20 Marzo 2018

Sinistro con veicolo straniero: le azioni e le relative notifiche

di Curzio Fossati Scarica in PDF

Tribunale di Como, sent., 23 ottobre 2017 – Giudice Petronzi

Domanda giudiziale – Cumulo soggettivo – Assicurazione per la responsabilità civile – Veicoli a motore – Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile – Litisconsorzio necessario –  Solidarietà atipica – Azione aquiliana contro i danneggianti – Cumulo tra azione diretta e azione aquiliana – Litisconsorzio facoltativo (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 art. 144; C.c. art. 2054; C.p.c. 102, 103)

 Domanda giudiziale – Cumulo soggettivo –  Assicurazione per la responsabilità civile – Veicoli a motore – Veicolo straniero – Cumulo tra azione diretta contro UCI ed aquiliana contro  straniero – Notifica inesistente atto di citazione nei confronti del danneggiante –  Conseguenze (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 artt. 126, 144; C.c. art. 2054; C.p.c. art. 142)

[1] Il soggetto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti, può agire, in alternativa: contro i danneggianti, ex art. 2054 c.c.; contro l’assicuratore del veicolo, ex art. 144 D.lgs 209/2005, citando in giudizio anche il proprietario dello stesso, litisconsorte necessario; cumulativamente contro i danneggianti (ex art. 2054 c.c.) e contro l’assicuratore del veicolo (ex art. 144 D.lgs 209/2005), i quali possono essere convenuti nello stesso giudizio, ex art. 103 c.p.c., poiché tenuti in solido al risarcimento del danno, stante la “eadem causa obligandi” a fondamento dei diversi titoli di responsabilità (aquiliana per i danneggianti ed indennitaria ex lege per l’assicuratore).

[2] In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, se il danneggiato esperisce cumulativamente l’azione diretta contro l’Ufficio Centrale Italiano e l’azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero, la notifica della citazione nei confronti di quest’ultimo va fatta sia presso l’U.C.I. che nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c. Ne consegue che, ove non sia eseguita la notifica dell’atto introduttivo nel rispetto dell’art. 142 c.p.c., il giudice può decidere solo la causa promossa contro l’U.C.I. ma non quella promossa contro lo straniero.

IL CASO

[1-2] Il conducente di un motoveicolo, in seguito ad uno scontro frontale con un’auto di proprietà di una società straniera, agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace chiedendo la condanna dell’Ufficio Centrale Italiano e del proprietario del veicolo, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.

L’attore provvedeva ad effettuare due notifiche dell’atto di citazione presso l’U.C.I., una indirizzata all’Ufficio stesso e una indirizzata al proprietario del veicolo.

Il Giudice adito, qualificata l’iniziativa attorea quale cumulo tra un’azione diretta contro l’U.C.I., ex artt. 126 e 144 cod. ass., e un’azione di risarcimento danni ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero, rilevava l’omissione della notifica dell’atto di citazione nei confronti del responsabile civile nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c., necessaria ai fini della instaurazione dell’azione aquiliana contro di esso, e, per l’effetto, ne dichiarava l’inesistenza; conseguentemente decideva solo la causa avente ad oggetto l’azione diretta.

L’attore proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace deducendo fra i motivi di gravame l’erroneità della declaratoria di inesistenza della notifica della citazione al responsabile del sinistro.

LA SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice di secondo grado, pur riformando la sentenza  nel merito, respinge il motivo d’appello relativo all’inesistenza della notifica nei confronti del proprietario del veicolo, richiamando il principio sancito dalla Cassazione secondo cui, in caso di cumulo tra azione diretta contro l’U.C.I. e azione di responsabilità aquiliana contro il responsabile civile straniero, la notifica della citazione nei confronti di questo va fatta sia presso l’U.C.I. che nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di omissione della notifica ex art. 142 c.p.c., il giudice può decidere solo la causa promossa contro l’U.C.I. ma non quella promossa contro il proprietario straniero.

