15 Maggio 2018

Permessi e lavoro part-time

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2018, n. 4069

Tempo parziale verticale – Permessi di cui all’art. 33 L. 104/1992 – Fruizione integrale – Numero di giornate lavorative – Sussistenza

MASSIMA

Non può essere compresso il diritto ex art. 33 l. 104/92 a tre giorni di permesso al mese, trattandosi di un diritto non esclusivamente patrimoniale e anche nella logica di preservazione di una tutela effettiva del disabile. A condizione che il contratto a part-time verticale del lavoratore comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, detto diritto è da riconoscere in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno con la relativa indennità a carico dell’Inps.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Inps ed ha confermato la decisone della Corte Territoriale che affermava l’inammissibilità del proporzionamento dei permessi ex art. 33 L. 104/92 nella misura di 2, in luogo di 3 giorni. In particolare, la Corte di Appello riconosceva il diritto del dipendente con orario part-time verticale dalle 8.30 alle 14.30 dal lunedì al giovedì, ad usufruire di tre giorni al mese ex art 33, comma 3, legge 104/1992 e, conseguentemente, il diritto a percepire la relativa indennità a carico dell’Inps. La Corte territoriale ribadiva che, contrariamente a quanto previsto dalla circolare dell’Inps, doveva essere applicato il principio di non discriminazione di cui all’art 4 D.Lgs 61/2000. In virtù di tale norma, è necessario distinguere tra gli istituti a connotazione patrimoniale che possono essere riproporzionati e gli istituti non strettamente patrimoniali, come ad esempio i riposi, non suscettibili di riduzione connessa alla minore durata della prestazione lavorativa. Fermo restando ciò, la Cassazione ha messo in luce anche l’aspetto sociale di detti istituti volti a favorire l’assistenza ai disabili in ambito familiare. In particolare, secondo la Suprema Corte, si tratta di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Costituzione, che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo. In altre parole, il permesso mensile costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Tanto premesso ed individuato, il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno, qualora il contratto di lavoro a part-time verticale preveda una prestazione per un numero di giornate settimanali superiore al 50% di quelle ordinarie. Su quest’ultimo punto, secondo la Suprema Corte è necessario distingue questa ipotesi da quella in cui vi sia una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno. Solo nel primo caso vi è il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto, a fronte della pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile. Concludendo, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la modalità dell’orario di lavoro osservato fosse come sopra identificato e, conseguentemente, ha respinto il ricorso dell’Inps, confermando la sentenza della Corte territoriale.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”