30 Gennaio 2018

Sull’ultrattività del mandato al difensore in caso di morte della parte dopo l’emissione del decreto ingiuntivo

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20171031/snciv@s30@a2017@n25823@tO.clean.pdf

Ingiunzione (procedimento per) – Morte della parte – Omessa dichiarazione in giudizio – Notificazione del difensore – Ammissibilità – Ultrattività del mandato (c.p.c. artt. 300, 643)

[1] Nel procedimento monitorio, qualora dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice, il suo difensore, in forza dell’ultrattività del mandato, è legittimato a procedere alla notificazione del decreto e, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto, a costituirsi nel giudizio di opposizione e se, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il processo di opposizione resta indifferente all’evento del decesso.

CASO

[1] A seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo, la creditrice è deceduta. Proposta l’opposizione, il difensore dell’opposta si è costituito in giudizio senza dichiarare l’avvenuto decesso della sua assistita, né ad esso hanno fatto riferimento le altre parti. Il Tribunale di primo grado ha definito il giudizio rigettando l’opposizione e confermando il decreto.

La sentenza è stata quindi appellata dall’opponente, il quale, previo rilievo dell’intervenuto decesso della creditrice, ha convenuto i suoi eredi e chiesto dichiararsi l’inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stata effettuata la notificazione dopo il decesso della creditrice.

La Corte d’appello ha disatteso l’appello del debitore, ritenendo che il difensore della creditrice, nonostante il suo decesso, fosse legittimato a notificare il decreto ingiuntivo, non avendo dichiarato, all’atto della notificazione, l’avvenuto decesso. Di conseguenza, l’atto di opposizione era stato correttamente notificato alla creditrice, ancorché deceduta, nel domicilio eletto presso il suo difensore, non avendo l’ingiunto avuto notizia dell’evento. Nel merito, la Corte territoriale ha poi disatteso le ragioni della pretesa infondatezza del credito di cui al decreto ingiuntivo.

Avverso tale decisione, l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte rigetta il ricorso, applicando il principio dell’ultrattività del mandato espresso dell’art. 300 c.p.c. al procedimento monitorio.

Premesso che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ha valore di costituzione nel procedimento monitorio, ritiene applicabile la regola espressa dell’art. 300 c.p.c. secondo cui il mandato del difensore può continuare ad esercitarsi se egli non dichiari l’evento interruttivo o non lo notifichi alle altre parti. La pronuncia ritiene tale soluzione «costituzionalmente necessitata», in quanto supporre che il ministero del difensore cessi ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.p.c. sarebbe una soluzione confliggente con la tutela del diritto di azione in giudizio, dal momento che la parte ricorrente, le cui situazioni giuridiche non sono estinte, ma si trasmettono agli eredi, rimarrebbe priva di tutela.

Afferma, pertanto, il seguente principio di diritto: «nel procedimento per decreto ingiuntivo, poiché la costituzione nella fase monitoria dispiega i suoi effetti anche ai fini della fase eventuale a cognizione piena conseguente all’opposizione, sebbene sia necessario integrarla con la costituzione in essa se l’opposizione risulti proposta, si deve ritenere che, qualora, dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice, il suo difensore, in forza dell’ultrattività del mandato conferitogli con il ricorso monitorio, è non solo legittimato a procedere alla notificazione del decreto ma anche, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto (che legittimamente si notifica alla parte ingiungente al domicilio eletto presso il detto difensore nella situazione di ignoranza del suo decesso), a costituirsi nel giudizio di opposizione. Se egli, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il processo di opposizione resta indifferente all’evento del decesso, in non diversa guisa di quel che accade quando il decesso della parte costituita non è dichiarato dal suo difensore. Se egli si costituisca e dichiari l’evento, si verifica una fattispecie interruttiva. Resta fermo che il medesimo difensore si può anche costituire per gli eredi in prosecuzione, munito di mandato». Per completezza la Corte rileva inoltre che «il medesimo difensore, una volta deceduta la parte dopo l’emissione del decreto, previo rilascio di procura degli eredi, possa procedere anche alla sua notificazione del decreto rappresentando la vicenda successoria (il che equivale a notifica della stessa), nel qual caso l’opposizione andrà proposta contro gli eredi, equivalendo quella notificazione a volontaria prosecuzione del giudizio».

QUESTIONI

[1] Nell’applicare il principio dell’ultrattività del mandato al procedimento monitorio, la Corte disattende espressamente il principio di diritto espresso dalla remota pronuncia Cass. n. 921 del 1962, citata in motivazione, secondo cui «la morte del creditore istante dopo l’emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione al debitore ingiunto, fa venir meno l’efficacia giuridica dell’ingiunzione», per aderire all’opposta statuizione espressa da Cass. 12 giugno 2008, n. 15785, in Foro it., Rep. 2008, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 27, secondo cui la morte del ricorrente sopravvenuta tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell’emissione del decreto ingiuntivo non ne determina l’invalidità, trovando applicazione il principio dell’ultrattività del mandato ex art. 300 c.p.c.

