31 Gennaio 2017

Rapporti bancari e consulenza tecnica d’ufficio

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La CTU non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione

Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: non può valere a eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti alla base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da preclusioni istruttorie. Di conseguenza, la richiesta di CTU non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l’onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis Cass. 2887/2003).

Infatti, “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 5422/2002 nonché, ex multis, Cass. 3130/2011).

In sostanza, “la consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. 26151/2011).

La Cassazione ha di recente confermato il suo orientamento,  prevedendo la possibilità di  derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. 3191/2006)” (Cass. 5091/2016).