21 Febbraio 2017

Vittime di usura e Centrale dei rischi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (15° aggiornamento: giugno 2016), nel disciplinare il funzionamento della Centrale dei rischi prevede (Cap. II, Sez. 6, § 19.1) che nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle “vittime di usura”, ex art. 20 L. 44/99 (modificato dalla L. 3/2012), gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia del procedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà esser peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente gli intermediari devono tener conto della peculiare condizione di “vittima dell’usura’ riconosciuta; pertanto, anche se il provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione finanziaria, a far data dalla sospensione gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici debbono decorrere dalla data di adozione del provvedimento ex art. 20 L. 44/99 della Procura della Repubblica, fatta salva la possibilità di applicare i citati criteri segnaletici sospensivi a far data dall’ “evento lesivo” della “vittima di usura”, ove conosciuto. La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della “vittima di usura” – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una “valenza di portata generale” nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di segnalazione, in virtù del riconosciuto status di “vittima di usura” del cliente. In un’analoga ottica di favor per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa, includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.