22 Maggio 2018

Sempre parte in senso pieno (con tutti i corollari del caso) il minore dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale

di Carlo Vittorio Giabardo Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. I, sent. 6 marzo 2018, n. 5256 – Pres. Tirelli – Rel. Magda

Procedimenti de potestate – Posizione processuale del minore – Qualifica di parte in senso proprio – Nomina di un curatore speciale – Necessità (c.c., art. 336; c.p.c., artt. 78, 354, 383)

[1] Nei procedimenti ablativi della potestà genitoriale di cui all’art. 336 c.c., i figli minori rivestono la qualifica di parti del procedimento; ne consegue che il contraddittorio deve essere garantito anche nei loro confronti, previa nomina d’ufficio di un curatore speciale. In difetto, il procedimento è nullo per mancanza di una parte necessaria e la nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo; con la conseguenza che, se rilevata in sede di impugnazione, la causa va rimessa al primo giudice ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c.

CASO

[1] Nell’ambito di un procedimento ablativo della potestà (ma ora, più correttamente, responsabilità) genitoriale, il Tribunale per i minorenni, prima, e la Corte d’Appello, poi, di Bologna avevano – rispettivamente – pronunciato il decreto di decadenza e deciso in senso conforme sul relativo reclamo senza provvedere alla nomina di un difensore o quantomeno di un curatore speciale che rappresentasse il minore nel procedimento. I genitori, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sollecitano quindi l’intervento della Suprema Corte.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso (ponendosi previamente la questione della sua ammissibilità, e risolvendola positivamente, stante l’attitudine dei provvedimenti de potestate a spiegare un’efficacia parificabile a quella di un giudicato, seppur rebus sic stantibus). Essa argomenta che:

(a) il decreto ablativo (o anche solo limitativo) della responsabilità genitoriale incide su diritti personalissimi e di rango costituzionale del minore, sicché egli – subendo, in quanto parte, le conseguenze sostanziali del suo mutato status – deve essere parte anche in senso processuale.

(b) il relativo vizio è parificabile alla mancata integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario, cosicché si applica l’art. 354 c.p.c. (se in grado d’appello) o l’art. 383 c.p.c. (se davanti alla Corte di cassazione), che impone la rimessione della causa al primo giudice.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si trova a ribadire un insegnamento che – a quanto pare – fatica a consolidarsi presso le corti di merito: il minore, nei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale è parte in senso processuale con pienezza di facoltà e poteri.

Questo insegnamento, d’altronde, ha più volte ricevuto l’avvallo della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Essa ha affermato con chiarezza che nei procedimenti che riguardano l’esercizio delle condotte genitoriali (di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c.), il minore ha diritto a che il contraddittorio si instauri anche nei suoi confronti, in quanto per definizione dotato di una posizione processuale in potenziale conflitto con uno (o con entrambi) i genitori, suoi rappresentati legali. Per questa ragione egli – non potendo far valere le sue ragioni direttamente, in quanto incapace di stare in giudizio – ha diritto a che il giudice provveda alla nomina di un curatore speciale, nel caso anche d’ufficio. Da notare che quest’ultimo potere non è previsto testualmente dall’art. 78 c.p.c., ma è comunque ricavabile da una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa citata e dell’art. 12, comma 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo (cd. Convenzione di New York, del 20 novembre 1989).

In questi termini, non solo Corte Cost. 30 gennaio 2002, n. 1, richiamata anche dalla sentenza qui commentata, ma anche Corte Cost. 11 marzo 2011, n. 83, in Fam. e dir., 2011, 547, con nota di F. Tommaseo; in precedenza, anche Corte cost., 12 giugno 2009, n. 179, ivi, 2009, 869, con nota di Arcieri, Il minore e i processi che lo riguardano: una normativa ancora disapplicata.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che in questi procedimenti – e più in generale in tutti quelli che lo riguardano, nel senso che vanno ad incidere nella sua sfera giuridica e/o “esistenziale” (quali, ad esempio, i procedimenti di separazione e divorzio) – il minore, se capace di discernimento, ha anche il diritto di essere ascoltato (art. 315 bis, comma 3 c.c.), nel senso che, durante il processo, egli ha diritto a che si trovi un momento, di natura non istruttoria, nel quale poter esprimersi liberamente, lontano da inutili formalismi. Un momento, cioè, durante il quale far sentire la propria voce e riferire le proprie preferenze ed esigenze senza condizionamenti, salvo che l’ascolto stesso non sia ritenuto (motivatamente) contrario al suo interesse (Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238; Cass. 5 marzo 2014, n. 5237; si vis, cfr. anche C.V. Giabardo, Il minore e il suo diritto a essere ascoltato nel processo civile, in Giur. It., 2014, 2357).

Interessante anche soffermarsi sulle conseguenze dell’omessa nomina del curatore e, parimenti, dell’omesso ascolto del minore (non motivato). La Suprema Corte – pur senza esplicitarlo – accosta questa ipotesi a quella presa in considerazione dall’art. 354 c.p.c. (e, per richiamo, dall’art. 383 c.p.c.) laddove il giudice del gravame riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contradditorio, sanzionata dalla grave conseguenza della rimessione della causa al primo giudice. Certo, si ci può chiedere se non sarebbe stato meglio consentire la sanatoria del vizio in appello (o nel corso del gravame, comunque denominato), e quindi la possibilità per la Cassazione, eventualmente, non di rimettere gli atti al primo giudice, ma semplicemente di operare un rinvio restitutorio al giudice di pari grado del provvedimento impugnato: soluzione, questa, forse più in linea con le esigenze di celerità, sentite più che mai in questo tipo di procedimenti (cfr. anche, a riguardo, Cass. sez. un., 21 ottobre 2009 n. 22238).