31 Gennaio 2017

Reclamo al Collegio depositato in forma cartacea: per il Tribunale di Trani è valido ed ammissibile

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Trib. Trani, ord. 5 settembre 2016 – Pres. e Rel. Labianca

Provvedimento cautelare – reclamo al collegio – deposito cartaceo – inammissibilità – esclusione – nullità – insussistenza (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-bis, comma 1 – C.p.c. artt. 121, 156, commi 1 e 3, e 669-terdecies)

 MASSIMA

[1] Non è nullo né inammissibile il reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso un’ordinanza cautelare, che sia stato depositato in via cartacea e non telematica.

 CASO

[1] Nell’àmbito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. radicato dinanzi al Tribunale di Trani, la parte soccombente interponeva ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. reclamo al Collegio avverso l’ordinanza a sé sfavorevole, depositando il relativo ricorso in forma cartacea.

Il resistente eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del reclamo in questione, giacché non presentato telematicamente a norma del primo comma dell’art. 16-bis del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221), e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto a suo dire infondato.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Trani, pur dando atto dell’esistenza di un diverso – e più rigoroso – orientamento giurisprudenziale (basato sulla valorizzazione dell’avverbio “esclusivamente” all’interno del succitato comma 1 dell’art. 16-bis D.L. n. 179/2012 per far discendere la conclusione dell’inammissibilità), ha aderito all’opinione (recepita in precedenza dallo stesso Tribunale pugliese, oltre che dalle autorità di altri fori) secondo cui:

  • al ricorso per reclamo ex 669-terdecies c.p.c. va riconosciuta natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio sulla domanda cautelare;
  • quand’anche fosse annoverato nella categoria dei cd. atti endoprocessuali, non esiste alcuna disposizione che sanzioni con l’inammissibilità il deposito in forma differente da quella telematica;
  • nessuna norma, parimenti, commina la nullità di una siffatta deviazione dallo schema formale prescritto dal più volte menzionato art. 16-bis1 (l’invalidità dovrebbe essere sancita espressamente dalla legge: v. art. 156, primo alinea, c.p.c.);
  • in ogni caso, il reclamo cartaceo ha raggiunto il proprio scopo, stanti le avvenute fissazione dell’udienza di comparizione e notifica alla controparte con rituale instaurazione del contraddittorio: ciò che impedisce comunque ex 156, comma 3, c.p.c. la declaratoria di nullità;
  • l’ammissibilità del deposito analogico è coerente coi princìpi di libertà/strumentalità delle forme e del giusto processo (il quale eleva ad esigenza prioritaria quella di decisione del merito della controversia, relegando a residuali le pronunce meramente processuali).

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento si colloca in quel solco giurisprudenziale garantista (fatto proprio, da ultimo, pure da Trib. Roma, ord. 8.11.2016, in www.ilcaso.it) che – con riguardo al processo civile telematico – ha trovato consacrazione, in sede di legittimità, in una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, in questa Rivista, edizione del 2 agosto 2016), la quale ha ritenuto rituale – utilizzando gli stessi argomenti testé illustrati – l’ipotesi (inversa) del deposito telematico di un atto soggetto a presentazione unicamente cartacea.

Per un’ampia rassegna degli orientamenti formatisi in materia, ci si permette di rinviare al focusLe conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a presentazione esclusivamente telematica”, in questa Rivista, ed. 8.11.2016.

Il dibattito è tuttora acceso e ricco di incertezze, che potranno essere dipanate solo da un intervento del legislatore che individui con chiarezza la tipologia della sanzione – se esistente – correlata all’inosservanza della modalità di deposito dell’atto giudiziario stabilita dalla legge; in mancanza di esso, non va sottovalutato il rischio che, ove prevalga la tesi “liberale”, la legittimazione del cd. doppio binario di deposito apra in concreto la strada alla restaurazione del processo civile cartaceo.