27 Marzo 2018

Note sul sequestro ex art. 156 c.c. di beni del coniuge obbligato

di Angelo Danilo De Santis Scarica in PDF

Viene trattata in rapida rassegna la natura del sequestro ex art. 156, 6° comma, c.c., con particolare riferimento alla giurisprudenza espressasi sul punto.

L’art. 156 c.c. indica i tipi di provvedimenti che il giudice può emettere per regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi all’esito della separazione.

Il 6° comma dispone che «in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto».

Pur a fronte della forma di sequestro, che parrebbe indicarne la natura cautelare, la funzione di questa misura sembrerebbero divergere da quelle che la sua forma sembrerebbe suggerire.

Infatti, l’altra misura regolata dal 4° comma della disposizione ha una natura differente: «il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’art. 155».

La “diversità” della misura dell’art. 156, 6° comma, c.c. parrebbe cogliersi anche dal confronto con l’art. 8, comma 7°, l. 898/1970, al quale rinvia peraltro l’art. 3, comma 2°, l. 10 dicembre 2012, n. 219, che ha esteso la concedibilità di misure a tutela della prole anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

La classificazione non è irrilevante, giacché produce conseguenze con riferimento ai presupposti di concedibilità, di eseguibilità nonché sui rimedi; inoltre, nell’art. 8, comma 7°, l. 898/1970 non v’è alcun riferimento all’inadempimento e la finalità è considerata tipicamente conservativa.

Queste misure prescindono dall’inadempimento che, invece, stando a quanto previsto dall’art. 156, comma 6°, c.c., sembrerebbe condizionare il sequestro in caso di separazione dei coniugi (cfr. Cass. 22 aprile 2013, n. 9671, Fam. dir., 2013, 873).

Il giudice sembra svincolato dalla valutazione circa la congruità della misura rispetto al credito garantito, il che ha indotto alcuni interpreti a conferirvi natura in senso lato coercitiva, anziché cautelare.

In questa direzione, l’art. 156, 6° comma, c.c. si configurerebbe come misura coercitiva speciale, tipica, di tipo conservativo e condividerebbe la ratio punitivo-compensativa con le altre misure coercitive previste dall’ordinamento

L’opinione da più parti condivisa è nel senso che il sequestro dei beni del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento si distingue dal sequestro conservativo perché «presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e non richiede il requisito del periculum in mora» (cfr. F. De Santis, Profili attuali delle tutele speciali dei crediti di mantenimento, in Giusto proc. civ., 2013, 77) e per questo non soggiace alla disciplina del procedimento cautelare uniforme. A tale opinione si era già obiettato che «le differenze strutturali rischiano di rimanere su un piano prevalentemente formale», ogni qual volta «il creditore trovi nel sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato lo strumento, appunto, per “cautelarsi” dai possibili futuri inadempimenti». La natura cautelare è stata affermata da Cass. 2 febbraio 2012, n. 1518, Foro it., 2012, I, 1467, con nota di G. De Marzo, Natura del sequestro ex art. 156 c.c. e ricorribilità in cassazione, e Corriere giur., 2012, 472 ss.; contra, esclude la natura cautelare ed il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con il quale la corte d’appello, in sede di reclamo, abbia confermato l’ordinanza del tribunale concessiva del sequestro dei beni del coniuge obbligato al mantenimento, Cass. 19 febbraio 2003, n. 2479; nel senso che il provvedimento può esser domandato (o può esserne richiesto l’ampliamento) anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta l’inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del contraddittorio, v. Cass. 28 maggio 2004, n. 10273, Foro it., Rep. 2004, voce Separazione di coniugi, n. 79.

Nel senso che l’art. 156 c.c. prevede varie garanzie in caso d’inadempimento all’obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l’ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte venga direttamente versata all’avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato, v. Cass. 22 aprile 2013, n. 9671, Contratti, 2013, 871.