3 Maggio 2017

Oscillazioni giurisprudenziali sull’ambito applicativo del procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli avvocati

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Cass., Sez. VI-2, 11 gennaio 2017, n. 548 (ord.)

Avvocato – Compenso professionale – Spese – Liquidazione – Sommario di cognizione (procedimento) – Contestazione del diritto – Mutamento del rito – Non applicabilità – Inammissibilità della domanda – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 702 bis; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[1] Le controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato per prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile, rientrano, anche qualora la domanda riguardi l’an della pretesa, nell’ambito di applicazione dell’art. 14 d.leg. 150/2011, senza possibilità per il giudice adito di disporre il mutamento di rito né di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

CASO

[1] Un avvocato adiva il Tribunale di Roma per ottenere la liquidazione del compenso da lui maturato per lo svolgimento di prestazioni professionali nell’ambito di diverse controversie svoltesi dinanzi al predetto ufficio giudiziario.

Il Tribunale negava tuttavia la propria competenza in favore del Giudice di pace di Roma, atteso il valore della causa, pari a € 2.358,00.

Il professionista proponeva quindi regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza del Tribunale.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il regolamento proposto, affermando che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati devono essere trattate, anche quando riguardano l’an della pretesa, nelle forme del rito «sommario» di cognizione di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

Da ciò deriva che, ai sensi del 2° comma dell’art. 14 cit., la competenza a decidere sulla domanda del professionista spettava all’ufficio giudiziario di merito adito, vale a dire quello in cui l’avvocato aveva prestato la propria opera.

QUESTIONI

[1] Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il procedimento disciplinato dall’art. 14 cit. si applicherebbe nei soli casi in cui la controversia abbia ad oggetto esclusivamente l’accertamento del quantum del compenso spettante all’avvocato: in tal senso, v. Cass. 24 giugno 2016, n. 13175, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 14 giugno 2016, n. 12248, ibid.; 5 ottobre 2015, n. 19873, ibid.; nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova 4 ottobre 2016 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Milano 22 settembre 2016, ibid.; Trib. Spoleto 29 dicembre 2015 (ord.), Giur. it., 2016, 880, con nota di M. Barafani; Trib. Catania 28 gennaio 2016 (ord.), in Pluris; Trib. Bologna 24 dicembre 2015 (ord.), ibid.; Trib. Bari 26 giugno 2015 (ord.), Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra; Trib. Mantova 16 dicembre 2014 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Torino 18 luglio 2014 (ord.), che elenca le possibili contestazioni che possono insorgere sull’an della pretesa; Trib. Bologna 27 gennaio 2014 (ord.); Trib. Verona 3 maggio 2013 (ord.), tutte reperibili su Pluris; Trib. Modena 23 ottobre 2015 (ord.), Quotidiano Giuridico, 12 novembre 2015; Trib. Lucca 3 luglio 2015 (ord.), www.eclegal.it; Trib. Napoli, 26 gennaio 2012 (ord.), Giur. merito, 2012, 1537, con nota di E. Campese; in un obiter dictum anche Corte cost. 1° aprile 2014, n. 65, Foro it., 2014, I, 1363.

In tal senso, in dottrina, v. A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino, 2013, 642; M. Abbamonte, sub art. 14, in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 192; A Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60; R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma, 2011, 133.

Tale orientamento è stato per la prima volta smentito in sede di legittimità dalla pronuncia Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, www.eclegal.it, richiamata in motivazione, la quale ha affermato che il procedimento «sommario» previsto dall’art. 14 cit. ricomprenderebbe nel proprio ambito applicativo anche l’accertamento dei presupposti del diritto al compenso, dei limiti del mandato o della sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa dell’avvocato. Nello stesso senso, si erano già espresse, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari 14 marzo 2013 (ord.),  Pluris; Trib. Foggia 25 settembre 2012 (ord.), in Giusto proc. civ., 2013, 128, con nota adesiva sul punto di G. Deluca.

In dottrina, nel senso da ultimo esposto, v. C.M. Barone, nota senza titolo a Cass., 29 febbraio 2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 1712; C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, ivi, 1722 e ss.; G. Balena, sub art. 14, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 198, e A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439.

L’ordinanza in commento si segnala in quanto costituisce un’ulteriore pronuncia di legittimità a favore del principio espresso dalla sentenza n. 4002/2016, che, dunque, non può ritenersi ormai un precedente isolato, ma, più probabilmente, l’alba di un nuovo (e, per ora, minoritario) orientamento della giurisprudenza di legittimità.