20 Aprile 2017

I procedimenti per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione in legge del d.l. 13/2017

di Angelo Danilo De Santis Scarica in PDF

ABSTRACT

La conversione in legge del d.l. 13/2017, recante «disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale», sembra costituire un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento, in termini di risorse  messe a disposizione da parte della nostra amministrazione giudiziaria, delle forme di tutela dei diritti dei migranti; invece, per quanto riguarda la congruità delle scelte sotto il profilo delle norme processuali, occorrerà attendere, per formulare un giudizio di valore, le prime applicazioni pratiche.

1.- Oltre al cambio di denominazione dei centri di identificazione ed espulsione, che diventano, con l’occasione, «centri di permanenza per i rimpatri», l’intervento del d.l. 13/2017, convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale (cfr. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/47723_aula.htm), sembra portare all’attenzione degli operatori significative novità sotto molteplici profili, tra cui spicca il maquillage di alcune norme processuali, l’abrogazione di alcuni procedimenti e l’introduzione di nuovi.

2.- La principale novità del d.l. era costituita dalla dalla istituzione, presso quattordici grandi uffici giudiziari italiani, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Con la conversione in legge, le sezioni specializzate diventano ventisei e saranno istituite nelle città capoluogo di distretto di corte di appello.

Oltre all’incremento delle risorse per la formazione specialistica dei magistrati che saranno chiamati ad occuparsi di queste controversie, è stato previsto un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali al fine di «fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali» in questa materia.

La competenza delle sezioni specializzate è individuata dall’art. 3, al cui ultimo comma si precisa che il tribunale giudica sempre in composizione monocratica.

Restano estranei alla loro competenza i procedimenti di cui agli art. 13 e 14 d. leg. 286/1998, che continuano ad essere riservati a quella del giudice di pace (seppur con alcuni innovativi accorgimenti in punto di diritto alla partecipazione dell’interessato all’udienza, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b); tuttavia, la previsione secondo la quale «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2» lascia ipotizzare la possibilità di cumulare davanti al tribunale anche i procedimenti di convalida del trattenimento e di espulsione, in virtù della vis attrattiva del tribunale rispetto al giudice di pace

Le sezioni specializzate sono indicate altresì come competenti a conoscere dei procedimenti in materia di riconoscimento dello stato di apolidia e di cittadinanza (quest’ultimo tipo di controversie è stato ricompreso in sede di conversione in legge), mentre, per quel che riguarda la competenza per territorio, sono dettati criteri specifici, basati sul luogo dove ha sede l’autorità o la commissione che ha adottato il provvedimento impugnato.

Il presidente della sezione, nelle materie devolute alla cognizione della stessa, esercita i medesimi poteri del Presidente del Tribunale.

3.- Per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale viene meno la trattazione con le forme del processo sommario di cognizione, di cui all’art. 19, d. leg. 150/2011, e viene ora introdotto l’art. 35 bis nel corpus del d. leg. 25/2008, che reca le regole di un procedimento camerale, regolato dagli art. 737 e ss. c.p.c., con alcune significative varianti, tra cui si segnala la subordinazione ad alcuni gruppi di casi, ampliati in sede di conversione in legge, della possibilità che venga fissata un’udienza di comparizione delle parti.

In particolare, l’udienza può essere pretermessa in caso in cui sia possibile acquisire la videoregistrazione dell’audizione dell’interessato resa presso la competente Commissione territoriale; in sede di conversione in legge, è stata prevista la possibilità che il richiedente asilo si opponga, con istanza motivata, alla videoregistrazione del colloquio personale presso le commissioni territoriali e che avverso la sua opposizione decida la commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

Il tribunale deve decidere entro quattro mesi e la decisione non è reclamabile, ma solo ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria. La scelta di eliminare un grado di merito non sembra in armonia con la recente e recentissima tendenza a preservare le preziose risorse della Corte di cassazione, destinata, in mancanza di un “filtro”, a fronteggiare un incremento del numero di ricorsi in materia.

Il procedimento non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

4.- In sede di conversione, sono state semplificate le disposizioni riguardanti le notifiche degli atti ai richiedenti il riconoscimento della protezione internazionale da parte delle commissioni territoriali:

– se il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri di accoglienza, le notificazioni di atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente;

– se la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro è impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l’atto è depositato presso la questura e la notifica si intende perfezionata decorsi venti giorni.

5.- Già il d.l. aveva previsto che nel corpus del d. leg. 150/2011 fosse inserito il nuovo art. 19 bis, che sottopone al procedimento sommario «speciale» le controversie in tema di accertamento dello status di apolide, nonché, con la legge di conversione, anche quelle relative al riconoscimento della cittadinanza; ora cambia anche la competenza, ora devoluta alle sezioni specializzate suddette, in materia di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20 d. leg. 150/2011).

Nell’ambito del procedimento di convalida dell’espulsione, ai sensi dell’art. 14 d. leg. 286/1998, è introdotta la possibilità che l’udienza abbia luogo mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro.

La possibilità di tenere l’udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli artt. 8 e 10, pare privilegiare l’efficienza, in primis in termini di costi, ma impedisce al giudice di aver un contatto con il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni di accoglienza.

Sempre in tema di convalida dell’espulsione, si segnala la possibilità di una proroga di quindici giorni, soggetta a convalida del giudice di pace, nei confronti di chi sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni e che sia stato trattenuto presso il centro per un periodo di non più di trenta giorni.

6.- E’ rimasta invariata, in sede di conversione in legge, la previsione secondo cui «quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1 lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2 del predetto decreto».

L’ampliamento dei poteri del giudice di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, limitati, dalla disposizione generale in materia (art. 136 d.P.R. 115/2002) ai soli casi di modifica delle condizioni reddituali della parte e al caso in cui il Giudice accerti che «l’interessato» abbia agito o resistito in giudizio «con mala fede o colpa grave», si traduce nell’onere di motivare la scelta di non revocare il decreto ogni qual volta il ricorso contro il provvedimento della commissione territoriale sia completamente ma non manifestamente infondato.

La scelta del legislatore pare finalizzata a scoraggiare alcune condotte, che nei casi più gravi hanno integrato l’infedele patrocinio, in una materia contraddistinta dalla fisiologica mancanza di avvedutezza dei soggetti che conferiscono il mandato ai difensori.