21 Marzo 2017

Novità in vista per il processo tributario telematico

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Uno dei maggiori ostacoli alla completa “telematizzazione” è dato dall’impossibilità di provvedere al pagamento del contributo unificato mediante gli strumenti elettronici predisposti ad hoc dal nodo dei pagamenti gestito da Agid.

Tale possibilità, da lunghissimo tempo presente nel processo civile telematico, non presenterebbe per la verità problemi né dal punto di vista tecnologico né dal punto di vista dell’armonizzazione con le regole tecniche per il funzionamento del processo tributario telematico.

Ricordiamo infatti che in tale particolare rito è stato scelto l’utilizzo del solo formato di firma digitale cosiddetto Cades-Bes, che origina dunque file aventi la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m (art. 10 decreto 4 agosto 2015 Min. Economia e Finanze) e che tra i documenti che possono essere depositati sono previsti anche i file con estensione .xml.

Non vi sarebbe dunque nessun ostacolo di ordine tecnologico ad accettare una ricevuta di pagamento telematico, che è appunto contenuta in un file con estensione “xml.p7m”.

Ma vi è di più; l’art. 13 del citato decreto 4 agosto ’15 prevede espressamente che:

1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal d.p.r. 115 del 2002

2.A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del CAD e dall’art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

3.Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale”.

Vi è dunque un’espressa previsione regolamentare che codifica la possibilità di provvedere al pagamento con veri e propri strumenti telematici.

In tal ottica, va dunque salutato con favore il decreto 10 marzo ’17 del Ministero Economia e Finanze recante l’estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA).

Tale possibilità non sarà peraltro immediatamente operativa per l’intero territorio nazionale visto che l’art. 1 del decreto in commento prevede quanto segue:

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) a decorrere:

  1. a) dal 15 marzo 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Toscana;
  2. b) dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Lazio.

Si tratta dunque di un primo passo che interessa le sole regioni Toscana e Lazio; fortunatamente, però, il successivo articolo 2 già prevede che:

Con successivo decreto sarà estesa la possibilità di pagamento del contributo unificato tributario tramite il nodo dei pagamenti per le restanti regioni in cui è operativo il processo tributario telematico”.

La strada è dunque tracciata ed in tempi verosimilmente brevi si avrà la possibilità di gestire in telematico l’interno processo tributario, senza neppure la scomodità di dover consegnare alla segreteria la certificazione attestante il versamento del contributo unificato.