24 Settembre 2019

Scelta della religione per il figlio: libertà religiosa dei genitori può essere limitata nell’interesse del minore

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 21916 del 30 agosto 2019

Responsabilità genitoriale – scelta della religione – interesse prevalente del minore – ascolto

(Artt. 337 ter c.c. e 315 bis comma III c.c.)

Il giudice può adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo solo in seguito all’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo. Tale verifica non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore.

Caso.

Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Como disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori. Con riguardo al contrasto sorto circa l’educazione religiosa del minore, il padre aveva espresso in maniera decisa il suo disaccordo sulla frequentazione da parte del figlio, della Sale del Regno dei testimoni di Geova.

Il minore era, infatti, stato battezzato come cattolico, e il padre chiedeva che lo stesso proseguisse il suo percorso di introduzione alla Chiesa cattolica con i relativi sacramenti, fino al momento in cui avrebbe fatto da solo una scelta consapevole.

Il tribunale, dichiarava che “pur astenendosi da ogni intento di discriminazione per ragioni religiose” la scelta paterna fosse maggiormente rispondente all’interesse del bambino, consentendogli più facilmente l’integrazione nel tessuto sociale e culturale dell’ambiente di appartenenza.

Inoltre, i giudici lombardi, fornivano una valutazione negativa della religione seguita dalla madre, etichettandola come “settaria, chiusa in se stessa e ostile al confronto con qualsiasi altro interlocutore”.

Con la sentenza, si disponeva pertanto che fosse il padre a seguire il figlio sotto l’aspetto religioso, imponendo alla madre di astenersi dal coinvolgerlo negli insegnamenti della dottrina geovista e dal condurlo alle cerimonie.

La madre impugnava la decisione, sostenendo che l’ordine impartito dal tribunale contrastasse con i principi della Costituzione italiana e con il principio di laicità dello Stato. Inoltre, non era stato individuato un concreto e grave pregiudizio per il minore.

La Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazione ritenendo che fosse rispondente all’interesse del minore mantenere l’iniziale scelta comune dei genitori, consentendo al minore di completare la formazione religiosa cattolica fino al sacramento della Cresima (e cioè fino ai 12-13 anni), senza ricevere altri insegnamenti contrastanti.

La vicenda arriva in Cassazione, dove la donna deduce la violazione del preminente interesse del minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori e a ricevere la loro eredità culturale e religiosa, in assenza di danni per il minore e dei presupposti legali per proibire alla mamma di farlo partecipare alle sue attività religiose.

Inoltre, il provvedimento della Corte territoriale milanese, avrebbe violato il diritto alla libertà religiosa, il principio di non discriminazione e di laicità, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea.

Il P.G. si associava alle richieste della ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’appello.

La Cassazione ha specificato che in tema di affidamento dei figli, il criterio cardine cui deve attenersi il giudice, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata.

Ciò può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, quando il loro esercizio porterebbe a conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la sua salute psico-fisica o il suo sviluppo.

Tuttavia, simili provvedimenti restrittivi, in caso di contrasto tra i due genitori che desiderano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa, non possono essere disposti dal giudice sulla base di un’astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i rispettivi genitori.

Ciò comporterebbe esprimere un giudizio di valore, precluso all’autorità giudiziaria dal rilievo costituzionale e convenzionale Europeo, del principio di libertà religiosa.

Solo dopo l’accertamento in concreto di un pregiudizio per il figlio, basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore, è consentita l’emanazione di provvedimenti restrittivi delle libertà religiose e del ruolo educativo dei genitori.

Questioni

La sentenza ribadisce un principio già espresso di recente dalla Cassazione secondo cui l’interesse del minore prevale sulla libertà religiosa dei genitori (Cass. Civ. n. 12954/2018).

I principi di eguaglianza e di libertà di religione sono garantiti, come detto, anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (artt. 14, 8 e 9). Tali diritti possono essere limitati solo dalla legge come misure “necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Nella sentenza della Corte EDU del 12 febbraio 2013, (caso Vojnity v. Hungary), in materia di contrasto tra genitori sull’educazione religiosa da impartire a figli minori, si è ritenuto non accettabile un “differente trattamento, senza un’obiettiva e ragionevole giustificazione” o comunque basato solo sulla sola differenza di religione.

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