I beni mobili rinvenuti in luoghi appartenenti al debitore sono sempre pignorabili dall’ufficiale giudiziario
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 10 marzo 2025, n. 6392 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo
Espropriazione mobiliare presso il debitore – Modalità di esecuzione del pignoramento – Accesso presso luoghi riferibili al debitore – Nozione – Beni rinvenuti – Presunzione di appartenenza al debitore – Sussistenza – Conseguenze
Massima: “Il pignoramento avvenuto in luogo appartenente al debitore – per tale dovendosi intendere quello rispetto al quale il debitore medesimo ha un rapporto di godimento stabile e duraturo, quand’anche non ne sia proprietario o non vanti su di esso un altro diritto reale o personale – è di per sé legittimo in relazione a tutti i beni mobili ivi reperiti dall’ufficiale giudiziario, senza che possano assumere rilievo questioni attinenti alla loro disponibilità, ferma restando la possibilità che il terzo che affermi di esserne proprietario proponga opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.”
CASO
Un creditore promuoveva l’espropriazione forzata ai danni della propria debitrice, titolare di un’impresa individuale, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore.
L’ufficiale giudiziario pignorava due automezzi, che, secondo le visure allegate al verbale, appartenevano all’esecutata.
Quest’ultima proponeva opposizione agli atti esecutivi, lamentando che il pignoramento fosse stato eseguito in un luogo non appartenente a lei (nel caso specifico, un cantiere installato lungo una strada comunale per l’esecuzione di lavori di pavimentazione) e fosse caduto su beni dei quali non aveva la diretta disponibilità.
Secondo l’opponente, poiché i beni pignorati erano in possesso di una società terza (alla quale erano stati noleggiati) e che la persona che li deteneva nel suo interesse (il marito) non aveva acconsentito alla loro esibizione all’ufficiale giudiziario, il pignoramento doveva considerarsi invalido, in conseguenza della violazione delle regole dettate per la sua esecuzione e, in particolare, dall’art. 513, commi 3 e 4, c.p.c.
Il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione, con sentenza impugnata mediante ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il pignoramento era avvenuto in un luogo – il cantiere presso cui erano in corso di svolgimento lavori affidati all’impresa individuale di cui era titolare l’esecutata – appartenente al debitore, sicché, da un lato, tutti i beni ivi rinvenuti erano da considerarsi pignorabili ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.c. e, dall’altro lato, non assumeva alcuna rilevanza la questione relativa alla disponibilità che di tali beni avesse il debitore medesimo o un terzo, che avrebbe eventualmente dovuto contestare l’illegittimità del pignoramento proponendo opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha fornito interessanti precisazioni in merito alle modalità di esecuzione del pignoramento mobiliare presso il debitore.
Tali modalità, infatti, variano, sia a seconda del luogo in cui si trovano i beni mobili, sia in base al potere di disposizione che il debitore ha in relazione a detti beni.
Infatti, ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.c., l’ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti e procedere al pignoramento di tutti i beni che si trovino in tali luoghi, senza alcuna limitazione: la legge non richiede alcun ulteriore requisito o indice di appartenenza al debitore dei beni o di diretta disponibilità degli stessi da parte sua affinché possano essere attinti dal pignoramento, fondando una presunzione di appartenenza che ne legittima l’assoggettamento a espropriazione forzata.
I terzi che, in questi casi, dovessero avere interesse a rivendicare la proprietà dei beni pignorati sono tenuti a proporre opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., tenuto conto, da un lato, del termine stringente entro cui va attivato il rimedio – prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni, posto che, in caso di opposizione tardiva, i diritti del terzo possono essere fatti valere solo sulla somma ricavata dalla liquidazione – e, dall’altro lato, dei limiti probatori fissati dall’art. 621 c.p.c., che esclude l’ammissibilità della prova testimoniale se i beni sono stati rinvenuti nella casa o nell’azienda del debitore (salvo che l’esistenza del diritto del terzo sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore).
Se, invece, i beni da pignorare non si trovano nei luoghi sopra indicati, occorre distinguere:
- se si tratta di beni dei quali il debitore può direttamente disporre, pur trovandosi in un luogo appartenente a un terzo (perché, pur avendo questi una relazione con la cosa che deriva dalla sua collocazione spaziale, la sua collaborazione non è necessaria affinché il debitore possa utilizzare il bene), il pignoramento può avvenire in forma diretta, ma l’ufficiale giudiziario dev’essere autorizzato dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 513, comma 3, c.p.c., ad accedere ai luoghi che non appartengono al debitore;
- se si tratta di beni dei quali il debitore non può direttamente disporre, perché si trovano presso un terzo che esercita su di essi un potere di fatto (possesso o detenzione qualificata), il pignoramento può essere effettuato dall’ufficiale giudiziario solo se il terzo possessore consente spontaneamente di esibirli come appartenenti al debitore (giusta quanto previsto dall’art. 513, comma 4, c.p.c.);
- se si tratta di beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, dei quali questi non può direttamente disporre e che il terzo possessore non esibisce spontaneamente, bisogna necessariamente ricorrere alle forme del pignoramento presso terzi.
