21 Marzo 2016

Sulla nullità della notificazione ex  art. 15 della legge fallimentare

di Elisabetta Pofi Scarica in PDF

Cass., Sez. I, 2/11/2015 n. 22352

Pres. Forte – Est. Ferro 

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Fallimento – procedimento per la dichiarazione di fallimento – notificazione di ricorso e decreto di fissazione udienza a mezzo PEC – erronea attestazione del cancelliere di non certezza della notifica – necessità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario – esclusione (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 15; d.p.r. 11 febbraio 2015, n. 68, art. 6; d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 45; d.p.c.m. 2 novembre 2005, art. 6) 

[1] In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l. fall. – nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 – occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15. 

CASO
[1] In una procedimento prefallimentare il cancelliere invia al debitore la PEC di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Dopo pochi minuti, prima di ricevere l’email di avvenuta consegna, il cancelliere, sua sponte, invita il creditore ad attivare il procedimento notificatorio sostitutivo tramite ufficiale giudiziario previsto dal co. 3 dell’art. 15 l.f., che prevede la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e necessariamente a mani, senza la possibilità di avvalersi del servizio postale.

Questa notifica però era nulla perché eseguita a mezzo del servizio postale e in una vecchia sede della società.

Il Tribunale di Napoli dichiara il fallimento del debitore e la Corte d’Appello di Napoli riforma la sentenza e revoca il fallimento, motivando che non vi era prova della avvenuta notifica.

Il curatore propone ricorso per Cassazione. 

SOLUZIONE
[1] La Corte cassa la sentenza, ritenendo erronea l’attribuzione di una qualsivoglia valenza all’attestazione del cancelliere che sollecitava la notificazione personale. Nel caso di specie, la ricevuta di consegna è regolarmente pervenuta e, ad un tempo, la notificazione personale non è andata a buon fine.

La Corte afferma che non può essere revocato il fallimento per violazione dell’art. 15 l.f., per vizi della seconda notifica, poiché il procedimento di notificazione telematica è tipizzato e, pertanto, il cancelliere avrebbe dovuto attendere uno dei messaggi generati dal sistema SIECIC, prima di invitare il creditore alla notifica personale.

Sebbene la ricevuta di consegna sia pervenuta positiva solo dopo che il cancelliere aveva invitato le parti a procedere alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, non può considerarsi dirimente l’esito di tale ultima notificazione, dal momento che la configurazione dei messaggi PEC e la realizzazione degli eventi informatici è fissata dalla legge. 

QUESTIONI
[1] La Cassazione affronta la questione relativa alle notificazioni telematiche nel rito prefallimentare.

L’art. 15 della l.f. avuto riguardo al ricorso ed al decreto di convocazione dispone che «devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’ articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso».

La S.C. precisa che i messaggi gestiti dai sistemi di PEC hanno caratteristiche tipiche, improntate ad una logica di certezza e fidefacienza, che non possono subire alcuna degradazione di efficacia da elementi valutativi o soggettivi, come nel caso di specie dell’assunto del cancelliere di esito negativo. Pertanto, da un lato, non ha nessuna valenza l’attestazione del cancelliere che sollecita il creditore alla notificazione a mani e, dall’altro, laddove nelle more la notificazione a mezzo PEC sia andata a buon fine, la circostanza che sia stata eseguita la notifica con le forme alternative di cui all’art. 15 l.f. rimane assolutamente irrilevante, indipendentemente dall’esito.

La soluzione è condivisibile ed anzi offre lo spunto per segnalare la particolarità introdotta dalla l.f. in tema di notificazione.

Per vero, l’art. 15 l.f. impone al creditore, laddove la PEC non abbia buon esito, di notificare a mani presso la sede e, in difetto, mediante deposito dell’atto nella casa comunale, così disciplinando una forma di notificazione ‘eccezionale’, sconosciuta al codice di rito: una sorta di 143 c.p.c. per le società alle quali deve essere notificato ricorso e decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare che, peraltro, considera l’atto notificato al momento stesso del deposito.