14 Febbraio 2017

Art. 445 bis c.p.c.: A.T.P. obbligatorio in materia previdenziale e principio della soccombenza

di Simone Calvigioni Scarica in PDF

Cass., ord. 28 novembre 2016, n. 24162

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Accertamento tecnico preventivo – Decreto di omologa – Spese di lite e di c.t.u. – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 91, 445 bis)

[1] Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto in materia previdenziale dall’art. 445 bis c.p.c. si applica il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché, con il decreto che chiude il procedimento ai sensi del 5° comma dell’articolo citato, la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di lite e di C.T.U., ed il relativo capo della pronuncia può essere censurato con il ricorso straordinario per cassazione.

 CASO

[1] L’I.N.P.S. impugnava con il ricorso straordinario per cassazione il decreto di omologa del giudice di prime cure nella parte in cui disponeva la sua condanna al pagamento delle spese di lite e di C.T.U. all’esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall’art. 445 bis c.p.c.

Tale particolare procedimento per A.T.P., il cui esperimento costituisce condizione di procedibilità per le domande di cui al 1° comma dell’art. 445 bis c.p.c., era stato avviato dalla parte privata affinché fossero riconosciuti sussistenti i presupposti per l’accesso all’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1, l. 11 febbraio 1980, n. 18.

La C.T.U., pur riscontrando nell’istante un’invalidità del 100%, ha negato la sussistenza degli altri presupposti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide su diritti soggettivi (patrimoniali) e presenta i caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto non è altrimenti impugnabile.

La Suprema Corte, poi, ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito in applicazione del principio di cui in massima.

QUESTIONI

[1] La giurisprudenza della Cassazione, pacificamente, ritiene ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso la statuizione sulle spese (sia legali, sia di consulenza) adottata con il decreto di omologa di cui all’art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.

In tal senso cfr., ex plurimis, Cass., ord. 5 agosto 2016, n. 16515, ; ord. 10 giugno 2016, n. 12028; 9 giugno 2015, n. 11919.

La Suprema Corte, però, esclude che sia ammissibile il ricorso straordinario volto a censurare nel merito l’esito della consulenza tecnica omologata dal decreto suddetto, in quanto simili critiche vanno fatte valere con la contestazione della C.T.U. e l’instaurazione del giudizio di merito ai sensi dei commi 4° e 6°, art. 445 bis c.p.c. (cfr. Cass. 4 maggio 2015, n. 8878, Foro it., 2015, I, 2342, con nota di S.L. Gentile). La sentenza che chiude il giudizio di merito sarà poi impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360, 1° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 15 giugno 2015, n. 12332, ibid., I, 3892).

Sulla ripartizione delle spese (legali e di consulenza) relative ai procedimenti chiusi dal decreto di cui al 5° comma dell’art. 445 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è ferma nel considerare applicabili i principî generali che regolano la materia, e quindi, in primis, l’art. 91 c.p.c. e la regola della soccombenza.

In tal senso v., ex multis, Cass., ord. 10 giugno 2016, n. 12028, cit.; 8 giugno 2015, n. 11781; ord. 2 luglio 2015, n. 13550.

Cfr., anche, Cass., ord. 5 agosto 2016, n. 16515, la quale ha cassato per violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., il decreto emesso dal giudice di prime cure nella parte in cui poneva a carico del ricorrente soccombente le spese di C.T.U.

Nel senso che il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. debba guidare il giudice nella statuizione sulle spese da rendere con il decreto di omologa di cui all’art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., si vedano, anche, le Linee guida del Tribunale di Rieti; le Linee guida del Tribunale di Bologna.

Nella dottrina, in linea con la pronuncia in epigrafe, cfr., ad es., V. Battaglia, L’accertamento tecnico preventivo nelle controversie previdenziali e assistenziali connesse allo stato di invalidità, in Riv. dir. proc., 2016, 93; P. Licci, Commentario del codice di procedura civile, diretto da L.P. Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, Milano, 2013, Tomo V, 873.

Sul procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., in generale, v., in questa Rivista, M. Adorno, L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.: un «filtro» obbligatorio nelle controversie previdenziali, in cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

Sul tema si segnalano, infine, le Linee guida del Tribunale di Roma per la redazione dei ricorsi introduttivi telematici ex art. 445 bis c.p.c. .