20 Marzo 2020

Il professionista delegato “qualificato”: attualità e prospettive della formazione

di Girolamo Venturella Scarica in PDF

ABSTRACT

La globale riscrittura dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. disegna una disciplina dell’elenco dei professionisti delegati molto differente da quella previgente. Per i professionisti che intendano “proporsi” sono stati immaginati dal Legislatore un itinerario imprescindibile di formazione d’avvio e un percorso formativo ulteriore finalizzato alla persistente iscrizione nell’elenco. Se le modalità di attuazione del progetto legislativo sono ad oggi impronosticabili, i tempi non sembrano imminenti. Rimane, nondimeno, per i professionisti l’esigenza di arrivare “preparati” all’appuntamento e di farsi trovare pronti e “formati”.

L’ELENCO DEI “DELEGABILI”

L’elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. contiene, come noto, i nomi degli avvocati, commercialisti e notai legittimati ad esser delegati dal giudice dell’esecuzione alla gestione delle operazioni di vendita mobiliare (art. 534-bis c.p.c.) o immobiliare (art. 591-bis c.p.c.) nonché ad analizzare, dietro impulso e “investitura” dell’ufficiale giudiziario, le scritture contabili dell’imprenditore debitore in funzione della identificazione di cose e crediti pignorabili (art. 492 c.p.c.).

Anteriormente alla riscrittura l’elenco in discorso si articolava in tre distinti elenchi, composti da ciascuno dei Consigli degli Ordini professionali, con cadenza triennale. In esito alla compilazione, gli elenchi venivano inoltrati al Presidente del Tribunale, insieme alle schede nelle quali ciascun professionista descriveva le “specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”. Il Presidente riversava le liste acquisite in un unico elenco e lo trasmetteva ai giudici dell’esecuzione unitamente alle summenzionate schede informative degli avvocati e dei commercialisti (non essendo previste schede relativamente ai notai).

Con la legge n. 119 del 2016, che ha convertito il D.L. n. 59 del 2016, l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. ha mutato radicalmente fisionomia. Tuttavia, le nuove disposizioni sono divenute applicabili decorsi dodici mesi dall’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia per la disciplina degli obblighi di formazione (art. 179–ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). Benché il predetto D.M. dovesse essere adottato, a tenore della legge di conversione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultima, a tutt’oggi non è stato emesso. Ne consegue che, come previsto ex art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016, nelle more, “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima”.

In buona sostanza, nulla è cambiato “operativamente” rispetto al passato. Ne deriva, in capo al professionista l’esigenza e l’opportunità di costruire, per suo conto, il proprio curriculum e di maturare individualmente quell’esperienza che lo rendano suscettibile d’esser preso in considerazione ai fini della delega per le operazioni di vendita. I “vecchi” elenchi, ad oggi, non sono stati di fatto soppiantati.

Ora, le norme riscritte prevedono che, in futuro, l’iscrizione nell’elenco sia assicurata in virtù di un provvedimento di una commissione distrettuale, da istituirsi presso ciascuna Corte d’Appello. La composizione di quest’ultima sarà, del pari, indicata dal D.M. che verrà. La circostanza per la quale la commissione opererà con “invarianza di spesa” – posto che i suoi membri ne faranno parte senza compenso, indennità e rimborso per un lasso triennale – rende disagevole, probabilmente, la sua rapida formazione.

In ogni caso, in prospettiva il requisito soggettivo indispensabile per essere vagliati dalla commissione in funzione dell’inserimento nell’elenco si compendierà nella puntuale dimostrazione di aver adempiuto determinati obblighi formativi.

Questi obblighi non sono stati ancora definiti, ma è ragionevole prevedere che possano consistere nella frequenza di idonei master o corsi di formazione. In buona sostanza, la formazione diventa un tassello indefettibile nella carriera del professionista delegato. Non più soltanto esperienza maturata “sul campo”, ma certificazione di un valido e qualificato percorso formativo.

E il fatto che il Legislatore punti su professionisti culturalmente attrezzati, in quanto in possesso di un livello adeguato di preventiva “istruzione”, è testimoniato dalla permanenza in capo al giudice dell’esecuzione di conferire incarichi a persone non iscritte negli elenchi “quando ricorrono speciali ragioni”, da descrivere “analiticamente”. La “preparazione” qualifica il professionista, che non dovrà temere, in buona sostanza, di non esser preso in considerazione.

 GLI SCENARI FUTURIBILI DELLA FORMAZIONE E LE OPPORTUNITÀ ATTUALI

Se in passato ciascun avvocato, commercialista o notaio era titolare di un vero e proprio diritto all’iscrizione negli elenchi, nel rinnovato contesto normativo viene in auge la precondizione della “prima formazione”. Non vale più la mera esperienza per essere delegabili, ma occorre l’adempimento di obblighi formativi specifici. Per la permanenza negli elenchi, del pari, non varranno i “risultati” ottenuti sul campo, ma la dimostrazione di aver assolto periodicamente a oneri formativi.

Ad oggi, in ogni caso, nulla è concretamente mutato.

La consistenza degli obblighi anzidetti non è stata ancora precisata, non essendo a tutt’oggi prevedibile se e quando il decreto del Ministro della giustizia verrà emanato.

Tutto al riguardo tace e nulla appare imminente.

Non è neppure immaginabile se il Ministero della Giustizia organizzerà per suo conto i corsi – come l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e l’art. 5-bis della Legge n. 119 del 2016 sembrerebbero indicare – o se si affiderà alla collaudata formazione privata. Nell’uno come nell’altro caso non è preconizzabile se in esito ai corsi sarà stabilito che il professionista sostenga un esame finale di “abilitazione” e se potrà sostenerlo dopo aver frequentato corsi di formazione “privati”. Rimangono certi soltanto due aspetti: il primo è che la didattica dei percorsi formativi – in un’ottica di omogeneizzazione delle esperienze – sarà indicata, in apposite linee guida programmatiche, dalla Scuola Superiore della Magistratura, che avrà previamente sentito i Consigli Nazionali degli Ordini professionali; il secondo è che, nell’incertezza, è opportuno farsi trovare preparati e disporre di quanti più titoli e crediti formativi possibile. Proprio con riferimento ai crediti è, infatti, ignoto anche il numero che sarà reputato necessario; sconosciuta è pure la misura minima di ore di frequenza che verranno richieste al singolo professionista.

 LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI DELEGATI

Anteriormente alle modifiche normative sopra descritte era di competenza del Presidente del Tribunale disporre la cancellazione dall’elenco dei professionisti “negligenti” e, come tali, destinatari di revoche di incarichi. Con la riscrittura in discorso il compito transita in capo alla commissione distrettuale, che si occuperà anche della tenuta dell’elenco.

In definitiva, oltre a valutare le domande di iscrizione, la commissione vigilerà sugli iscritti attraverso i rapporti riepilogativi trasmessi da questi ultimi ex art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 ed opererà, se del caso, le cancellazioni dall’elenco. La revoca dell’incarico, in definitiva, non implica l’automatismo dell’esclusione, essendo il relativo provvedimento rimesso ad una valutazione discrezionale della commissione, che esaminerà la natura e il “peso” dei motivi che l’hanno giustificata. Qualora cancellazione vi sia, ne deriverà il divieto di reiscrizione per il triennio in corso e per quello successivo.

Quel che appare evidente è la severità delle sanzioni, un motivo in più per non trascurare nessun dettaglio nella preparazione e nell’approfondimento.

 

Si ricorda che per il triennio 2021-2022-2023 le liste per accedere all’elenco dei professionisti delegati scadrà il 31/12/2020.