12 Marzo 2019

Sulla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia antiusura

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

I comunicati stampa della Banca d’Italia sono equipollenti ai decreti ministeriali, ai fini della prova del tasso di usura? I suddetti decreti, in quanto richiamati dalla L. n. 108/1996, sono atti integrativi della legge che il giudice è tenuto a conoscere? Ed ancora, è proficuamente invocabile il fatto notorio, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che i tassi di interesse bancario in un dato periodo costituiscono un fatto notorio cui il giudice può fare legittimo ricorso ex art. 115 c.p.c.?

A tali quesiti, di evidente impatto operativo, ha risposto la recente Cass. n. 2543/2019. I giudici hanno in primo luogo richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 29/04/2009, n. 9441), e più volte ribadito, secondo cui «la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)». Tale principio di carattere generale è stato concretamente applicato ai decreti ministeriali di cui alla L. 108/1996 da Cass. 26/06/2001, n. 8742 e Cass. 31/01/2002, n. 11706.

In sostanza, per giurisprudenza costante, il principio iura novit curia va coordinato con l’art. 1 preleggi il quale indica le fonti del diritto: laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del “diritto”, non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, ossia ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall’ambito d’operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.

La mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabiliscono la soglia antiusura non può essere superata con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d’Italia non può ritenersi soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.

Riguardo, infine, alla possibilità di considerare il tasso degli interessi bancari applicato in un certo momento storico un fatto notorio facente parte del patrimonio di comune esperienza, i giudici osservano che, in effetti, in talune occasioni la Cassazione ha ritenuto, sia per la natura del dato sia per la sua facile accessibilità, il tasso di interesse applicato come fatto notorio e, dunque non necessariamente da provarsi da parte dell’onerato (così Cass. 18/03/2018, n. 6684). Sul punto, però, in assenza di una espressa censura della motivazione della sentenza impugnata su questo aspetto, i giudici non si sono pronunciati.