L’accertamento in ordine all’appartenenza al debitore dei luoghi nei quali viene effettuato l’accesso è compiuto direttamente dall’ufficiale giudiziario, contestualmente allo svolgimento delle operazioni esecutive, sicché chi ha interesse a contestarlo deve proporre opposizione (agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel caso in cui si tratti del debitore esecutato, ovvero all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., qualora sia un terzo a promuoverla, rivendicando la proprietà dei beni pignorati).
Alla luce di tale ricostruzione, come precisato dai giudici di legittimità, il pignoramento eseguito nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti che abbia per oggetto i beni mobili ivi rinvenuti è sempre legittimo, per effetto e in conseguenza della presunzione di appartenenza degli stessi al debitore che consente all’ufficiale giudiziario di imprimere sugli stessi il vincolo espropriativo, senza necessità di compiere alcuna ulteriore verifica, anche a fronte delle eventuali contestazioni mosse da chi assuma di essere proprietario o titolare di altri diritti sui beni (contestazioni che andranno eventualmente veicolate attraverso l’opposizione ex art. 619 c.p.c.).
Di converso, le questioni relative alla diretta disponibilità dei beni da parte del debitore e all’eventuale consenso del terzo possessore a esibirli assumono rilievo (esclusivamente) quando il pignoramento avvenga in luoghi che non appartengono al debitore.
Di qui, l’importanza di stabilire quando possa dirsi che il luogo in cui sono stati rinvenuti beni pignorabili non appartiene al debitore.
A questo proposito, come osservato nell’ordinanza che si annota, è preferibile ritenere che negli altri luoghi appartenenti al debitore (che legittimano, quindi, il pignoramento diretto sempre e comunque) vadano ricompresi tutti quelli rispetto ai quali il debitore abbia un rapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dal fatto che ne sia proprietario o vanti un altro diritto reale o personale sugli stessi: così, debbono considerarsi luoghi appartenenti al debitore quello in cui egli svolge la propria professione o attività lavorativa (come l’ufficio, lo studio professionale, la sede dell’azienda, il laboratorio o lo stabilimento), così come, nel caso dell’ambulante, la via o pubblica piazza dove vende la propria merce (e, più in generale, dispone dei suoi beni).
Solo gli altri luoghi, diversi da quelli sopra indicati, debbono reputarsi – per esclusione – come non appartenenti al debitore.
Nel caso di specie, il pignoramento aveva avuto per oggetto due automezzi rinvenuti dall’ufficiale giudiziario presso un cantiere installato sulla pubblica via, ove erano impiegati per lo svolgimento dell’attività propria dell’impresa individuale di cui era titolare la debitrice esecutata, sicché, in virtù di quanto sinora osservato, rientravano tra quelli sui quali l’ufficiale giudiziario poteva compiere le proprie attività espropriative senza alcuna formalità o autorizzazione di sorta (a maggior ragione in quanto anche le visure estratte dal pubblico registro automobilistico ne attestavano la proprietà in capo all’esecutata).
In altre parole, si rientrava a pieno titolo nell’ambito di previsione dell’art. 513, comma 1, c.p.c., dal momento che la titolarità del cantiere presso cui era stato eseguito il pignoramento da parte della debitrice integrava quel rapporto di godimento stabile e duraturo presupposto dalla norma, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un’installazione di carattere temporaneo, com’è a dirsi per tutti i cantieri stradali, visto che ciò che conta è la stabilità della disponibilità che il debitore ha del luogo (che non può essere revocata in dubbio quando si tratti del titolare dell’attività esercitata in quel cantiere).
Una volta appurato che il luogo in cui era stato eseguito il pignoramento apparteneva al debitore, la questione relativa alla diretta disponibilità in capo a esso dei beni ivi rinvenuti e al mancato consenso del terzo che li deteneva a esibirli all’ufficiale giudiziario non influiva sull’opposizione svolta dall’esecutata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dal momento che, per effetto della presunzione di appartenenza alla stessa dei beni attinti dal pignoramento, non era ravvisabile alcuna illegittimità nel pignoramento eseguito.
Di conseguenza, l’opposizione era stata correttamente respinta dal Tribunale di Matera, a maggior ragione in quanto nessuna iniziativa era stata assunta ai sensi dell’art. 619 c.p.c. dal terzo che si trovava nella materiale detenzione degli automezzi pignorati allorquando l’ufficiale giudiziario aveva effettuato l’accesso presso il cantiere, nel cui ambito (solamente) si sarebbe potuto discutere della sussistenza o meno di un diritto o di una situazione giuridicamente rilevante in capo a un soggetto diverso dall’esecutato ostativa alla pignorabilità dei beni.
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