7 Marzo 2017

Rapporti bancari e data certa

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nei rapporti bancari, la ‘certezza’ della data assume rilevanza in numerose circostanze, ad esempio nei crediti garantiti da pegno, nelle garanzie fideiussorie oltre che, naturalmente, nel fallimento.

Una recente decisione della Cassazione (22 dicembre 2016, n. 26778) affronta la questione della attuale rilevanza, ai fini del conseguimento della data certa, del timbro datario apposto dalle Poste.

Come noto, ex art. 2704, comma 1, c.c., la prova della data della scrittura privata – che non sia stata autenticata, né registrata, né riprodotta in atti pubblici – può essere fornita anche da un fatto che stabilisca “in modo egualmente certo” la data di formazione del documento.

Secondo il risalente orientamento formatosi quando il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato tramite sue aziende (artt. l e 3 d.p.r. 29.3.1973, n. 156-Codice Postale) e le persone addette ai servizi postali erano considerate pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio (art. 12 Codice postale), se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso un timbro postale, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. l ottobre 1999, n. 10873; Cass. 23 aprile 2003, n. 6472; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438).

Attualmente, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali, da un lato, consente alle imprese private che abbiano ottenuto apposita licenza dall’Amministrazione (art. 5, comma l, d.lgs. 261/1999), di svolgere l’attività di “fornitore di un servizio postale” e, dall’altro, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico siano affidati in via esclusiva al “fornitore del servizio universale”, ossia all’organismo che fornisce l’intero servizio postale su tutto il territorio nazionale – oggi Poste Italiane s.p.a. – soltanto i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni (art. 4, lett. a), d.lgs. 261/1999).

Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali all’attualità possono certamente eseguire “invii postali”, cioè curare la trasmissione della corrispondenza – fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26778).