26 Aprile 2017

Sull’inefficacia del pignoramento immobiliare per inosservanza delle modalità di iscrizione a ruolo

di Giulia Ricci Scarica in PDF

Corte App. Milano, 13 gennaio 2017 – Pres. Piombo, Rel. Dehò

Espropriazione immobiliare – Iscrizione a ruolo – Attestazione di conformità – Deposito – Termine perentorio – Inosservanza – Inefficacia del pignoramento. (C.p.c., artt. 557, 630; Disp. att. c.p.c., art. 164 ter)

[1] Il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro il termine previsto per l’iscrizione a ruolo determina l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma c.p.c. Tale inefficacia è insanabile ed integra un fatto estintivo del processo esecutivo, rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

IL CASO

[1] Dopo la notificazione del pignoramento, il creditore iscriveva a ruolo la procedura mediante deposito per immagini del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento sottoscritti digitalmente, ma privi di attestazione di conformità.

A distanza di quattro mesi, il creditore depositava nuovamente le copie munite di attestazione di conformità. Rilevata d’ufficio la tardività del deposito, il giudice dell’esecuzione dichiarava l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura; il creditore procedente proponeva reclamo, che veniva rigettato con sentenza dal Tribunale in composizione collegiale. Avverso tale sentenza il creditore ha proposto ricorso ex artt. 308 e 630 c.p.c., sostenendo che l’omessa o incompleta dichiarazione di conformità delle copie depositate ex art. 557 c.p.c. determina la mera irregolarità dell’iscrizione a ruolo.

LA SOLUZIONE

[1] La Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata, affermando che l’art. 557 c.p.c. sanziona con l’inefficacia del pignoramento il mancato rispetto del termine di quindici giorni per effettuare l’iscrizione a ruolo, che deve avvenire tramite il deposito di copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Tale ipotesi di inefficacia, dovuta alla decadenza da un termine perentorio, non è sanabile con il deposito tardivo delle attestazioni di conformità ed è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

LE QUESTIONI

Al fine di alleggerire il carico di lavoro della cancelleria, la riforma del 2014 ha introdotto, nell’art. 557 c.p.c., l’onere dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo mediante presentazione della nota di iscrizione in via telematica (v. la Relazione illustrativa alla l. 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132).

Per redigere la nota, il creditore deve disporre dell’originale dell’atto di pignoramento: pertanto l’ufficiale giudiziario deve consegnare l’originale dell’atto di pignoramento al creditore, che, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, dovrà depositare in via telematica copia conforme del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto; la conformità può essere attestata dal difensore del creditore procedente; il termine per l’iscrizione a ruolo è di quindici giorni dalla data in cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato al creditore l’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

Confermando l’interpretazione del Tribunale nella sentenza impugnata (Trib. Milano, 29 giugno 2016, in Ilprocessocivile.it, con nota di Farina), la Corte d’appello ha affermato che l’art. 557 c.p.c. disciplina l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione immobiliare sia nei termini e nelle modalità (comma 2), sia nelle conseguenze processuali della loro inosservanza (comma 3). Ha pure statuito che il deposito di copie semplici, cui non faccia seguito il deposito dell’attestazione di conformità entro il termine stabilito, equivale in toto al mancato deposito delle copie conformi e determina l’inefficacia del pignoramento.

In tal modo il difetto di coordinamento con l’art. 164 ter disp. att. c.p.c., che dispone l’inefficacia del pignoramento soltanto in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, viene risolto assegnando prevalenza al dato testuale dell’art. 557, comma 3 c.p.c. (Farina, Il mancato o tardivo deposito di attestazione di conformità: una nuova fattispecie di inefficacia del pignoramento immobiliare, cit.; Bongiorno, L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, in Il processo civile. Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino 2015, 529).

Secondo un diverso orientamento, l’iscrizione a ruolo mediante deposito di titolo esecutivo, precetto e pignoramento privi dell’attestazione di conformità integra invece un’ipotesi di mera irregolarità (Trib. Bologna, 22 ottobre 2015; Trib. Bari, 4 maggio 2016; Trib. Caltanissetta, 1° giugno 2016, in ECLegal 2 novembre 2016, con nota di Bertolino, L’omessa attestazione di conformità degli atti, al momento di iscrizione a ruolo del pignoramento, è una mera irregolarità).

La Corte di appello ha inoltre chiarito che l’invalidità processuale derivante dall’inosservanza del termine perentorio dell’iscrizione a ruolo non appartiene al genus della nullità, sanabile mediante raggiungimento dello scopo, bensì dell’inefficacia insanabile. Per tale motivo l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3 c.p.c. costituisce causa di estinzione del processo esecutivo e, come tale, è rilevabile d’ufficio ex art. 630, comma 2 c.p.c. (almeno fino all’udienza ex art. 569 c.p.c.; Cass., Sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).

Viene così confermato che il mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3 c.p.c. è il reclamo al collegio di cui all’art. 630, comma 3 c.p.c. (Trib. Milano, 29 giugno 2016, cit.; Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in Giustiziacivile.com, 2015, par. 4; contra nel senso che il provvedimento di estinzione del processo esecutivo per ipotesi atipiche non sia reclamabile ex art. 630 c.p.c., v. Cass. 12 novembre 2013, n. 25421; v. anche Castoro P. – Castoro N., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2015, 687, secondo cui il provvedimento ex art. 557, comma 3 c.p.c. sancisce l’improseguibilità dell’azione esecutiva e va impugnato con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.).