Il caso di specie si discosta parzialmente da quello posto all’attenzione della pronuncia del 2008, in quanto in quel caso era stato solo proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre nella fattispecie ora decisa dalla Corte il decreto è stato emesso, ma notificato solo dopo il decesso.

La Corte ritiene che la soluzione accolta da quella pronuncia sia valida anche nel caso attuale. In senso contrario si potrebbe argomentare solo ove si ritenesse di aderire alla tesi che equiparando il decreto a una sentenza, legittima alla notificazione della stessa, e quindi del decreto, solo gli eredi (in tal senso, cfr., Cass. 30 aprile 2014, n. 9480, id., Rep. 2014, voce Procedimento civile, n. 264; Cass. 4 aprile 2013, n. 8194, id., Rep. 2013, voce Impugnazioni civili, n. 33; Cass. 3 agosto 2012, n. 14106, id., 2013, I, 1644; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760, id., 2012, I, 2108, con nota di F.S. Damiani; Cass. 16 dicembre 2009, n. 26279, id., 2010, I, 56, con nota di R. Caponi e Giur. it., 2010, 1652, con nota di M. Maragon, Cass. 19 dicembre 1996, n. 11394, Foro it., 1997, I, 2544, con nota di R. Caponi; in dottrina C. Spaccapelo, I limiti cronologici della sopravvenienza del mandato al difensore in caso di morte della parte rappresentata, in Giur. it., 2010, 157 ss.; A. Montanari, Rilievi critici intorno ad uno schema di sistemazione globale dell’incidenza degli eventi ex art. 299 c.p.c., cit., 41 ss.; C. Punzi, L’interruzione del processo, Milano, 1963, 164 ss.; A. Saletti, Interruzione del processo, voce dell’Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, XVII, 7; G. Laserra, La notificazione della sentenza dopo fatti interruttivi non seguìti da mutamento delle persone nel processo, in Foro it., 1962, I, 655; la tesi secondo cui il rapporto processuale sussiste solo nel grado e si estingue con la definizione di esso risale a G. Chiovenda, Rapporto processuale e litispendenza, in Riv. dir. proc., 1931, 16 s.).

Tale soluzione è stata, tuttavia, superata dall’accoglimento in giurisprudenza del principio secondo cui legittimato alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve è anche il difensore della parte vittoriosa deceduta: cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 20 ottobre 2015, n. 21287, Foro it., Rep. 2015, voce Procedimento civile, n. 177; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1785, ibid., voce Impugnazioni civili, n. 80; Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, id., 2015, I, 636, con nota di richiami di O. Desiato e postilla di A. Proto Pisani, con osservazioni di R. Danovi, Note deontologiche sui poteri del difensore, sull’ultrattività del mandato e sull’interruzione del processo, Giur. it., 2015, 346, con nota di M. Dominici, Ultrattività del mandato difensivo, codice deontologico e semplificazione tributaria, Corr. giur., 2015, 1305, con nota di C. Glendi, Ultrattività del mandato e venir meno della parte nel processo (la decisione era stata preceduta, il 26 febbraio 2014, da un seminario, «Dialogos», organizzato dalle cattedre di diritto processuale civile dell’università Roma Tre e dalla Formazione decentrata della Corte di cassazione: Gli effetti sul processo del venir meno della parte. Una storia infinita; le relazioni, i documenti ed il report dell’incontro possono essere reperite al seguente link <http://bit.ly/1uz5j89>). Un’eccezione opera con riferimento al ricorso in cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 23 febbraio 2017, n. 4677, id., Rep. 2017, voce Cassazione civile, n. 69).

In dottrina, aderiscono alla tesi per cui la morte della parte, come l’estinzione della società, costituita tramite difensore possa produrre effetti sul processo, anche di impugnazione, solo dopo la dichiarazione del difensore C. Glendi, Ultrattività del mandato e venir meno della parte nel processo, cit.; M.F. Ghirga, L’ultrattività del mandato nel caso di evento interruttivo verificatosi tra un grado e l’altro del giudizio: ‘una storia infinita’, in Riv. dir. proc., 2014, 1520 ss.; Id., Nuovo intervento delle sezioni unite sulle lacunose norme che regolano il processo in caso di morte di una delle parti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 154 ss.; A. Proto Pisani, Note sulla estinzione delle società per azioni, processi pendenti (e impugnazione della sentenza nei confronti della società estinta), in Foro it., 2014, I, 229 ss.; G. Travaglino, Osservatorio – Cassazione – Contrasti giurisprudenziali – Ultrattività del mandato ad litem, in Corr. giur., 2014, 1309 s.; G.P. Califano, L’interruzione del processo, Napoli, 2004, 196 ss.; R. Caponi, La rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, 529 ss.; Id., La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del processo civile, in Foro it., 1999, I, 583 ss.; A. Cavalaglio, Interruzione del processo di cognizione nel diritto processuale civile, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 90; V. Andrioli, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di interruzione del processo, in Foro it., 1972, I, 965.

Infine, sulle conseguenze deontologiche derivanti, per il difensore, dalla scelta di non dichiarare l’evento interruttivo, cfr. R. Danovi, Note deontologiche sui poteri del difensore, sull’ultrattività del mandato e sull’interruzione del processo, cit.