26 Giugno 2018

Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 14 marzo 2018, C–482/16

Art. 45 TFUE e Direttiva n. 2000/78/CE – Principio di non discriminazione fondato sull’età – Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Salario e scatti di anzianità – Legittimità della normativa nazionale

MASSIMA

Gli artt. 45 TFUE e 2, 6 e 16 Direttiva 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico.

COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in materia di discriminazione basata sull’età e di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La questione sottoposta all’attenzione della Corte origina da una controversia fra un lavoratore delle ferrovie austriache (ÖBB-Personenverkehr AG, l’«ÖBB») e l’ÖBB in merito alla legittimità del regime professionale remunerativo predisposto dal legislatore austriaco al fine di rimuovere una discriminazione in ragione dell’età. Infatti, a seguito alla sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (C 88/08) e alla sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C 417/13), la legge federale attinente alla ristrutturazione dei rapporti giuridici delle ferrovie federali austriache (di seguito la «Legge Federale sulle Ferrovie») è stata oggetto di una prima modifica nel 2011 e di una seconda modifica nel 2015, al fine di sopprimere la discriminazione basata sull’età constatata dalla Corte. Con tali interventi il legislatore austriaco ha modificato l’art. 53a della Legge Federale sulle Ferrovie per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computava, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprimendo, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età, ma autorizzando esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico, escludendo quindi l’esperienza eventualmente maturata presso altri soggetti es: imprese di trasporti private. Pertanto, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria) avanti al quale pendeva il ricorso del lavoratore dell’ÖBB, ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiedendogli di pronunciarsi circa la compatibilità della normativa nazionale sopra descritta e gli artt. 45 TFUE e 2, 6 e 16 Direttiva 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea descrive analiticamente le tre differenti fasi in cui si articola l’art. 53a della Legge Federale sulle Ferrovie. La prima fase consiste nel ricalcolare retroattivamente la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del lavoratore interessato nella griglia salariale attinente alla sua occupazione, computando i periodi di attività svolti anteriormente presso le imprese ferroviarie nazionali, di altri Stati membri e della Repubblica di Turchia nonché della Confederazione svizzera. Tale nuova normativa non prevede al contrario nessun computo degli altri periodi di attività svolti anteriormente dal suddetto lavoratore. La seconda fase consiste nel reinquadrare il lavoratore interessato in funzione della nuova data di riferimento ai fini del suo avanzamento. La nuova data di riferimento considerata ai fini dell’avanzamento può pertanto condurre ad un aumento del salario percepito e quindi comportare il versamento degli arretrati salariali. Conformemente alla clausola di salvaguardia, se la nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento conduce ad un inquadramento del lavoratore interessato in uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al momento della determinazione di tale nuova data è mantenuto per ragioni volte alla tutela dei diritti acquisiti. La terza fase prevista dal legislatore austriaco consiste nell’introduzione, per tutti i lavoratori dell’ÖBB, di uno scatto salariale supplementare prima dell’ultimo scatto, destinato a compensare gli effetti pecuniari negativi che, in sua mancanza, la modifica della data di riferimento per il loro avanzamento comporterebbe. Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia dell’Unione Europea conclude affermando che se è pur vero che una disposizione di diritto nazionale che computa solo alcuni periodi di attività anteriori e non ne considera altri è certamente idonea a comportare una differenza di trattamento tra i lavoratori in funzione della data della loro assunzione da parte dell’impresa interessata, “tale differenza non è, direttamente o indirettamente, basata sull’età né su un evento connesso all’età”. Infatti, è l’esperienza acquisita presso altre imprese a non essere computata, indipendentemente dall’età alla quale è stata acquisita o dall’età alla quale il lavoratore interessato è stato assunto. Per questa ragione la Corte di Giustizia giudica che la disciplina austriaca oggetto di rinvio non osta con i principi affermati dagli artt. 45 TFUE e 2, 6 e 16 Direttiva 2000/78/CE.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”

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