25 Settembre 2018

Violazione delle norme a tutela della privacy del lavoratore e risarcimento del danno

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Prima, 04 giugno 2018, n. 14242

Dati personali – danno – conseguenze non patrimoniali – in re ipsa – danneggiante – prova dell’irrilevanza della lesione – necessità – sussiste 

MASSIMA

L’art. 15 D.lgs. 196/2003 introduce due presunzioni rispettivamente al primo e al secondo comma. Il primo prevede che nell’ipotesi in cui venga cagionato un danno per effetto del trattamento dei dati personali il danneggiante è tenuto al risarcimento dello stesso ai sensi dell’art. 2050 c.c., salvo che si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Il secondo comma prevede che il danno non patrimoniale è da considerarsi in re ipsa, a meno che il danneggiante dimostri che le conseguenze dannose non sussistano ovvero che si tratti di un danno bagatellare o irrilevante infine che il danneggiato non vi abbia tratto un vantaggio. In sintesi il risarcimento del danno dovrà essere disposto dal giudice ogni qual volta che il bene rientri nell’alveolo dei diritti inviolabili della persona, ad eccezione che venga dimostrata la prova contraria.

COMMENTO

La sentenza in commento rileva anche sul piano giuslavoristico, in quanto conferma come il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore non si sottrae all’applicazione della disciplina circa il trattamento dei dati personali del dipendente da parte della Società. Nel caso concreto oggetto di causa il lavoratore aveva presentato ricorso al Garante della Protezione dei dati personali, poiché durante un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica, era stato sottoposto a perquisizione personale, locale e domiciliare, fatto in conseguenza del quale il datore di lavoro aveva disposto il trasferimento presso un altro ufficio. Inoltre, il lavoratore lamentava che la comunicazione del provvedimento era stata effettuata utilizzando un protocollo ordinario e, quindi, di pubblico dominio. Il ricorso era stato respinto, poiché, secondo il Garante della privacy, l’utilizzo dei dati personali non era avvenuto in violazione della legge ma, al contrario, era finalizzato proprio ad una corretta esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ricorreva innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria per violazione della normativa sulla privacy, la quale condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall’attore, ritenendo illegittime le modalità con cui vennero diffusi i dati riguardanti la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il ricorrente. A conferma della sentenza impugnata e a sostegno dell’infondatezza della censura sollevata da parte ricorrente sulla mancanza del nesso di causalità, i Giudici del merito hanno sottolineato come la fattispecie delineata dall’art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 pone due presunzioni. Da una parte il danno è da addebitare a chi ha trattato i dati personali o a chi si è avvalso di un altrui trattamento, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo ai sensi dell’art. 2050 c.c.; dall’altra le conseguenze non patrimoniali di tale danno – sia quelle contrattuali che extracontrattuali – sono da considerarsi in re ipsa a meno che il danneggiante non dimostri il contrario, ovvero che si tratti di un danno irrilevante o bagatellare o che il danneggiato abbia trovato vantaggio dalla pubblicazione dei dati. La Corte sottolinea che le presunzioni operano sia nel caso in cui il danneggiante sia il titolare del trattamento che nel caso in cui egli sia un “chiunque”, poiché si tratta di diritti inviolabili del danneggiato e per tale motivo assumono un rilievo talmente evidente da comportare un’inversione dell’onere della prova. Il danno che deriva da questo trattamento illecito, quindi, è proprio quello non patrimoniale: il non aver adottato le misure idonee ad evitare il danno diviene una vera e propria violazione delle regole di correttezza e liceità. Infine la Suprema Corte sottolinea che spetta sempre al giudice valutare se il danno debba essere risarcito attraverso alcuni strumenti come le allegazioni del danneggiato, semplici presunzioni e la prova contraria del danneggiante. Proprio sulla base di ciò, la Corte ha reputato provato il danno, ritenendo che il bene violato rientrasse in quei valori fondamentali della persona.