LE QUESTIONI

[1] La prima questione che il presente caso pone in rilievo è quella relativa alla possibilità, da parte del danneggiato a seguito di un sinistro stradale, di cumulare in un unico giudizio l’azione diretta di cui all’art. 144 cod. ass. contro l’assicuratore del responsabile civile e l’azione di risarcimento danni da responsabilità da circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.) contro i danneggianti (o il danneggiante, se conducente e proprietario coincidono).

Il tema è stato affrontato in varie pronunce della Suprema Corte di Cassazione (citate nel provvedimento in commento), nelle quali i giudici di legittimità, partendo dalla premessa secondo cui l’introduzione, ad opera della L. 990 del 1969 (art. 18), dello strumento processuale dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del danno non ha escluso l’esperibilità dell’azione per responsabilità ex art. 2054 c.c. contro i danneggianti, hanno precisato che il danneggiato ha anche la possibilità di agire cumulativamente, in un unico giudizio, contro i danneggianti (ex art. 2054 c.c.) e contro l’assicuratore del veicolo (ex art. 18 L. n. 990/1969, oggi art. 144 D.lgs. 209/2005), i quali sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante la “eadem causa obligandi” a fondamento dei diversi titoli di responsabilità (nel caso, rispettivamente, responsabilità da illecito conseguente a circolazione stradale e obbligazione indennitaria ex lege gravante sull’assicuratore) (cfr. Cass., 11 giugno 2008 n. 15462; in senso conforme: Cass., 12 febbraio 1998, n. 1471; Cass., 9 aprile 2001 n. 5262).

La Cassazione ha spiegato, infatti, che l’esperibilità congiunta delle due azioni è resa possibile dal vincolo di solidarietà che lega, in caso di sinistro stradale, i danneggianti alla compagnia assicurativa del veicolo. Si tratta di una solidarietà “atipica” poiché in capo a tali soggetti sorgono  obbligazioni distinte, pur nascenti dal medesimo fatto dannoso: in capo ai danneggianti sorge una responsabilità da illecito ex art. 2054 c.c., avente carattere illimitato; in capo all’assicuratore sorge una responsabilità indennitaria ex lege (basata sull’art. 144 cod. ass.) che incontra il limite del massimale di polizza.

La Corte regolatrice, nelle summenzionate pronunce, ha dunque chiarito che il danneggiato a seguito di un sinistro stradale, al fine di ottenere ristoro dei danni patiti, ha vari strumenti processuali tra cui scegliere.

In primo luogo, può agire nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, esperendo l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass. In tal caso, come noto, il danneggiato deve citare in giudizio anche il responsabile del danno (più precisamente, il proprietario del veicolo – cfr. Cass. Sez. un., 11 luglio 1984 n. 4055; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665; Cass., 9 marzo 2011, n. 5538), litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144, comma 3 cod. ass., norma finalizzata a rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo,  in particolare, ai fini dall’azione di rivalsa.

In alternativa, il danneggiato può agire esclusivamente nei confronti dei danneggianti (proprietario e conducente), chiedendo l’accertamento della loro responsabilità ex art. 2054 c.c. (e conseguente una condanna in solido degli stessi). In questo caso, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’assicuratore del responsabile civile non è litisconsorte necessario e, pertanto, non deve essere necessariamente evocato in giudizio: la sua partecipazione al processo può avvenire ad iniziativa dell’assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia (ex art. 106 c.p.c.), ma, in assenza di tale iniziativa, non sussiste l’obbligo del giudice di integrare il contraddittorio nei suoi confronti ex art. 102 c.p.c. (cfr. Cass., 3 novembre 2008, n. 26421; Cass., 30 maggio 1995, n. 6074).

Infine, il danneggiato può esperire cumulativamente nello stesso processo entrambe le azioni, diretta contro l’assicuratore ed aquiliana contro i danneggianti. Tale ipotesi integra una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, realizzabile, come visto, in forza della connessione sussistente tra le due domande risarcitorie (entrambe volte ad ottenere il risarcimento dei danni, derivanti dallo stesso illecito, nei confronti di soggetti solidalmente obbligati). Più precisamente, nel giudizio cumulativo, l’assicuratore assume la veste di litisconsorte facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 2054 c.c. contro i danneggianti; parimenti, il conducente del veicolo (salvo che sia anche proprietario) è litisconsorte facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 144 cod. ass. contro l’assicuratore; il proprietario del veicolo, invece, rimane comunque litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta contro l’assicuratore ai sensi dell’art. 144 cod. ass.

