22 Febbraio 2016

Sui rapporti tra trascrizione di domanda giudiziale, opposizione di terzo all’esecuzione e sospensione dell’esecuzione

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 21 gennaio 2015

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Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Terzo richiedente l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare la compravendita immobiliare – Opposizione – Di terzo – Ammissibilità
(Cod. civ. art. 2932; Cod. proc. civ. art. 619)

Esecuzione forzata – Trascrizione di domanda giudiziale ex artt. 2652 n. 4 e 2932 c.c. – Opposizione – Di terzo – Rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi – Ammissibilità
(Cod. civ. artt. 2652, n. 4, 2932; Cod. proc. civ. artt. 295, 619)

Esecuzione forzata – Trascrizione di domanda giudiziale ex artt. 2652 n. 4 e 2932 c.c. – Opposizione – Di terzo – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti – Valutazione della fondatezza della azione proposta dal terzo in ambito cognitivo – Ammissibilità – Esclusione
(Cod. civ. artt. 2652, n. 4, 2932; Cod. proc. civ. artt. 619, 624)

[1] Il terzo deve senz’altro ritenersi legittimato a proporre opposizione ex art. 619 anche laddove non si sia affermato titolare di un diritto reale sul bene, ma solo di un diritto prevalente scaturente dalla proposizione del giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

[2] Tra il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione e il giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare intercorre un rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c.

[3] Il g.e. chiamato a delibare i presupposti della sospensione del processo esecutivo non può sostituirsi al giudice del procedimento ex art. 2932 c.c. nella valutazione della fondatezza della azione esperita, ma deve solo valutare se la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica sia stata trascritta in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento, nonché se non vi siano elementi che inducano a configurare già prima facie la palese infondatezza dell’azione giudiziaria esperita.

CASO
[1-3] Promossa espropriazione sulla nuda proprietà di un bene immobile, un terzo propone azione in opposizione ex art. 619 c.p.c. deducendo di aver iniziato anteriormente al pignoramento un giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente ad oggetto il cespite staggito; contestualmente chiede la sospensione dell’esecuzione iniziata. 

SOLUZIONE
[1-3] Il g.e. accoglie la domanda di sospensione.
A tal fine, osserva che il terzo è legittimato a proporre opposizione di terzo all’esecuzione sebbene non si sia affermato titolare di un diritto reale sul bene, ma solo di un diritto prevalente scaturente dalla proposizione del giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; ai fini della pronuncia del provvedimento di sospensione, poiché la situazione sostanziale dedotta è ancora sub judice, nel senso cioè che l’accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. consegue unicamente all’esito positivo del giudizio di cui all’art. 2932 c.c., deve senz’altro escludersi che il g.e. chiamato a delibare l’istanza di sospensione possa sostituirsi al giudice del giudizio “pregiudicante” nella valutazione della fondatezza dell’azione esperita, non rientrando tale accertamento nell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. Al contrario, il g.e. dovrà limitarsi a considerare se la situazione sostanziale dedotta dal terzo nel giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sia potenzialmente opponibile alla procedura espropriativa – e cioè se la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. stata trascritta in data antecedente alla trascrizione del pignoramento -, nonché se vi non siano elementi tali da suggerire di dar luogo ugualmente alla prosecuzione dell’esecuzione (i.e. che vi siano elementi che inducano a configurare – già prima facie – la palese infondatezza dell’azione giudiziaria esperita).

Per la decisione in commento, soprattutto, la sospensione dell’esecuzione non appare particolarmente penalizzante, poiché se è vero che l’eventuale giudizio di merito sull’opposizione di terzo è inevitabilmente destinato ad essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. a causa del rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al giudizio ex art. 2932 c.c., può applicarsi la regola ormai di diritto vivente secondo cui la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera unicamente sino alla pronuncia nel processo “pregiudicante” di una sentenza di primo grado anche non passata in giudicato.

QUESTIONI
[1] Il punto è pressoché pacifico: si v. in giurisprudenza, tra le altre, Cass. 27 giugno 2014, n. 14639; Cass. 9 agosto 1997, n. 7413 e in dottrina, Miccolis, L’opposizione di terzo all’esecuzione, in  Riv. es. forz., 2000, 198; si vis, Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 155 ss.

[2] Non pare constano precedenti in termini. Per alcune decisioni conformi su casi simili, si v. Trib. Padova, 30 settembre 2000, in Riv. es. forz., 2002, 282, con nota di Tota, che richiama espressamente la sospensione necessaria di cui all’art. 295, nonché Cass. 3 febbraio 1995, n. 1324, in Giust. civ., 1995, I, 1841 ss.

[3] Sui presupposti per la concessione del provvedimento di sospensione nell’ambito di una opposizione di terzo all’esecuzione dipendente da un giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., oltre a Tr.ib. Padova, 30 settembre 2000, cit., si v. Trib. Vicenza 23 marzo 2010, in www.ilcaso.it, che tuttavia, a differenza della decisione in epigrafe, individua il fumus della sospensione nella elevata probabilità dell’accoglimento della domanda proposta in sede cognitiva.