21 Settembre 2015

Rigetto dell’istanza di CTU e obbligo di motivazione

di Claudio Bechis Scarica in PDF

Cass., Sez. II, 14 maggio 2015, n. 9881

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Procedimento civile – Prova in genere – Consulenza tecnica d’ufficio – Richiesta di parte – Rigetto – Obbligo di motivazione della sentenza – Sussistenza
(C.p.c. artt. 61, 62, 132, 191; Disp. att. c.p.c. art. 118)

[1] Il giudice, nella sentenza, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza avanzata dalla parte ai fini dell’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio qualora di evidente utilità ai fini della decisione della controversia.

 

CASO
[1] Il ricorrente ha opposto all’avversaria pretesa di pagamento del prezzo delle merci fornite l’erroneità del luogo del relativo deposito e la carenza delle qualità pattuite, richiedendo ai fini dell’accertamento di tali circostanze l’esperimento di una CTU e di alcune prove testimoniali.

SOLUZIONE
[1] Nel cassare l’impugnata sentenza (confermativa della condanna di primo grado), la suprema Corte accoglie la censura sollevata dal ricorrente in relazione all’apodittico rigetto delle proprie istanze istruttorie, sia sul piano della violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.), sia sul piano del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

QUESTIONI
[1] Tali profili patologici assumono particolare interesse con riferimento alla mancata ammissione della CTU, la cui natura officiosa (connessa alle peculiari finalità di integrazione culturale dell’istituto), rimandando al potere discrezionale del giudice, esime invece dal motivare la scelta di dare corso ad indagini peritali imposte dalla natura (tecnica) della lite (Cass., 7 dicembre 2005, n. 27002, in Notiz. Giur. Lav., 2006, 4, 555).

Al di là di tale ipotesi, il principio d’inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost. (opportunamente valorizzato dalla pronuncia in epigrafe nell’ottica della critica impugnatoria) rende mutevole l’atteggiarsi dell’obbligo di motivazione in materia di CTU, sia per quel che riguarda la valutazione dei relativi risultati, sia per quel che concerne il prioritario profilo, ai presenti fini rilevante, dell’ammissione del mezzo di prova. Le variabili che, come nella fattispecie, tradizionalmente fondano (e la cui compresenza aggrava) l’esigenza di giustificare il mancato ricorso alla CTU sono: a) la relativa istanza della parte (v., e contrario, Cass., 14 febbraio 2006, n. 3187, in Mass. Foro it., 2006); b) l’insufficienza delle (altre) prove disponibili (v., e contrario, Cass., 2 marzo 2006, n. 4660, in Mass. Foro it., 2006; fermo restando che, come chiarito da Cass., 5 luglio 2007, n. 15219, in Mass. Foro it., 2007, non richiede spiegazioni il rifiuto di una CTU marcatamente esplorativa e fonte di alterazioni del riparto degli oneri probatori); c) l’attinenza della causa a questioni di elevato tecnicismo extragiuridico, tali da rendere la CTU strumento cognitivo (e talora probatorio, in funzione c.d. «percipiente») imprescindibile (Cass., 16 aprile 2008, n. 10007, in Mass. Foro it., 2008 e Id., 1 marzo 2007, n. 4853, ivi, 2007).

Esattamente all’opposto, risulta legittimo il rigetto implicito delle richieste di rinnovazione della CTU, d’integrazione delle indagini peritali e di convocazione del perito a chiarimenti (Cass., 18 marzo 2015, n. 5339, in Mass. Foro it., 2015 e Id., 15 luglio 2011, n. 15666, ivi, 2011; contra Cass., 27 aprile 2011, n. 9379, in Mass. Foro it., 2011, in relazione all’ipotesi di richiesta supportata da «specificate ragioni»), dovendo semmai il giudice chiarire le ragioni che lo inducono a dar corso a tali (ulteriori) attività istruttorie (Cass., 1 agosto 2013, n. 18410, in Guida al dir., 2013, 36, 100 e Id., 14 novembre 2008, n. 27247, in Mass. Foro it., 2008).

In dottrina, Vellani, voce “Consulenza tecnica nel diritto processuale civile”, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., III, Torino, 1988, 532, Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 850 ss e Conte, Le prove civili, Milano, 2009, 544 ss.