5 Dicembre 2017

Nulla la notificazione telematica ad un indirizzo PEC presente solo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Trib. Palermo, decr. 17 luglio 2017 – Giud. Galazzi

[1] Notificazioni in materia civile – Notificazione mediante posta elettronica certificata – Indice PA (IPA) – pubblico elenco – esclusione (L. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis, comma 1; D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16-ter; D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 16, comma 8)

[2] Notificazioni in materia civile – Notificazione mediante posta elettronica certificata – Notificazione a una Pubblica Amministrazione – Indirizzo PEC del destinatario risultante dal solo cd. Indice PA (IPA) – Nullità – Sanabile (L. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, comma 1, e 11; D.L. 18.10.2012, n. 179, artt. 16, comma 12, e 16-ter; D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 16, comma 8; D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 7; Cod. proc. civ., artt. 160 e 291)

[1] L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) non è considerabile pubblico elenco ai fini della valida notificazione via PEC di atti in materia civile.

[2] È nulla (non inesistente) – e può essere rinnovata senza autorizzazione del giudice – la notificazione di un decreto ingiuntivo eseguita in via telematica ad un Comune, il cui indirizzo PEC di recapito non sia inserito all’interno del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) o di quello delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.

 CASO

[1-2] Un creditore chiedeva ex art. 654 c.p.c. al Tribunale di Palermo (in composizione monocratica) la concessione dell’esecutività del decreto ingiuntivo precedentemente emesso, in quanto notificato ai due soggetti intimati – una società ed un ente pubblico territoriale (Comune) – senza che nel termine di legge fosse stata proposta opposizione.

SOLUZIONE

[1-2] Il Giudice palermitano ha accolto l’istanza limitatamente al soggetto privato ingiunto, mentre con riguardo al Comune è stato osservato:

  • che la notifica era avvenuta in via telematica ad un indirizzo PEC estratto dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA, reperibile all’indirizzo indicepa.gov.it), istituito ai sensi del comma 8 del D.L. 29.11.2008 (convertito in legge con modifiche dalla L. 28.1.2009, n. 2);
  • che, ai sensi dell’art. 3-bis della L. 21.1.1994, n. 53, “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”;
  • che a norma dell’16-ter, comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221) “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia […]”;
  • che dall’11 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014) è scomparso dal novero dei pubblici elenchi in questione l’IPA, essendo stato stralciato il rinvio al comma 8 del D.L. n. 185/2008, il quale appunto aveva previsto l’istituzione di detto registro;
  • che dunque, per poter validamente notificare via PEC un atto ex n. 53/1994, occorre utilizzare – laddove destinataria della notifica sia una pubblica amministrazione – unicamente un indirizzo compreso nel cd. ReGIndE (di cui all’art. 7 del D.M. 21.2.2011, n. 44) od in quello delle PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia e previsto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012;
  • che, di conseguenza, la notifica del decreto ingiuntivo al Comune era da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile senza bisogno di autorizzazione giudiziale.

QUESTIONI

[1-2] Il decreto in commento si colloca nel medesimo solco tracciato dalla recentissima ordinanza del Supremo Collegio (Cass., ord. 9 giugno 2017, n. 14523), la quale ha fornito una lettura rigorosa e restrittiva del concetto di “pubblico elenco” ai fini della notificazione telematica in materia civile, affermando che sono tali solo quelli previsti dall’art. 16-ter del citato d.l. n. 179/2012, per cui l’utilizzo di un indirizzo PEC estratto altrove comporta la nullità – rilevabile d’ufficio – della notifica.

In termini diversi e più elastici, invece, si è pronunciato il Tribunale di Milano, ord. 8 dicembre 2016 (in www.processociviletelematico.it), ove è stato affermato che “se imperativa ed esclusiva è la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, non “esclusiva” è invece la elencazione dei pubblici registri, che deve ritenersi essere fondata più sul carattere della pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto, per sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa. La indicazione nel IPA, questo sì di carattere pubblico, è difatti operata dalla PA che deve aver previamente aperto la casella e che con la pubblicazione ne assume la riferibilità. Il principio da affermarsi è quindi quello della responsabilità del recapito al momento della apertura della casella presso il provider e del conferimento di rilevanza pubblica mediante indicazione pubblicamente conoscibile; ciò risponde ad un principio di parità delle parti, perché altrimenti opinando si giungerebbe ad affermare che mentre il privato quando indica una casella PEC deve tenersi responsabile di quella domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro comunicato al Ministero della Giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi difficoltà, alla controparte che debba notificare. […] Il legislatore del 2014 sarebbe stato un legislatore strabico se, nell’estendere la conoscibilità del registro PA del comma 12 art. 16 dl 179/2012 agli avvocati all’evidente fine di consentire a costoro di servirsene per le notifiche in proprio, avesse poi vincolato ad utilizzare un registro “pubblico” di incerta, incoercibile e tuttora parziale formazione, la cui previsione aveva il dichiarato fine di “favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni” e non di ostacolarle. Da questi principi deriva la utilizzabilità degli indirizzi IPA.