2 Ottobre 2018

Operazioni di ristrutturazione, piani di rientro e segnalazione in Centrale dei rischi nelle decisioni dell’ABF

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario si sono occupate dei rapporti fra operazioni di ristrutturazione dei debiti, piani di rientro e segnalazione in Centrale dei rischi.

Le operazioni di ristrutturazione –  così come gli eventuali piani di rientro – possono avere efficacia novativa, cioè prevedere l’estinzione delle obbligazioni pregresse e l’assunzione di nuovi obblighi. La segnalazione a sofferenza del nominativo del debitore in relazione a un credito già estinto per effetto della novazione è da ritenersi illegittima; tuttavia l’ABF ha precisato che, in base all’art. 1230 c.c., la volontà di estinguere l’obbligazione pregressa attraverso l’accordo di ristrutturazione o il piano di rientro deve risultare in maniera espressa [1]. Nel caso in cui il piano di rientro stipulato non preveda l’estinzione del debito pregresso, ma esclusivamente la sua modificazione, l’ABF ha invece ritenuto necessario che l’intermediario adegui le pregresse segnalazioni al mutato quadro dei rapporti con il cliente; conseguentemente, è stata ritenuta illegittima la persistente segnalazione di sconfinamenti in relazione a utilizzi che, tenuto conto del piano di rientro stipulato, risultavano compresi entro l’ammontare del nuovo affidamento concesso al cliente [2].

È peraltro possibile che, dopo la segnalazione a sofferenza di una posizione, la banca e l’intermediario concludano un accordo transattivo. La disciplina in materia di Centrale dei Rischi non prevede che, in tal caso, si proceda alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse (Banca Italia: Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi). Occorre peraltro tenere in considerazione che, in alcuni casi, gli accordi transattivi prevedono delle clausole con le quali l’intermediario si impegna a segnalare in Centrale dei Rischi l’integrale sistemazione dell’esposizione preesistente. L’ABF ha interpretato questo tipo di clausole ritenendo che esse obblighino l’intermediario esclusivamente ad adeguare le segnalazioni al sopravvenuto stato di fatto [3].

Le trattative volte alla definizione di una soluzione transattiva non incidono sulla segnalazione, che dipende unicamente dallo stato di insolvenza [4]; d’altro canto, è illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito rinunciato per effetto di un accordo transattivo tra le parti [5].

In una controversia nella quale il ricorrente lamentava il mantenimento della segnalazione a sofferenza nonostante avesse sottoscritto con l’intermediario un accordo transattivo, il Collegio ha ritenuto legittima la segnalazione in quanto le parti avevano espressamente escluso di voler sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con estinzione della prima (ai sensi dell’art. 1230 c.c.) [6]. Alle stesse conclusioni l’ABF è giunto riguardo a una controversia sugli effetti della sottoscrizione di un accordo per un piano di rientro tra il ricorrente e l’intermediario, a fronte dell’inadempimento, segnalato in Centrale dei rischi, delle obbligazioni originariamente assunte per effetto di un contratto di leasing stipulato tra le parti. Esclusa la natura novativa all’accordo che aveva riscadenzato il debito secondo un nuovo piano, ma pur sempre sulla base dell’originario contratto di leasing, il Collegio giudicante ha evidenziato la presenza di una clausola contrattuale che ammetteva il mantenimento della segnalazione in Centrale dei rischi anche qualora fosse stato accordato un diverso piano di rientro [7].

L’intermediario deve comportarsi secondo buona fede e in modo non contraddittorio nei rapporti con la clientela. L’ABF ha ritenuto che la conduzione di trattative finalizzate al raggiungimento di un piano di rientro del debito e l’accettazione della proposta del debitore offrono la percezione di una situazione finanziaria non compatibile con i presupposti sostanziali della segnalazione a sofferenza. Ha quindi stabilito che il comportamento della banca che conduca positivamente la trattativa per il rientro e contestualmente provveda a segnalare il cliente in Centrale dei rischi costituisce una violazione del canone generale di buona fede e correttezza (con conseguente cancellazione della segnalazione) [8]. La concessione di un piano di rientro e, da ultimo, l’accoglimento dell’istanza di adesione al Fondo di solidarietà, costituiscono un chiaro indice del fatto che le difficoltà economiche del ricorrente abbiano un carattere soltanto transitorio, incompatibile con lo stato di sofferenza [9]. È stata altresì disposta la cancellazione di una segnalazione avvenuta alcuni mesi dopo che le parti avevano concordato un piano di rientro che il debitore stava regolarmente rispettando [10].

[1] ABF Milano n. 1910/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[2] ABF Milano n. 5399/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[3] ABF Napoli n. 2519/2012, www.arbitrobancariofinanziario.it, secondo cui laddove l’accordo preveda l’obbligo dell’intermediario di procurare la cancellazione della pregressa segnalazione, esso andrebbe comunque interpretato in maniera compatibile con gli obblighi di segnalazione imposti agli intermediari dalla vigente disciplina in materia di Centrale dei rischi.

[4] ABF Roma n. 1581/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[5] ABF Milano n. 6751/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[6] ABF Palermo n. 15051/2017, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[7] ABF Milano n. 6552/2015, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[8] ABF Roma n. 260/2016, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[9] ABF Roma n. 3906/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[10] ABF Palermo n. 309/2018, www.arbitrobancariofinanziario.it.