23 Ottobre 2018

Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 giugno 2018, n. 16940

Contratto di agenzia – incarico manageriale accessorio – risoluzione del rapporto di agenzia – cessazione anche dell’incarico accessorio – indennità di preavviso – versamento per il solo contratto di agenzia – configurabilità – motivi

MASSIMA

La validità e l’efficacia dei contratti accessori segue il destino dei contratti principali, ma ogni contratto rimane comunque assoggettato alle proprie regole. In caso della cessazione del rapporto di agenzia l’obbligo di pagare il preavviso non impone all’imprenditore anche l’obbligo di pagare lo stesso emolumento per l’incarico accessorio.  Non esiste nell’ordinamento giuridico un principio generale che preveda in caso di cessazione dei rapporti contrattuali di durata indeterminata un periodo di preavviso o la corresponsione dell’indennità sostitutiva. 

COMMENTO 

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro contro la decisone della Corte Territoriale la quale aveva riconosciuto al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso secondo la disciplina del contratto principale di agenzia, utilizzando come base di calcolo non solo le provvigioni derivanti dal detto rapporto di agenzia, ma anche quelle indirette derivanti dal rapporto accessorio di Business Manager. La Cassazione ha affermato al riguardo che il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone pertanto la validità e l’efficacia. Non è altresì possibile affermare l’esistenza di un obbligo di preavviso in caso di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia. Nel caso di specie, alla cessazione del rapporto principale conseguiva la revoca del rapporto accessorio di Business Manager, ma l’imprenditore non era obbligato a pagare il preavviso per l’incarico accessorio. La Corte Suprema ha altresì escluso la configurabilità nell’ordinamento di una regola generale che, in caso di recesso nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imponga alla parte recedente la concessione di un periodo di preavviso, ovvero la corresponsione dell’indennità sostitutiva.  Secondo la Cassazione i detti principi sarebbero stati erroneamente applicati dalla Corte d’Appello avendo questa incluso nel computo dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante all’agente anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio, contaminando cosi la diversa disciplina dei due rapporti. Secondo i giudici di legittimità, la sentenza va pertanto cassata in relazione ai detti motivi, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione.