14 Febbraio 2017

Oneri probatori della banca e del correntista

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (da ultimo App. Milano 5.1.2017) e di legittimità la banca che agisce in giudizio per far valere il proprio credito, derivante dal saldo debitore del conto, al fine di dimostrare l’entità del credito (contestato dalla controparte) deve produrre gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto (Cass. 4046/2016; Cass. 20221/2015; Cass. 9201/2015; Cass. 21597/2013; Cass. 1842/2010;  Cass. 23974/2010).

Nell’ipotesi in cui la banca creditrice non abbia prodotto il primo estratto conto, si ritiene corretto effettuare il calcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, partendo dal c.d. ‘saldo zero’ (Cass. 19696/2014; Cass. 3632/2014; Cass. 9695/2011; Cass. 1842/2011; Cass. 23974/2010).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che nell’ipotesi inversa, in cui sia il correntista ad agire in giudizio, formulando domanda di accertamento negativo del debito e di ripetizione di indebito, in virtù dei principi di cui all’art. 2697 c.c., sarà onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente il correntista dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. 9201/15; Cass. 2072/2014). In mancanza della documentazione completa, il credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile (Cass. 20688/2016; Cass. 9201/2015; Cass. 21466/2013; Cass. 21597/2013; Cass. 3582/2012; Cass. 1842/2011;  Cass. 10692/2007).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il correntista non si limita a contestare la sussistenza e l’entità del credito fatto valere in giudizio dalla Banca, ma formula domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione degli importi versati indebitamente sul conto corrente, i criteri di riparto dell’onere della prova sono distribuiti come segue:

– l’opponente, che ha proposto domanda di ripetizione di indebito, ai fine di assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a produrre la documentazione completa comprovante il proprio credito; in mancanza il suo credito dovrà essere ricalcolato dal primo saldo disponibile;

– nel contempo la banca che, nella qualità di parte opposta, fa valere il proprio credito derivante dal saldo negativo del conto, in assenza della documentazione completa del rapporto di conto corrente, non può far valere a fondamento della pretesa creditoria il primo estratto conto disponibile.

In definitiva, allorché l’opponente non si sia limitato a contestare il credito fatto valere in giudizio dalla Banca, in difetto di produzione di tutti gli estratti conto completi, il correntista non può beneficiare del c.d. ‘saldo zero’; né la banca può opporre a sua volta al correntista il primo estratto conto disponibile (in arg., di recente, Cass. 500/2017 e App. Milano 5.1.2017).