data dal 1° gennaio 2014.
  In altri termini, venuta meno la fonte primaria/norma delegante, che legittimava in via di specialità l’anatocismo bancario in deroga al generale divieto di cui all’art. 1283 c.c., riprende immediato vigore, sia pure con efficacia ex nunc riguardo ai rapporti in corso, la disciplina imperativa dettata dalla norma generale, che vieta l’anatocismo.
  Nella direzione di una immediata operatività della disposizione in esame è anche evidenziato che la nuova norma, in quanto speciale, prevale su quella generale dettata dall’art. 1283 c.c. e, in quanto imperativa, prevale – sia perché posteriore, sia perché contenuta in una fonte gerarchicamente sovraordinata – su quella attualmente dettata dalla Delibera CICR 9.2.2000, i cui artt. 1, 3 e 5 stabiliscono la possibilità (dettandone i criteri) della produzione degli interessi sugli interessi. Di conseguenza, tutte queste disposizioni devono ritenersi tacitamente abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche prima quindi che venga emanata la nuova deliberazione del CICR cui fa riferimento il novellato art. 120, comma 2, t.u.b.
  In conclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 non è dunque più possibile che gli interessi maturati producano ulteriori interessi sia per i contratti bancari (conto corrente, mutui, finanziamenti, leasing, …) in corso sia per i contratti futuri; peraltro, l’eliminazione legislativa dell’anatocismo bancario è destinata a riflettersi nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista, e non si può ritenere legittimo che una norma regolamentare possa differire l’entrata in vigore di un siffatto beneficio, a danno del correntista nel cui interesse la norma di legge è stata emanata.