13 Marzo 2018

Reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 novembre 2017, n. 27450

Licenziamento – Annullamento – Pagamento contributi previdenziali – Fattispecie

MASSIMA

In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’articolo 18 della legge 300/70, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 92/2012, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 388/00; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.

COMMENTO

La vicenda prendeva origine dall’ impugnazione formulata dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Società avverso l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi di cui le era stato intimato il pagamento con cartella esattoriale, sanzioni di cui l’INPS pretendeva il pagamento, per somme aggiuntive, interessi di mora e compensi di riscossione, per avere la società provveduto al pagamento, con ritardo, dei contributi relativi al periodo compreso fra il licenziamento di tre dipendenti e la pronuncia della sentenza che ne aveva disposto l’annullamento reintegrandoli nelle proprie mansioni: in sostanza il pagamento delle dette somme era avvenuto dopo che i lavoratori erano stati reintegrati nel posto di lavoro e non già alle scadenze previste per il loro versamento. La Corte di Appello respingeva l’appello considerando che non era configurabile un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione contributiva, sicché non erano dovute le sanzioni. Avverso tale pronuncia l’Istituto proponeva ricorso per cassazione affidando l’impugnazione ad unico motivo illustrato da memoria, ovvero la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9 in connessione con la L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione alla circostanza che la società contro ricorrente, non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni e degli interessi, dovuti per i contributi versati in ritardo, così come del resto previsto dalla L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 1 ed L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9, trattandosi di ritardo imputabile al datore di lavoro per avere intimato licenziamenti illegittimi e considerato che qualora un licenziamento sia stato impugnato il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di corrispondere i contributi in caso di annullamento del recesso. La Suprema Corte, in conformità con l’arresto delle Sezioni, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione temporis”), riafferma che nel caso di specie occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso – sottolinea la Suprema Corte – il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva; che nella specie risulta dagli atti, e dalle deduzioni dell’INPS, che il giudice del lavoro annullò entrambi i licenziamenti in questione, con pronunce, dunque, costitutive, con la conseguenza applicazione della comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie ed esclusione della configurabilità di un ritardo nel versamento dei contributi previdenziali successivamente alla sentenza di reintegrazione. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha respinto il motivo del ricorso promosso dall’INPS, dichiarando compensate le spese del giudizio di legittimità.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”