4 Aprile 2018

Sulla clausola di determinazione degli interessi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

In tema di contratti di mutuo e di conto corrente bancario, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° co., c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. 22179/2015; Cass. 2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003; v. anche Trib. Udine 21.4.2017).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha altresì chiarito che, riguardo alla clausola di determinazione degli interessi, non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione, così argomentando: “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria). Pertanto, non prospettata in concreto – e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto – alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del consenso, nè un materiale assoluto impedimento all’esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l’accettazione degli uni e degli altri – sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l’uomo comune – deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva. Ed integra una chiara valutazione di merito quella sulla comune reperibilità dei tassi di riferimento ed al carattere materiale dell’operazione di calcolo – benchè non appartenente alla cultura dell’uomo comune, ma l’assunzione di rilevanza di tali dato e carattere specialistici dovendo ricondursi alla libera determinazione del paciscente – da eseguirsi” (Cass. 19.2.2014, n. 3968; conf. Cass. 25205/2014; Trib. Salerno 21.5.2017; Trib. Modena 29.9.2017).