L’utilità di tale cumulo di azioni si coglie nel caso in cui l’ammontare dei danni patiti superi la somma massima per cui il proprietario del veicolo si è assicurato. In tal caso, infatti, il danneggiato può ottenere l’eccedenza soltanto dai danneggianti e non dalla compagnia assicurativa del veicolo, la quale risponde solo nei limiti del massimale di polizza.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che il danneggiato, qualora agisca esclusivamente nei confronti dell’assicuratore e i danni vengano quantificati in misura eccedente al massimale di polizza, non può agire in executivis per l’intero nei confronti della compagnia assicurativa, in ragione del fatto che il diverso titolo (rispetto a quello da cui discende l’obbligo dei danneggianti) in forza del quale l’assicuratore è obbligato ad indennizzare il danneggiato, ossia la disposizione normativa di cui all’art. 144 cod. ass., contiene tale obbligo nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione (cfr. Cass., 7 ottobre 2008, n. 24752).

Pertanto, tramite l’esperimento cumulativo delle due azioni, diretta ed aquiliana, il danneggiato ha la possibilità di ottenere, con un unico giudizio, una condanna solidale di tutti i convenuti per le somme liquidate entro i limiti del massimale e un capo di condanna dei soli danneggianti al pagamento della differenza tra il massimale e la maggior somma liquidata.

Ciò non significa che la scelta da parte del danneggiato di agire soltanto nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, tramite l’azione diretta ex art. 144 cod. ass.,  gli precluda del tutto la possibilità, in caso di liquidazione del danno in misura eccedente il massimale di polizza, di ottenere l’eccedenza. Come precisato in una ormai risalente pronuncia dalla Suprema Corte, infatti, l’azione esperita nei confronti dell’assicuratore contiene implicitamente la domanda di accertamento di responsabilità del conducente e del proprietario del mezzo così che “il danneggiato dalla circolazione di veicolo a motore che conviene in giudizio il conducente ed il proprietario del veicolo stesso nonché l’assicuratore di questo, chiedendo che, dichiarata la responsabilità dei primi due per il sinistro, sia condannato l’assicuratore al risarcimento, propone sia l’azione diretta contro l’assicuratore, sia strumentalmente, l’azione di accertamento della responsabilità nei confronti del conducente e del proprietario” (Cass., 15 settembre 1982, n. 4887). Inoltre, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato non solo nei confronti delle parti contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche nei confronti di quelle che, pur non dirette destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con possibilità di difesa (cfr. Cass. 10 dicembre 1979, n. 6378; Cass., 7 maggio 1988, n. 3381; Cass., 2 giugno 1990, n. 5166).

In applicazione di tali principi, dunque, il danneggiato che esperisca unicamente l’azione diretta contro l’assicurazione otterrà comunque un giudicato opponibile al proprietario del veicolo danneggiante, da cui pretendere, in un successivo giudizio, il pagamento della somma eccedente il massimale di polizza. Tale opponibilità, infatti, è garantita dalla necessaria citazione in giudizio del responsabile del danno (recte proprietario del mezzo) che, come sopra visto, è imposta dall’art. 144, comma 3 cod. ass..

In definitiva, è di tutta evidenza che l’esperimento congiunto delle due azioni, diretta contro l’assicuratore ed aquiliana contro i danneggianti, anche se non rappresenta l’unica via percorribile dal danneggiato per ottenere l’integrale ristoro dei danni patiti (anche per la parte eccedente il massimale di polizza), è sicuramente la soluzione più vantaggiosa in termini di economia processuale.

[2] La seconda questione sorta nell’ambito del provvedimento in commento è quella relativa alle modalità di notifica dell’atto di citazione in caso di cumulo dell’azione diretta e dell’azione aquiliana nella peculiare ipotesi di sinistro stradale causato da un veicolo straniero in territorio italiano.

