7 Febbraio 2017

Obblighi di rendicontazione della banca

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701).

Tanto non basta, tuttavia, a far ritenere che il rendiconto della banca per l’attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 c.c.. Vero è, invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l’art. 1857 c.c.).

La Corte di Cassazione con la decisione 20 gennaio 2017 n. 1584 ha ribadito che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto ritenere che l’invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (conf. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598). Resta inteso che la banca non possa considerarsi adempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso al cliente gli estratti conto.

Il principio di diritto stabilito dai giudici di legittimità è dunque che: “nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato – a cui possono aggiungersene altre – l’obbligo di rendiconto si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto, sicché la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto“.