27 Luglio 2015

Notificazione della sentenza al difensore volontariamente cancellato dall’albo

di Virginia Petrella Scarica in PDF

Cass., Sez. I, 19 giugno 2015, n. 12758

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Impugnazioni civili – Decorrenza del termine breve per impugnare – Requisiti di validità della notificazione della sentenza – Cancellazione volontaria dall’albo del difensore costituito in primo grado – Tardività del gravame
(C.p.c., artt. 83, 85, 285, 301, co. 3, 325, 326 c.p.c.)

[1] La volontaria cancellazione dall’albo del difensore costituito in primo grado determina la decadenza dall’ufficio di procuratore o di avvocato e fa venir meno lo jus postulandi ed il potere di compiere e ricevere atti processuali, con la conseguenza che la notifica della sentenza effettuata a detto procuratore è affetta da inesistenza. In caso di cancellazione volontaria dall’albo del procuratore di controparte costituito in prime cure, pertanto, la notifica della sentenza, anche ai fini del decorso del termine breve per impugnare, deve essere effettuata alla parte personalmente.

CASO
[1] La sentenza di prime cure era stata notificata dal convenuto vittorioso sia al procuratore costituito, cancellatosi dall’albo nel corso del giudizio di primo grado, sia, pochi giorni dopo, alla parte personalmente. L’appello veniva dichiarato inammissibile perché proposto oltre trenta giorni dalla notificazione della sentenza alla parte personalmente. L’attore soccombente, tuttavia, ricorreva in cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione della corretta interpretazione dell’art. 325 c.p.c. alla luce di un precedente della Corte di cassazione (la sentenza 21 giugno 2012, n. 10301) per non aver ritenuto nulla la notifica effettuata al procuratore cancellato. 

SOLUZIONE
[1] Il Supremo Collegio, nella motivazione del rigetto del ricorso, richiama un orientamento consolidato e prevalente alle cui risultanze il giudice di appello si era attenuto (cfr. Cass., sez. un., 21 novembre 1996, n. 10284; Cass., 17 luglio 1999, n. 7577; Cass., 27 giugno 2002, n. 9401; Cass., 6 marzo 2003, n. 3299; Cass., 13 maggio 2005, n. 10049: Cass., 20 gennaio 2006, n. 1180; Cass., 21 settembre 2011, n. 19225), che considera la notifica della sentenza al procuratore cancellato dall’albo, indipendentemente dalla causa volontaria ovvero involontaria della cancellazione (come in caso di radiazione), del tutto «inesistente» e pertanto inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Detto orientamento viene preferito a quello richiamato nel ricorso ed espresso da Cass. 21 giugno 2012, n. 10301, secondo il quale è valida ed efficace la notificazione dell’atto d’appello al difensore della parte costituita, anche se questi si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l’esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell’ufficio.
Detto orientamento, peraltro, come la Corte non manca di sottolineare, non avrebbe giovato al ricorrente ma, al contrario, lo avrebbe ulteriormente pregiudicato. Infatti, aderendo alla tesi minoritaria, il
dies a quo avrebbe dovuto identificarsi con la notificazione della sentenza al procuratore cancellato, notificazione avvenuta ancor prima di quella compiuta alla parte personalmente e considerata efficace dal giudice di appello.

QUESTIONI
[1] La pronuncia è conforme con l’orientamento maggioritario in materia di efficacia della notificazione della sentenza al procuratore cancellato dall’albo e di decorso del termine breve per impugnare, con conferma dei seguenti principi: 1) la cancellazione dall’albo determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo jus postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali; 2) la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 c.p.c.), effettuata al procuratore cancellato volontariamente dall’albo è giuridicamente inesistente e non determina la decorrenza del termine breve per impugnare; 3) tale ipotesi si differenza dalla notificazione al procuratore nei casi di revoca o rinuncia, assimilandosi piuttosto ai casi di cancellazione  non volontaria, come quella conseguente la radiazione dall’albo; 4) in tutte le ipotesi di cancellazione dall’albo del procuratore costituito, la notificazione della sentenza deve effettuarsi alla parte personalmente, onde far decorrere il termine breve per impugnare (cfr. Cass., sez. un., 26 marzo 1968 n. 935; Cass., sez. un., 10284/1996; Cass. n. 7577/1999; Cass. n. 9401/2002; Cass. n. 3299/2003; Cass. n. 10049/2005: Cass. n. 1180/2006; Cass. n. 19225/2011).

 

Deve rimarcarsi, tuttavia, che sussiste tuttora un contrasto tra tale orientamento prevalente, condiviso dalla pronuncia in commento, e la minoritaria tesi che propende per la sola nullità della notifica, da ultimo sostenuta da Cass., 21 giugno 2012, n. 10301, che assimila la cancellazione volontaria dall’albo alle ipotesi di revoca o rinuncia al mandato, ai fini della conservazione del potere di ricezione di atti provenienti sia dalle controparti che dall’ufficio, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., venendo meno solo quello ad intraprendere iniziative processuali e ciò indipendentemente dalla circostanza che la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l’esaurimento della fase di primo grado.

 

Tale contrasto sussiste anche in materia di notificazione dell’impugnazione al procuratore cancellato dall’albo, non mancando, accanto a pronunce che sanzionano la notifica dell’impugnazione con la sola nullità, ritenendo applicabile il relativo regime della sanatoria degli atti processuali (cfr. Cass., 11 ottobre 1999, n. 11360; Cass., sez. II, 7 gennaio 2010, n. 58), un orientamento che dichiara inesistente la notifica, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza (Cfr. Cass., sez. lav., 4 agosto 2006, n. 17763).

 

Sembra auspicabile un intervento delle Sezioni unite.

Per maggiori approfondimenti in dottrina, cfr. Morozzo della Rocca, nota a Corte di Cassazione, 21 giugno 2012, n. 10301, in Giust. civ., 2013, 371.