Come noto, in tali situazioni, l’azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicurativa del responsabile del sinistro va proposta nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano ai sensi dell’art. 126, comma 2, lett. c) cod. ass., norma che prevede la legittimazione dell’U.C.I. “a stare in giudizio, (…), in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144”.

In virtù di tale ultimo richiamo, dunque, anche nel giudizio promosso contro l’U.C.I. dovrà essere evocato, in qualità di litisconsorte necessario, il proprietario del veicolo danneggiante

Dal momento che ai sensi dell’art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass., l’U.C.I. “assume (…), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”, ne consegue che per citare in giudizio il proprietario del veicolo straniero sarà necessario notificargli l’atto di citazione presso l’Ufficio Centrale Italiano.

Ciò premesso, la specifica questione sorta nel caso oggetto del provvedimento in commento è se, in caso di cumulo dell’azione diretta ex artt. 144 e 126 cod. ass. contro l’U.C.I. e dell’azione aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero, la notifica dell’atto di citazione a quest’ultimo effettuata presso l’U.C.I. sia sufficiente per convenirlo in giudizio sia nella qualità di litisconsorte necessario nell’azione diretta che nella veste di convenuto dell’azione di responsabilità aquiliana.

La risposta a tale questione si rinviene nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l’Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c.” (Cass., 22 novembre 2016, n. 23716; Cass., 31 marzo 2007, n. 8080; Cass.,12 gennaio 1999, n. 259).

La Corte di Cassazione in tali pronunce ha chiarito che nel caso in cui il danneggiato eserciti cumulativamente le due azioni (diretta e aquiliana) ma notifichi l’atto di citazione soltanto presso l’U.C.I., omettendo la notifica ex art. 142 c.p.c. al danneggiante straniero, il giudice adito non può decidere la causa avente ad oggetto l’azione di responsabilità aquiliana contro il danneggiante. Tuttavia, poiché le due cause esperite cumulativamente sono scindibili, il giudice, previa declaratoria della inesistenza della notificazione al danneggiante, può decidere la causa promossa contro l’U.C.I., a condizione che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario nell’azione diretta ex art. 144 cod. ass, nelle modalità sopra viste.

I giudici di legittimità hanno precisato anche che, nel caso in cui il giudice non dovesse rilevare la inesistenza della notifica dell’atto di citazione ex art. 142 c.p.c. e dovesse decidere entrambe le cause, nell’eventuale grado d’appello, il giudice del gravame dovrebbe dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte che ha deciso la domanda promossa contro il danneggiante straniero, e decidere l’altra causa (avente ad oggetto l’azione diretta contro l’U.C.I.).

Quest’ultima soluzione è perfettamente coerente rispetto all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la inesistenza della notificazione (che si configura, ad es., come nel caso di specie, per omissione dell’atto materiale di notificazione) impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza, oltre che l’impossibilità per il giudice d’appello sia di decidere la causa nel merito sia di rimettere la causa al primo giudice, dato che l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass., 12 aprile 2006, n. 8608; Cass., 12 gennaio 1999, n. 259).

In conclusione, alla luce di tali principi, sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e correttamente applicati dal Giudice di Como nella sentenza in commento, qualora il soggetto danneggiato a seguito di un sinistro causato da un veicolo straniero voglia usufruire dei vantaggi, sopra analizzati, correlati all’esperimento cumulativo dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e dell’azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo straniero, sarà onerato da un procedimento di notifica particolarmente gravoso: egli dovrà infatti notificare l’atto di citazione presso l’U.C.I. sia nei confronti dell’Ufficio stesso sia nei confronti dello straniero; inoltre dovrà effettuare una notifica a quest’ultimo ai sensi dell’art. 142 c.p.c. e dunque, nelle modalità indicate nelle convenzioni internazionali di volta in volta applicabili, cui rinvia il secondo comma di tale articolo, ovvero in caso di notifica in un Paese dell’Unione europea, secondo le regole dettate dal Regolamento n. 1393/2007 (regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale) ovvero ancora nelle modalità di cui al primo comma, di applicazione ormai residuale.