26 Marzo 2019

Sul diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Cassazione di recente (Cass. n. 3875/2019) è tornata ad occuparsi di una tematica essenziale nell’ambito delle controversie bancarie, ovverosia i modi e i tempi dell’esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria.

Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 13277/2018; Cass. n. 21472/2017; Cass. n. 11004/2006), la decisione sopra citata ricostruisce lo “stato dell’arte” nei seguenti termini:

– il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, di carattere non strumentale;

– non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza relativamente all’ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può dunque negarsi il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata;

– l’art. 119, comma 4, TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D’altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato;

– l’art. 119 TUB viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari;

– appare così chiaro come non possa risultare corretta una soluzione che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente – quale quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere;

– neppure è da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto;

– infine, in ragione dei contenuti propri della norma dell’art. 119, comma 4, TUB, il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.