22 Febbraio 2016

Preavviso segnalazione a sofferenza

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” (14° aggiornamento) stabilisce che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza in Centrale dei rischi (tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati).

      Il Collegio di coordinamento ABF n. 3089/2012 ha ritenuto che tale preavviso – espressione dell’obbligo di correttezza, buona fede e solidarietà che è accessorio di ogni contratto bancario – abbia la funzione di consentire al cliente di non incorrere nella pregiudizievole segnalazione: il destinatario del preavviso potrebbe, infatti, far rilevare la mancanza del presupposto sostanziale richiesto per l’iscrizione in Centrale rischi di informazioni creditizie di tipo negativo ovvero regolarizzare la propria posizione debitoria.

      Affinchè possa proficuamente esplicare tale finalità, il preavviso deve essere chiaro, specifico (espressamente riferito alla imminente segnalazione ‘a sofferenza’) e tempestivo (in tempo utile per intervenire), in modo di consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il pronto pagamento del debito (ABF Roma 5.4.2013, n. 1845; Trib. Verona 6.7.2014)

      Il preavviso – considerato condizione di legittimità della segnalazione (Trib. Catanzaro 28.11.2014; Trib. Asti 24.6. 2015) – è stato ricondotto alla categoria delle c.d. ‘dichiarazioni recettizie’, le quali producono i propri effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. Coerentemente con i principi generali in materia di prova nel giudizio civile, il Collegio di coordinamento ABF n. 3089/2012 ha affermato che spetta all’intermediario dimostrare che il cliente è stato posto in condizione di conoscere l’imminente segnalazione a suo carico (conf. Trib. Pescara 21.11.2014; ABF Roma 9.8.2010, n. 878; ABF Roma n. 3371/2015; ABF Napoli 6893/2015, 636/2015 e 4471/2015)

      Tuttavia, in mancanza di regole probatorie specifiche, trova applicazione il principio del libero convincimento del giudicante, in base al quale un fatto può considerarsi come provato anche alla luce di circostanze diverse (indizi gravi, precisi e concordanti) dalle dimostrazioni offerte dalla parte su cui grava il relativo onere (ad es., la mancata contestazione di una determinata circostanza ad opera del controinteressato) (Collegio di coordinamento ABF n. 3089/2012 ).